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Circolare n. 01/2009

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30-01-2009
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
Gentile Cliente, riteniamo opportuno sintetizzare le numerose modifiche intervenute sulle procedure per la sistemazione di violazioni fiscali. Nello specifico il decreto "anticrisi" (Dl 185/2008) e la Finanziaria 2008 (L. 244/2007 art. 1, c. 144), hanno introdotto rispettivamente una riduzione delle sanzioni relative all’istituto del c.d. “ravvedimento operoso” e la possibilità di rateazione anche per gli avvisi bonari. Sono entrate altresì in vigore norme ed indirizzi agevolativi in materia di rateazione di cartelle esattoriali e garanzie connesse.
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A) Ravvedimento operoso – rateizzazione avviso bonario
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B) Cartelle esattoriali: rateazione e garanzie connesse
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A) Ravvedimento operoso – rateizzazione avviso bonario
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A.1 RAVVEDIMENTO OPEROSO
 
Il c.d. decreto "anticrisi" (Dl 185/2008), in corso di conversione al Senato, è intervenuto sull'articolo 13 del Dlgs 472/1997, che stabilisce le modalità per poter sanare le irregolarità tributarie "semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza".
Nella tabella che segue sono riassunte schematicamente le norme in materia di al ravvedimento, dopo le modifiche introdotte dall'articolo 16, comma 5, del Dl 185/2008:
 

Violazione definibile

Termine

Sanzione

DL Anticrisi

Prima delle modifiche

Omesso pagamento del tributo

Entro 30 giorni dalla violazione

1/12 del minimo

1/8 del minimo

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione

1/10 del minimo


1/5 del minimo

Omissioni e irregolarità
incidenti sulla determinazione
e sul pagamento del tributo

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione

1/10 del minimo


1/5 del minimo

Entro dodici mesi dalla violazione, nel caso in cui non vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione




Con riferimento agli omessi versamenti, l'articolo 13 del Dlgs 471/1997 stabilisce che "i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile".
 
In sostanza per gli omessi versamenti le sanzioni da ravvedimento sono così ridotte:
 

Violazione definibile

Termine

Sanzione

Omesso pagamento del tributo

Entro 30 giorni dalla violazione

2,5%

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione

3%

 
 
E’ stata apportata una riduzione anche nel caso di tardiva presentazione della dichiarazione: se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni la sanzione, che ordinariamente è pari ad euro 258, si riduce ad 1/12 del minimo, pari a 22 euro in presenza di un corretto versamento delle imposte (era pari a 32 euro ovvero 1/8 del minimo).

Omessa presentazione
della dichiarazione annuale

Entro 90 giorni dalla violazione

1/12 del minimo


1/8 del minimo


 
 
A.2 RATEAZIONE degli AVVISI BONARI
 
La Finanziaria 2008 - art. 1, c. 144, L. 244/2007 - ha introdotto la possibilità della rateazione anche per gli avvisi bonari.
Le modalità per usufruire della dilazione variano a seconda degli importi da rateizzare:
 
- Somme fino a 2.000 euro
Qualora le somme dovute a seguito di controlli automatizzati o di controlli formali, siano inferiori a 2.000 euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali (diciotto mesi) di pari importo è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
 
- Somme oltre 2.000 euro
Qualora le somme dovute a seguito di controlli automatizzati o di controlli formali siano superiori a 2.000 euro la dilazione non deve essere richiesta all'Ufficio, ma il contribuente può scegliere di versare il dovuto in un'unica soluzione o in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. La prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
 
- Somme oltre 5.000 euro
Qualora le somme dovute a seguito di controlli automatizzati o di controlli formali siano superiori a 5.000 euro la dilazione non deve essere richiesta all'Ufficio, ma il contribuente può scegliere di versare il dovuto in un'unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (modifica introdotta dall'articolo 36, comma 3, del Dl 248/2007). La prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
 
- Somme oltre 50.000 euro
Qualora le somme dovute a seguito di controlli automatizzati o di controlli formali siano superiori a 50.000 euro il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 D.Lgs. 385/1993. In alternativa, a garanzia delle somme dovute, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. Anche in questo caso, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'art. 52 c. 4, D.P.R. 131/1986. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 c.p.c., redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'art. 67, R.D. 16.3.1942, n. 267, restando sempre a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
 
L'importo della prima rata deve essere versato entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto naturalmente quanto versato, è iscritto a ruolo.
Se è stata prestata garanzia, l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo derivanti dal mancato pagamento della rateazione è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
La decadenza dal beneficio della rateazione non dà la possibilità di accedere alla dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 19 D.P.R. 602/1973.
 
Decorrenza
Le disposizioni relative alla rateazione degli avvisi bonari si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso, rispettivamente:
a) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute a seguito di controlli automatizzati;
b) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute a seguito di controlli formali;
c) al 31 dicembre 2004, per le somme dovute a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi tassati separatamente, per i quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.
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B) Cartelle esattoriali: rateazione e garanzie connesse
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B. CARTELLE ESATTORIALI: RATEAZIONE E GARANZIE CONNESSE 
 
La direttiva n. DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008 aveva inizialmente precisato che, nell’ipotesi di concessione del beneficio della rateazione, nella prima rata del piano di ammortamento, il debitore doveva versare in unica soluzione l’importo degli interessi di mora, degli aggi, delle spese per le procedure di riscossione coattiva e dei diritti di notifica della cartella.

Successivamente, tenuto conto delle numerose segnalazioni che evidenziavano una situazione di diffusa difficoltà nel sostenere l’onere finanziario in tal modo gravante sulla prima rata ed acquisito in materia il conforme parere dell’Agenzia delle Entrate e dell’I.N.P.S., è stato determinato che debbano rientrare tra gli importi rateizzabili anche quelli afferenti agli interessi di mora ed ai compensi di riscossione.
Resta, invece, fermo che dovranno essere integralmente ricompresi nella prima rata i diritti di notifica della cartella e le spese per le procedure di riscossione coattiva, in quanto si tratta del recupero di costi già sostenuti dall’agente della riscossione.

Garanzie connesse alla concessione di rateazioni 
 
Con il decreto legge 25 giugno 2008, n.112, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.147 del 25 giugno 2008 -  Supplemento Ordinario m. 152 – sono state introdotte importanti novità in materia di rateazione dei carichi iscritti a ruolo.
Tra le più importanti vi è l’eliminazione dell’obbligo, precedentemente previsto al comma 1 dell’art. 19 del DPR n. 602/1973, del rilascio di idonea garanzia per la dilazione di somme da riscuotere a mezzo ruolo per importi superiori a 50.000,00 euro.
Pertanto, anche per la concessione della rateazione di importi superiori a 50.000,00 euro, non dovranno più essere richieste né acquisite garanzie, neppure per le istanze di dilazione presentate anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto legge n. 112/2008.
Si sottolinea comunque che il beneficio della rateazione è sempre sottoposto a giudizio preventivo degli agenti della riscossione (Equitalia S.p.A.) che basano tale concessione su parametri economico-patrimoniali (c.d. indice “alfa”) che, sebbene resi più “abbordabili” rispetto al periodo immediatamente successivo alla loro introduzione,  tenuto conto della difficile situazione economica, continuano a ridurre di fatto le possibilità di accesso a tale istituto alla maggior parte degli interessati. 

Restiamo a disposizione per ogni approfondimento e chiarimento.

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