A.1 RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il c.d. decreto "anticrisi" (Dl 185/2008), in corso di conversione al Senato, è intervenuto sull'articolo 13 del Dlgs 472/1997, che stabilisce le modalità per poter sanare le irregolarità tributarie "semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza".
Nella tabella che segue sono riassunte schematicamente le norme in materia di al ravvedimento, dopo le modifiche introdotte dall'articolo 16, comma 5, del Dl 185/2008:
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Violazione definibile |
Termine |
Sanzione
DL Anticrisi |
Prima delle modifiche |
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Omesso pagamento del tributo |
Entro 30 giorni dalla violazione |
1/12 del minimo |
1/8 del minimo |
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Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione |
1/10 del minimo |
1/5 del minimo |
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Omissioni e irregolarità incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione |
1/10 del minimo |
1/5 del minimo |
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Entro dodici mesi dalla violazione, nel caso in cui non vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione |
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Con riferimento agli omessi versamenti, l'articolo 13 del Dlgs 471/1997 stabilisce che "i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile".
In sostanza per gli omessi versamenti le sanzioni da ravvedimento sono così ridotte:
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Violazione definibile |
Termine |
Sanzione |
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Omesso pagamento del tributo |
Entro 30 giorni dalla violazione |
2,5% |
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Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione |
3% |
E’ stata apportata una riduzione anche nel caso di tardiva presentazione della dichiarazione: se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni la sanzione, che ordinariamente è pari ad euro 258, si riduce ad 1/12 del minimo, pari a 22 euro in presenza di un corretto versamento delle imposte (era pari a 32 euro ovvero 1/8 del minimo).
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Omessa presentazione della dichiarazione annuale |
Entro 90 giorni dalla violazione |
1/12 del minimo |
1/8 del minimo
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A.2 RATEAZIONE degli AVVISI BONARI
La Finanziaria 2008 - art. 1, c. 144, L. 244/2007 - ha introdotto la possibilità della rateazione anche per gli avvisi bonari.
Le modalità per usufruire della dilazione variano a seconda degli importi da rateizzare:
- Somme fino a 2.000 euro
Qualora le somme dovute a seguito di controlli automatizzati o di controlli formali, siano inferiori a 2.000 euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali (diciotto mesi) di pari importo è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
- Somme oltre 2.000 euro
Qualora le somme dovute a seguito di controlli automatizzati o di controlli formali siano superiori a 2.000 euro la dilazione non deve essere richiesta all'Ufficio, ma il contribuente può scegliere di versare il dovuto in un'unica soluzione o in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. La prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- Somme oltre 5.000 euro
Qualora le somme dovute a seguito di controlli automatizzati o di controlli formali siano superiori a 5.000 euro la dilazione non deve essere richiesta all'Ufficio, ma il contribuente può scegliere di versare il dovuto in un'unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (modifica introdotta dall'articolo 36, comma 3, del Dl 248/2007). La prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- Somme oltre 50.000 euro
Qualora le somme dovute a seguito di controlli automatizzati o di controlli formali siano superiori a 50.000 euro il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 D.Lgs. 385/1993. In alternativa, a garanzia delle somme dovute, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. Anche in questo caso, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'art. 52 c. 4, D.P.R. 131/1986. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 c.p.c., redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'art. 67, R.D. 16.3.1942, n. 267, restando sempre a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
L'importo della prima rata deve essere versato entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto naturalmente quanto versato, è iscritto a ruolo.
Se è stata prestata garanzia, l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo derivanti dal mancato pagamento della rateazione è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
La decadenza dal beneficio della rateazione non dà la possibilità di accedere alla dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 19 D.P.R. 602/1973.
Decorrenza
Le disposizioni relative alla rateazione degli avvisi bonari si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso, rispettivamente:
a) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute a seguito di controlli automatizzati;
b) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute a seguito di controlli formali;
c) al 31 dicembre 2004, per le somme dovute a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi tassati separatamente, per i quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.