Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
DOTTORI COMMERCIALISTI & CONSULENTI D'IMPRESA ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI & CONSULENTI D'IMPRESA ASSOCIATI
Area riservata Area riservata English English version
 
ConsulAssociati
News Consulassociati
Affari e Economia, Servizi Finanziari
News Consulassociati
Affari e Economia, Servizi Finanziari
News Consulassociati
Affari e Economia, Servizi Finanziari
News Consulassociati
Affari e Economia, Servizi Finanziari
News Consulassociati
Affari e Economia, Servizi Finanziari
News Consulassociati
Affari e Economia, Servizi Finanziari
News Consulassociati
Affari e Economia, Servizi Finanziari
News Consulassociati
Affari e Economia, Servizi Finanziari
News Consulassociati
Affari e Economia, Servizi Finanziari
News Consulassociati
Affari e Economia, Servizi Finanziari
News Consulassociati
Affari e Economia, Servizi Finanziari
News Consulassociati
Affari e Economia, Servizi Finanziari
Lo studio
Newsletter
Newsletter
Newsletter
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
DOTTORI COMMERCIALISTI & CONSULENTI D'IMPRESA ASSOCIATI
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità

Circolare n. 02/2009

Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
10-03-2009
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
Gentile Cliente, la presente circolare si rende necessaria per definire e segnalare le novità, di immediato e più rilevante interesse, in relazione all’oggetto.
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
A)Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande - chiarimenti ministeriali
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
B) Conversione in legge del c.d. Decreto Milleproroghe (nuovo calendario fiscale)
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
A)Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande - chiarimenti ministeriali
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
Con la recente Circolare n. 6/E del 3 marzo 2009 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni in relazione a specifici quesiti posti in merito alle modifiche normative apportate al regime fiscale delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande, in considerazione dei significativi impatti delle predette modifiche sull’operatività delle imprese e dei professionisti. Di seguito riteniamo utile riassumere i punti salienti della Circolare in disamina.
 
A) Rinuncia alla detrazione dell’Iva: l’Agenzia delle Entrate, nel ricordare che a partire dal 1° settembre 2008, l’IVA addebitata sui servizi alberghieri e di ristorazione è detraibile sempreché si tratti di operazioni inerenti all’attività di impresa, arte o professione e sempreché le prestazioni siano documentate da fattura, ha precisato che l’IVA detraibile non può costituire un costo ai fini della determinazione del reddito.
 
Disco rosso alla deducibilità dell'Iva dall'Irpef (o dall'Ires) anche nel caso in cui, ad esempio, la detrazione dell'imposta sia resa non possibile "in ragione dell'oggettivo impedimento rappresentato dall'indisponibilità della fattura". L'Agenzia ha, infatti, precisato che per le prestazioni in questione, ancorché gli albergatori ed i ristoratori non siano obbligati a rilasciare la fattura, questa può essere richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Il contribuente, avvalendosi della facoltà prevista dalla norma, può ottenere il rilascio della fattura e realizzare il presupposto documentale necessario per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta pagata per rivalsa. La mancata richiesta della fattura non può avere riflessi ai fini della determinazione del reddito atteso che in tale ipotesi l’indetraibilità dell’IVA non deriverebbe da cause oggettive che precludono l’esercizio del relativo diritto bensì da una valutazione discrezionale del contribuente.
 
B) Cointestazione della fattura: nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il soggetto che acquista il servizio nell’esercizio della propria attività d’impresa, arte o professione (ad esempio il datore di lavoro) e colui che materialmente ne usufruisce (ad esempio il dipendente), la fattura deve essere intestata al soggetto beneficiario della detrazione al fine di consentirgli l’esercizio del relativo diritto. I dati dei dipendenti fruitori della prestazione dovranno essere indicati nella fattura ovvero in una apposita nota ad essa allegata.
 
C) Amministratori: il tetto del 75% non opera in relazione alle spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa fuori dal territorio comunale (articolo 95, comma 3, del Tuir). Tenendo presente tale regola, l'Agenzia ha avuto modo di precisare che il limite non opera per le spese alberghiere e di ristorazione sostenute in trasferta extra-comunale dagli amministratori di società.
 
D) Soci di una s.n.c.: le spese sostenute dalla società per le trasferte effettuate dai soci possono essere portate in deduzione secondo il generale principio di inerenza che sottende alla determinazione del reddito di impresa. In relazione alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande opera la previsione normativa dettata dall’articolo 109, comma 5, del Tuir, che limita la deducibilità di tali costi al 75% del loro ammontare.
 
E) Spese di vitto e alloggio sostenute per trasferte dei dipendenti nell’ambito del territorio comunale: le spese relative a somministrazioni di alimenti e bevande ed a prestazioni alberghiere, se sostenute in occasione di trasferte effettuate dal dipendente nell’ambito del territorio comunale, sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, nella misura del 75% del loro ammontare (art. 109, comma 5, del Tuir)
 
F) Servizio mensa: l’ ipotesi di spese sostenute da una impresa per la gestione diretta di un servizio di mensa aziendale non può essere ricondotta alla fattispecie interessata dalla nuova disposizione secondo cui le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande, a far data dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, sono deducibili nella misura del 75% del loro ammontare. In questa ipotesi, infatti, le spese sostenute dal datore di lavoro riguardano l’acquisto di beni, servizi ed eventualmente manodopera, da utilizzare per la preparazione di pasti e non l’acquisto di una somministrazione di alimenti e bevande. Parimenti, nell’ipotesi in cui la mensa sia gestita da terzi, il costo relativo non subisce limitazioni alla deducibilità tenuto conto che lo stesso è sostenuto per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.
 
G) Convenzione con un esercizio pubblico per la fornitura di un servizio di mensa esterna: anche l’ipotesi in cui l’impresa stipuli una convenzione con un esercizio pubblico per fornire un servizio di mensa esterna ai propri dipendenti non può essere ricondotta alla fattispecie prevista dall’art. 109, comma 5, del Tuir. In sostanza, la convenzione stipulata con un ristorante costituisce una delle modalità a disposizione del datore di lavoro per garantire alla generalità dei dipendenti il servizio di mensa.
 
H) Ticket restaurant acquistati dal datore di lavoro: anche la fornitura dei ticket restaurant rappresenta un servizio sostitutivo di mensa, pertanto la limitazione della deducibilità al 75% non è applicabile alle spese sostenute dal datore di lavoro per il loro acquisto. Tali spese, infatti, analogamente a quelle relative ad una convenzione con un esercizio pubblico, rappresentano il costo per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.
 
I) Impresa distributrice di ticket restaurant: la limitazione della deducibilità non trova applicazione in quanto l’importo che la società emittente dei buoni pasto corrisponde ai pubblici esercizi convenzionati, costituisce un costo per l’acquisizione di servizi (somministrazione di alimenti e bevande) che concorrono direttamente alla produzione dei ricavi della stessa società emittente. La riduzione della deducibilità della spesa opera solo nei casi in cui la stessa si riferisce all’acquisizione di servizi (alberghieri e di ristorazione) che, alla luce dell’oggetto dell’attività imprenditoriale, concorrono solo in maniera indiretta alla produzione dei ricavi. La ratio perseguita dal legislatore è volta a limitare la deducibilità delle spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande solo nelle ipotesi in cui può essere dubbia l’inerenza di dette spese all’esercizio dell’attività d’impresa (ovvero all’arte o alla professione).
 
J) Tour operator e agenzie di viaggi: la limitazione della deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione non risulta applicabile alle spese sostenute dai tour operator e dalle agenzie di viaggi per l’acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto si tratta di prestazioni di servizi la cui rivendita costituisce oggetto dell’attività propria dell’impresa. Infatti, atteso che l’attività propria dei tour operator e delle agenzie di viaggi consiste nell’organizzazione e nella commercializzazione di viaggi e soggiorni, non può essere posta in dubbio l’inerenza a detta attività delle spese sostenute per l’acquisto di servizi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande, i quali costituiscono uno dei componenti essenziali dei servizi turistici forniti ai consumatori finali.
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
B) Conversione in legge del c.d. Decreto Milleproroghe (nuovo calendario fiscale)
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità

Con la pubblicazione sul supplemento della Gazzetta Ufficiale di sabato 28 febbraio 2009 della L.14/2009 (conversione del decreto "milleproroghe" 207/2008), è entrato ufficialmente in vigore il nuovo calendario fiscale.

 

Scadenza attuale

Scadenza precedente

Presentazione telematica del modello Unico 2009
(persone fisiche, società di persone e dati Irap)

30 settembre 2009

31 luglio

Presentazione telematica del modello Unico 2009 (soggetti Ires)

Ultimo giorno del nono mese successivo quello di chiusura del periodo d’imposta

Ultimo giorno del settimo mese successivo quello di chiusura del periodo d’imposta

Presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA

30 settembre 2009

31 luglio

Presentazione modello 730 al sostituto di imposta o ente pensionistico

30 aprile 2009

30 aprile

Presentazione modello 730 al Caf o professionisti abilitati

31 maggio 2009

31 maggio

Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta dei dati fiscali e contributivi (mod 770)

31 luglio 2009

31 marzo

Trasmissione telematica dei modelli 730 da parte di Caf, professionisti abilitati e sostituti di imposta

15 luglio 2009

25 giugno

Obbligo per i sostituti d’imposta di comunicare telematicamente ogni mese i dati di carattere fiscale, contributivo e previdenziale

Dal 2010

Dal 2009



Restiamo a disposizione per ogni approfondimento e chiarimento.


Dottori Commercialisti

&

Consulenti d’Impresa Associati


Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
Dottori Commercialisti & Consulenti
D’Impresa Associati

Via Martiri dei Lager, 65 - 06128 Perugia
T +39 075 500 00 93 - F+39 075 500 00 94
P IVA 02371990546
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
Area riservata
Home | Privacy | Credits Area riservata
Area riservata
Area riservata
Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità