Conversione in legge del Decreto “Anticrisi” e successive modifiche
(articolo 6) Deduzione dall’IRES dell’IRAP
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive, che insiste sul costo del lavoro e degli interessi, pagata nel periodo di imposta.
E’ inoltre prevista la possibilità di ottenere il rimborso per l’imposta non dedotta nei periodi di imposta precedenti (se non sono scaduti i termini per la richiesta di rimborso – 48 mesi dal versamento) ed a tal proposito siamo in attesa dell’approvazione di apposta modulistica da parte dell’Agenzia delle Entrate.
(articolo 8) Revisione congiunturale speciale degli studi di settore
Lo strumento accertativo basato sugli studi di settore, sarà aggiornato per tenere conto degli effetti della crisi economica congiunturale, con riguardo a particolari settori dell’economia o aree territoriali. Sarà un apposito decreto del Ministero dell’Economia a definire le regole attuative di questa disposizione, anche successivamente ai termini ordinari di approvazione degli studi di settore.
(articolo 15) Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili
Sono previste molteplici ipotesi di riallineamento dei valori civili e fiscali, esercitabili su opzione ed onerose.
Alcune sono riservate ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS), altre riguardano anche gli altri soggetti. Tra queste ultime vi è la previsione del riallineamento dei valori di marchi, avviamento e altre immobilizzazioni immateriali da operazioni straordinarie.
Le società di capitali, enti non commerciali, società di persone che non adottano gli IAS, possono procedere alla rivalutazione di immobili (diversi da quelli merce e dalle aree fabbricabili) posseduti al 31 dicembre 2007.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (bilancio 2008).
A tal proposito l'art. 5 del Decreto Legge 5/2009 ha modificato l'art. 15, co. 20 del Decreto Legge 185/08 prevedendo una minore percentuale da versare quale imposta sostitutiva: la percentuale del 7% per gli immobili ammortizzabili passa al 3% mentre la percentuale del 4% per gli immobili non ammortizzabili passa all'1,5%. Per quanto riguarda il pagamento dell’imposta sostitutiva si può effettuare in unica soluzione entro il 16 giugno 2009 o in tre rate annuali maggiorate degli interessi al tasso del 3%.
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni immobili compresi in una delle seguenti categorie omogenee: 1) immobili ammortizzabili (fabbricati iscritti nelle categorie B,C,D,E ed A10), 2) immobili non ammortizzabili (terreni agricoli e immobili abitativi non utilizzati direttamente come beni strumentali, ma concessi in locazione o comodato a terzi, ovvero inutilizzati)
Il maggior valore dei beni è riconosciuto a partire dal quinto periodo di imposta successivo a quello di rivalutazione ai fini degli ammortamenti (esercizio 2013) e dal sesto esercizio ai fini della determinazione delle plusvalenze in caso di cessione (esercizio 2014).
Il saldo di rivalutazione, in sospensione di imposta, potrà essere affrancato con imposta sostitutiva dell’imposizione sui redditi ed Irap del 10%.
Novità senza precedenti è la possibilità di rivalutazione solo ai fini civilistici, senza quindi pagamento dell’ imposta sostitutiva.
Il lungo processo di ammortamento degli immobili induce a ritenere che la reale convenienza a rivalutare fiscalmente gli immobili è collegata alla prospettiva di cessione degli stessi in data non molto successiva al 2014.
Deroga ai criteri di valutazione per gli investimenti finanziari non durevoli a causa della turbolenza dei mercati: si consente all’impresa di non svalutare i titoli detenuti nell’attivo circolante, continuando a valutarli al valore risultante dall'ultimo bilancio (bilancio chiuso al 31/12/2007 per i soggetti solari) regolarmente approvato, salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.
(articolo 16.a) Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
È stata disposta la soppressione di alcuni adempimenti, tra i quali:
- La trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate;
- L’obbligo dei titolari di partita iva di comunicare preventivamente all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di utilizzare crediti in compensazione in misura superiore a 10.000 euro (adempimenti mai entrati pienamente in funzione mancando i provvedimenti attuativi della rispettiva norma istitutiva).
Viene abrogato l'obbligo di memorizzazione su supporto elettronico delle cessioni effettuate mediante distributori automatici.
In sede di conversione del decreto è stato previsto che per gli atti di trasferimento delle partecipazioni di srl gli intermediari abilitati sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti, nonché al contestuale pagamento telematico dell’imposta dagli stessi liquidata.
È stato inoltre aggiunto l’articolo 2215-bis del codice civile (Documentazione informatica) per stabilire che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta da parte delle imprese sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale.
Sono stati modificati una serie di articoli del Codice Civile: l’articolo 2470 recante norme in materia di efficacia e pubblicità delle scritture societarie, l’articolo 2471, recante norme in materia di partecipazioni azionarie, l’articolo 2472, recante norme in materia di responsabilità dell'alienante di partecipazioni per versamenti ancora dovuti, l’articolo 2478 recante norme in materia di libri sociali obbligatori, l’articolo 2478-bis recante norme in materia di bilancio d'impresa e di distribuzione degli utili, l’articolo 2479-bis, recante la disciplina dell'Assemblea dei soci, nonchè vengono modificate le disposizioni in materia di annotazione sul libro dei soci di operazioni di trasferimenti di "pacchetti" societari per il cui approfondimento rimandiamo ad una nostra circolare di prossima pubblicazione.
(articolo 16.b) Posta Elettronica Certificata
È stato stabilito per le società l’obbligo di comunicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese e per quelle già costituite di comunicarlo entro tre anni.
Anche i professionisti dovranno dotarsi di PEC e comunicarla al proprio ordine professionale entro un anno. Gli ordini professionali provvederanno tramite la pubblicazione di un elenco riservato a mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni le PEC dei propri iscritti.
(articolo 27) Accertamenti
È stato introdotto un nuovo istituto finalizzato alla prevenzione del contenzioso fiscale (definizione dell’invito al contraddittorio) in materia di imposte dirette e indirette anche diverse dall’IVA. La novità di applica agli inviti emessi dal 1° gennaio 2009 (dal 28 gennaio 2009 per le imposte indirette in quanto la possibilità di definizione di questa tipologia di imposte è stata introdotta in sede di conversione).
È stato previsto un controllo di tipo “sostanziale” sui contribuenti di grandi dimensioni (ricavi non inferiori a 300 milioni di euro, ma il limite sarà variabile) relativamente alle dichiarazioni dei redditi ed Iva entro l’anno successivo a quello di presentazione.
Sono state inasprite le sanzioni per indebita compensazione (utilizzo di un credito inesistente): dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi. Sono allungati di due anni i termini per la notifica dell’atto di recupero.
Restiamo a disposizione per ogni approfondimento e chiarimento.
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