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Circolare n. 06/2009

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22-05-2009
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La presente circolare per segnalare che dallo scorso 28 aprile 2009 è divenuta pienamente operativa la disciplina fiscale che consente di optare per il differimento dell’esigibilità dell’Imposta sul Valore Aggiunto al momento dell’effettivo pagamento, delle fatture emesse, da parte dei clienti e comunque non oltre un anno dall’effettuazione dell’operazione. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile scorso il decreto del ministero dell'Economia attuativo dell'articolo 7 del Dl 185/2008 (c.d. DECRETO ANTICRISI).
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IVA esigibile per cassa (soggetti interessati e modalità applicative)
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PREMESSA
 
A seguito di detta pubblicazione il ministero delle finanze ha fornito i necessari chiarimenti con la pubblicazione della circolare n. 20/E del 30 aprile 2009.
 
Come specificato nella relazione accompagnatoria al decreto, tale disciplina si inserisce nell’ambito delle misure “ANTI CRISI” con la finalità di non far anticipare il versamento dell’IVA al cedente di beni o prestatore di servizi nel caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario committente che sia a sua volta soggetto passivo d’imposta.
 
Come vedremo più appresso tale “vantaggio” non si traduce però in reali benefici dal punto di vista della possibilità di applicazione e della gestione IVA conseguente alla scelta di avvalersi di tale facoltà.
 
AMBITO SOGGETTIVO
 
La facoltà di differire l’esigibilità dell’IVA è concessa a coloro che nello svolgimento della propria attività di impresa, arte o professioni – ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 633 del 1972 – effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione e quindi di soggetti passivi IVA, anche se non residenti, purché le operazioni effettuate siano rilevanti territorialmente in Italia.
 
Sono, invece, escluse dall’ambito applicativo della norma in esame le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori, sia se residenti in Italia sia se residenti all’estero.
 
È importante sottolineare che beneficiari di tale opzione sono solo i contribuenti, soggetti passivi IVA, che nell'anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a 200.000 euro.
 
MODALITÀ APPLICATIVE
 
L’opzione “'IVA per cassa” si esercita attraverso l’inserimento in fattura della annotazione “IVA AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA ai sensi dell’articolo 7 D. L. n. 185/2008”.
L'imposta diviene quindi esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto ovvero decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, a meno che, prima del decorso del predetto termine, il cessionario/committente non sia assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
 
Di riflesso il cessionario /committente, soggetto che riceve la fattura, potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA esposta in fattura soltanto nel momento in cui questa diviene esigibile per il cedente/prestatore.
 
Queste regole comportano delle conseguenze particolari, anche onerose, sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente:
 
In particolare:
 
- in caso di pagamento parziale del corrispettivo l'Iva diverrà esigibile solo in proporzione al pagamento effettuato. Pertanto, i contribuenti dovranno, in riferimento ai singoli pagamenti, riconciliare gli stessi con le relative fatture per versare ovvero detrarre la quota parte di Iva corrispondente alla percentuale pagata;
 
- nel caso in cui trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione (cessione del bene o prestazione di un servizio), questa non risulti ancora pagata, l'IVA diviene integralmente esigibile e i cedenti/prestatori dovranno calcolare l'imposta a debito entro la liquidazione trimestrale o mensile successiva a detta scadenza tenendo eventualmente conto di eventuali pagamenti parziali intervenuti prima del suddetto termine;

- in ogni caso, la facoltà di emettere fatture con imposta ad esigibilità differita non può essere più esercitata quando viene superata, nel corso dell’anno solare, la soglia di euro duecentomila di volume d’affari. Le operazioni effettuate successivamente al superamento della soglia non potranno più fruire del regime dell’esigibilità differita; per le operazioni effettuate precedentemente al superamento – per le quali sia stata esercitata l’opzione di differimento – l’esigibilità dell’imposta rimane legata al pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente o, comunque, al raggiungimento del termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.

- il cessionario o committente che riceve la fattura ad esigibilità differita deve numerarla e, ai fini della detrazione, annotarla nell’apposito registro ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972. Il diritto ad operare la detrazione dell’imposta, se e nei limiti in cui spetti, sorge solo a partire dal momento in cui il corrispettivo dell’operazione viene pagato. A tale proposito, sarà cura del soggetto che intende effettuare la detrazione dare evidenza della data del pagamento.

- nel caso di fatturazione nei confronti di imprenditori individuali o persone fisiche esercenti arti e professioni, in considerazione che detti soggetti possono effettuare acquisti sia in veste di soggetto passivo sia di privato consumatore, solo gli acquisti effettuati dagli stessi nell’esercizio di impresa, arte o professione consentono al cedente o prestatore di esercitare l’opzione per il differimento dell’esigibilità dell’imposta;

- il limite annuale non si applica con riguardo alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che, prima del decorso di un anno, siano stati assoggettati a procedure concorsuali o esecutive. A tal fine è necessario che la procedura sia stata avviata prima del decorso di un anno. In particolare si dovrà fare attenzione nei casi di revoca della procedura intervenuta dopo un anno dalla effettuazione dell’operazione oggetto di differimento. In questo caso l’IVA diviene esigibile e deve essere computata nella prima liquidazione successiva alla data di revoca. Nel caso di procedure esecutive l’esigibilità dell’IVA rimane sospesa, anche dopo il decorso di un anno, limitatamente alle operazioni per le quali sia stata avviata l’esecuzione forzata, così come risultano dalle fatture indicate nel titolo esecutivo.
 
CASI DI ESCLUSIONE
 
Per espressa previsione del decreto attuativo la facoltà del differimento non può essere esercitata in relazione alle operazioni soggette ai seguenti regimi speciali:

- regime “monofase” (articolo 74, primo comma, del D.P.R. 633 del 1972);

- regime del margine per beni usati (articolo 36 del decreto legge n. 41 del 1995);

- regime delle agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633 del 1972).

La possibilità di applicare l’IVA differita è altresì esclusa per le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. REVERSE CHARGE).


Restiamo a disposizione per ogni approfondimento e chiarimento.

 

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