Gentile Cliente, la presente circolare si rende necessaria per definire e segnalare le novità, di immediato e più rilevante interesse, in relazione agli argomenti in oggetto.
A) Tremonti-ter: detassazione degli investimenti in macchinari.
Nell’ambito dei provvedimenti anti-crisi varati dal Governo, è stata reintrodotta un’agevolazione consistente nella deduzione del 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature.
Trattandosi di una riedizione di norme agevolative già presenti in passato, la stampa specializzata ha ribattezzato la disciplina in oggetto “Tremonti-ter”.
I beni (macchinari e apparecchiature) il cui acquisto consente di godere dell’agevolazione sono quelli prodotti da soggetti con codice attività rientrante nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, che, per maggiore comodità del lettore, si riporta di seguito:
|
28 |
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA |
|
28.1 |
FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE |
|
28.11 |
Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli) |
|
28.12 |
Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche |
|
28.13 |
Fabbricazione di altre pompe e compressori |
|
28.14 |
Fabbricazione di altri rubinetti e valvole |
|
28.2 |
FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE |
|
28.21 |
Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento |
|
28.22 |
Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione |
|
28.23 |
Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche) |
|
28.24 |
Fabbricazione di utensili portatili a motore |
|
28.25 |
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione |
|
28.29 |
Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca |
|
28.3 |
FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA |
|
28.30 |
Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura |
|
28.4 |
FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI |
|
28.41 |
Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli |
|
28.49 |
Fabbricazione di altre macchine utensili |
|
28.9 |
FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI |
|
28.91 |
Fabbricazione di macchine per la metallurgia |
|
28.92 |
Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere |
|
28.93 |
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco |
|
28.94 |
Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori) |
|
28.95 |
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) |
|
28.96 |
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) |
|
28.99 |
Fabbricazione di macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) |
Ai fini dell’esatta individuazione dei beni agevolabili è opportuno attendere chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.
I beni oggetto dell’agevolazione devono essere nuovi: nuovi di fabbrica o comunque mai entrati in funzione (come nel caso di beni esposto nella show room e/o utilizzati dal rivenditore esclusivamente a scopo dimostrativo).
Sono agevolabili anche i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria ( ed in questa ipotesi l’agevolazione spetta all’utilizzatore dei beni sulla base del costo sostenuto dal concedente per l’acquisto), nonché i beni autoprodotti, con la precisazione che se alla loro costruzione partecipano anche beni usati, questi ultimi non devono rappresentare una parte preponderante del bene finito.
L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010, avuto riguardo alla data di consegna o di spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale: non assume, invece, alcuna rilevanza il momento del pagamento del prezzo, che potrebbe avvenire sia anteriormente che successivamente al periodo agevolato.
L’agevolazione produce i suoi effetti soltanto in sede di saldo per ognuna delle due annualità interessate (2009 e 2010), senza che essa incida sul calcolo e sul versamento degli acconti.
Il meccanismo di calcolo dell’agevolazione prevede che la stessa possa essere fruita anche dai soggetti che chiudono il periodo d’imposta in perdita: l’applicazione del beneficio comporterà l’incremento dell’eventuale perdita fiscale già esistente.
Possono fruire dell’agevolazione le persone fisiche, le società e gli enti residenti in Italia che svolgano attività commerciale; nonché le società, gli enti commerciali e le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio stesso.
Sono, invece, esclusi dall’agevolazione:
§ gli esercenti arti e professioni, in forma individuale o associata;
§ le persone fisiche esercenti attività agricole non produttive di reddito d’impresa;
§ gli enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa.
Possono far ricorso all’agevolazione anche i soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari e con l’applicazione dell’imposta sostitutiva (regime delle “nuove iniziative produttive” e regime dei “minimi”).
I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire dell’agevolazione soltanto se documentano l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al detto decreto legislativo.
L’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto (per evitare la revoca occorre, pertanto, attendere il 2011 per estromettere i beni acquisiti nel 2009 e il 2012 per quelli acquisiti nel 2010) ovvero nell’ipotesi in cui i beni oggetto degli investimenti siano ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE).
B) Art. 42, Legge n. 88/2009: nuovi obblighi informativi/pubblicitari a carico delle società
L’art. 42 della Legge n. 88/2009 ha modificato l’articolo 2250 del Codice Civile introducendo nuovi adempimenti pubblicitari/informativi a carico delle società di capitali.
Tali modifiche obbligano le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) a pubblicare anche sul proprio sito web e nella corrispondenza telematica (e-mail) le seguenti informazioni che già erano tenute ad inserire negli atti e nella corrispondenza:
- la sede della società;
- l’ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta;
- il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese (coincidente con il codice fiscale);
- il capitale sociale nella somma versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;
- l’eventuale stato di liquidazione a seguito di scioglimento della società;
- la sussistenza di un unico socio (nel caso di Srl o Spa unipersonale).
Oltre a tali informazioni si rammenta l’obbligo pubblicitario previsto dall’art. 2497-bis del Codice Civile relativo all’indicazione negli atti e nella corrispondenza della società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento si è eventualmente soggetti.
L’esempio seguente illustra le informazioni che la X SRL Unipersonale dovrà inserire, negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica (sito web ed e-mail):
X SRL società unipersonale
Sede legale – via della Prova, 10 06100 Perugia (PG)
P.IVA 009999990540 - C.F. e Reg. Imprese di Perugia n. 009999990540 - REA n. 000001
Capitale sociale € 100.000 i.v.
Il citato art. 42 Legge n. 88/2009 ha contestualmente integrato l’art. 2630 c.c.,estendendo anche all’omissione delle informazioni previste nell’art. 2250 c.c. la sanzione amministrativa pecuniaria da € 206 ad € 2.065.
Ulteriore novità riguarda la possibilità di pubblicazione degli atti soggetti all’iscrizione o deposito presso il Registro delle Imprese in un’altra lingua “ufficiale” della Comunità europea purché all’atto sia allegata una traduzione giurata di un esperto (comma 5) precisando al comma 6 che “in caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana”.
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.