Gentile Cliente, la presente circolare si rende necessaria per ricordare che il cosiddetto decreto “anticrisi” (articolo 6, comma 1, del decreto legge 29/11/2008, n. 185) ha introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, la parziale deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (Irpef ed Ires), dell’Irap.
La deduzione forfetaria, pari al 10% dell’Irap versata, può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008 (articolo 6, comma 2 e 3, del decreto legge 29/11/2008, n. 185). Al contribuente spetta pertanto il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate per effetto della mancata deduzione dell’Irap. Precisamente, a rimborso si può chiedere l’importo delle imposte pagate su una quota di redditi pari al 10% dell’Irap versata negli esercizi dal 2004 al 2007. A tale fine occorre rideterminare al ribasso reddito e imposta, per allinearsi a ciò che si sarebbe dichiarato se all’epoca fosse già stata in vigore la deduzione in disamina.
In data 28 ottobre 2009 l’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento con il quale ha disposto un ulteriore rinvio della data di attivazione della procedura di presentazione delle istanze di rimborso Irap (originariamente prevista per il 14 settembre) ed introdotto un meccanismo di accoglimento delle istanze, accompagnato da un sistema di erogazione dei rimborsi che consente al contempo un’equa distribuzione delle risorse finanziarie disponibili e una ottimizzazione dei tempi di lavorazione.
La trasmissione telematica è effettuata per ciascuna regione (determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata). Il calendario differenziato punta ad evitare una concentrazione degli invii on line nelle prime ore di avvio della procedura senza tuttavia penalizzare la tempistica di erogazione dei rimborsi.
I primi ad essere pagati saranno i contribuenti che attendono da più tempo, vale a dire le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi più remoti e, nell’ambito del medesimo periodo d’imposta, sarà data priorità secondo l’ordine di presentazione.
Il calendario differenziato prevede che le istanze di rimborso, per i contribuenti il cui domicilio fiscale indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata apparteneva alla regione Umbria, dovranno essere presentate a partire dalle ore 12,00 di lunedì 23 novembre 2009. Naturalmente la convenienza a presentare l’istanza di rimborso è strettamente correlata all’entità del rimborso spettante che stiamo quantificando per ciascuna posizione al fine di valutare in tempo utile l’opportunità di attivare la procedura in disamina.
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.