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Circolare n. 10/2009

Affari e Economia, Servizi Finanziari, Commercialisti e Consulenti Fiscali, Organizzazioni Professionali, Dottori Commercialisti, Consulenza, Contabilità
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09-12-2009
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A) Credito IVA: nuove modalità di compensazione. B) Tremonti-ter: note esplicative Istat alla divisione 28 ATECO 2007
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A) Credito IVA: nuove modalità di compensazione. B) Tremonti-ter: note esplicative Istat alla divisione 28 ATECO 2007
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Gentile Cliente,  la presente circolare si rende necessaria per definire e segnalare le novità, di immediato e più rilevante interesse,  in relazione all’oggetto.

 

A) Credito IVA: nuove modalità di compensazione  

 

Dal 1° gennaio 2010 la compensazione del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 10.000,00 euro annui, potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge: 16 marzo 2010 per credito IVA annuale 2009 (in ipotesi di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2009 nel mese di febbraio 2010), 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre per i crediti risultanti dai modelli TR relativi, rispettivamente, al 1°, 2° e 3° trimestre.

 

Per evitare eccessive penalizzazioni a carico dei contribuenti tenuti ad applicare le nuove disposizioni, è stata prevista - per coloro che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale - la possibilità di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma rispetto al modello UNICO e a partire dal 1° febbraio successivo all’anno d’imposta: l’invio autonomo ed anticipato di tale dichiarazione consentirà di poter utilizzare in compensazione il credito IVA annuale già a partire dal 16 marzo successivo.

 

La norma dispone, inoltre, l’esonero dalla trasmissione della comunicazione dati IVA per i contribuenti che presentino la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio.

Si ribadisce che la possibilità di anticipare i termini di presentazione è prevista solamente per i soggetti passivi che vantino un credito IVA da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso.

 

La novella legislativa impone, per ultimo, ai contribuenti che intendano utilizzare in compensazione il credito IVA per importi superiori a 15.000 euro annui l’ulteriore obbligo di richiedere a professionisti a ciò abilitati l’apposizione di un visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Si precisa, in proposito, che non tutte le dichiarazioni annuali che presentano crediti IVA di importi superiori a 15.000 euro dovranno essere sottoposte alle verifiche necessarie ai fini dell’apposizione del visto: tale credito potrebbe, infatti, essere chiesto a rimborso o, in alternativa, essere utilizzato in compensazione «verticale» nell’ambito delle successive liquidazioni IVA.

 

Le novità in tema di compensazioni e rimborsi dei crediti IVA - qui succintamente illustrate – presentano, allo stato attuale, non pochi aspetti problematici: in merito si attendono a breve delucidazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Sarà nostra cura informarVi con la massima sollecitudine.

 

 

B) Tremonti-ter: note esplicative Istat alla divisione 28 ATECO 2007.

 

Al contenuto della Tremonti-ter – norma che agevola l’investimento in apparecchiature e macchinari riconoscendo una detassazione pari al 50% del loro costo – è stata dedicata la Ns. circolare n. 8 dello scorso 8 ottobre, alla quale, pertanto, si rimanda.

In questa occasione, si ritiene di fare cosa gradita con il rendere disponibile, tramite apposito allegato tratto dal sito dell’ISTAT, un’elencazione quanto più dettagliata possibile dei beni acquisibili al fine di fruire dell’agevolazione in oggetto, per consentire la valutazione dell’opportunità di perfezionare tali investimenti entro il prossimo 31 dicembre.

Il perfezionamento entro la fine dell’anno consentirebbe, infatti,  in ipotesi di chiusura in attivo dell’esercizio 2009, un abbattimento dell’imponibile, in misura pari al valore agevolabile e, pertanto, un minor versamento a titolo di IRES già alla scadenza del 16 giugno 2010.

 

 

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

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