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Oggetto:
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A) Registri contabili: numerazione e imposta di bollo
B) Registri contabili: efficacia probatoria dei registri
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A) Registri
contabili: numerazione e imposta di bollo
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Nella nostra
circolare dell’8 novembre 2001, n. 17, veniva comunicato che l’art. 8 della
legge n. 383/2001, recante “Primi
interventi per il rilancio dell’economia” aveva introdotto modifiche al
Codice Civile e ad alcune disposizioni tributarie in materia di scritture
contabili, sopprimendo l’obbligo della vidimazione iniziale del libro giornale,
del libro degli inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte
dirette e dell’IVA, ferma restando la formalità di numerazione progressiva delle
pagine.
Con circolare 1°
agosto 2002, n. 64, l’Amministrazione finanziaria è tornata sull’argomento al
fine di fornire ulteriori chiarimenti in fatto di numerazione dei registri e
assolvimento dell’imposta di bollo.
In questa sede,
riproponendo parte di quanto già esposto nella nostra circolare sopra
richiamata, daremo evidenza degli adempimenti da porre in essere adottando la
seguente forma tabellare:
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numerazione
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l’obbligo
di numerazione dei registri in parola permane e deve essere adempiuto
numerando progressivamente le pagine prima della loro utilizzazione e per
ciascun anno;
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in
ciascuna pagina deve essere indicato l’anno cui la stessa si riferisce
(l’anno da inserire è quello cui è riferita la contabilità e non l’anno in
cui è stampata la contabilità);
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per
quanto attiene alla numerazione del libro inventari, qualora le relative
annotazioni occupino solo poche pagine per ciascuna annualità, l’indicazione
dell’anno può essere omessa.
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imposta di bollo
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l’imposta
di bollo è dovuta relativamente al libro giornale e al libro inventari;
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l’imposta
è dovuta nella seguente misura:
n
società
di capitali (S.p.A., S.r.l. e S.a.p.a.): euro 10,33 ogni 100 pagine o
frazione di 100 pagine;
n
altri
soggetti (S.n.c., S.a.s., ditte individuali): euro 20,66 ogni 100 pagine o
frazione di 100 pagine;
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l’imposta
di bollo deve essere assolta prima che il registro sia messo in uso;
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l’imposta
è assolta mediante apposizione di marche da bollo da applicarsi sulla prima
pagina numerata ovvero mediante versamento presso gli sportelli bancari,
postali o del servizio di riscossione dei tributi (in questo caso gli estremi
della relativa ricevuta di pagamento devono essere riportati sulla prima
pagina di ciascun libro o registro);
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l’applicazione
delle marche prescinde dall’anno di riferimento indicato nella stampa (ad es.
nel caso in cui il libro giornale recante le scritture dell’anno 2002 termini
alla pagina numero 2002/85, l’imposta di bollo, assolta a mezzo marche
applicate sulla pagina 2002/1, deve ritenersi assolta anche per le prime
quindici pagine dell’anno 2003).
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tassa cc.gg. sui
libri sociali
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rimane
fermo l’obbligo in capo alle società di capitali di assolvere annualmente la
tassa di concessione governativa nella misura forfetaria di euro 309,87
ovvero di lire 516,46 a seconda che il capitale sociale al primo gennaio
dell’anno di riferimento sia inferiore o superiore a euro 516.456,90.
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B) Registri
contabili: efficacia probatoria dei registri
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Le esemplificazioni introdotte possono avere delle
ricadute in merito alla possibilità di utilizzare i libri contabili e fiscali
non bollati/vidimati in qualità di documenti probatori tra imprenditori e quale
prova idonea per ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo, cioè quel
provvedimento che, divenuto esecutivo, consente di procedere all’esecuzione
forzata nei confronti del debitore per il recupero di un credito. Ci si
riferisce alle disposizioni di cui all’articolo 2710 del Codice Civile (Efficacia probatoria tra imprenditori) e
634 del C.p.c. (Prova scritta) che
non sono state oggetto di coordinamento con le altre disposizioni modificate
(art. 2215 Codice Civile in particolare) dall’art. 8 della legge n. 383/2001 e
che nel loro testo tuttora vigente continuano a fare riferimento a libri
bollati e vidimati. Il citato articolo 2710 del Codice Civile stabilisce
infatti che “i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando
sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti
inerenti l’esercizio dell’impresa”.
Con riferimento al decreto ingiuntivo, l’articolo 634
del C.p.c. stabilisce invece che “sono
prove idonee a norma del n. 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse
unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei
requisiti prescritti dal Codice Civile. Per i crediti relativi a somministrazioni
di merci e di denaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori
che esercitano un’attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale
attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214
e seguenti del Codice Civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e
regolarmente tenute, nonché gli estratti
autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie,
quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.
Come premesso, si può notare come entrambe le
disposizioni, ciascuna per la propria finalità, oltre al requisito della
regolare tenuta (per il quale è ovviamente da ritenersi non più necessaria la
bollatura/vidimazione ma la sola numerazione e l’osservanza delle altre norme)
richiedano il requisito della bollatura e vidimazione. Da più parti ci si
chiede come le scritture contabili (es. libro
giornale, registro fatture attive), in assenza di
bollatura/vidimazione iniziale possano, allo stato della norma attuale,
asservire alle finalità probatorie di cui alle disposizioni sopra citate.
L’argomento è stato oggetto, in particolare, di uno studio datato 10 maggio
2002 da parte del Consiglio Nazionale del Notariato. Sintetizzando le
conclusioni cui è pervenuto il Consiglio evidenziamo quanto segue:
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concetto di “regolare tenuta dei libri contabili”: viene ovviamente affermato
che ai fini della regolare tenuta non sarebbe più necessaria (per il libro
giornale ed inventari) la vidimazione e la bollatura;
-
efficacia probatoria: viene affermato che la
vidimazione sarebbe sempre necessaria e perciò continuerebbe ad avere
rilevanza, anche se esclusivamente sotto il profilo probatorio.
Secondo il Notariato quindi, se “oggi vidimazione e bollatura non sono più richieste per la regolarità
formale e per l’utilizzo del libro giornale e del libro inventari, essendo a
ciò sufficiente la numerazione e la regolare tenuta, per ottenere la valenza
probatoria di cui agli artt. 2710 C.C. e 634 C.p.c, la bollatura e la
vidimazione divengono invece un onere dell’imprenditore”. Coerentemente con
la descritta interpretazione, il Notariato, nel citato studio, evidenzia come
il Notaio a cui sia richiesto il rilascio di un estratto autentico (ad esempio
del libro giornale), al fine di ottenere la prova scritta di cui all’articolo
634 del C.p.c., oltre a certificare la conformità all’originale e verificato la
regolare tenuta del libro, sia ancora tenuto ad accertare anche la sussistenza
dei requisiti della bollatura e della vidimazione.
In sostanza, con riferimento al procedimento di
ingiunzione si ritiene che la mancata bollatura e vidimazione possa comportare
l’impossibilità di ottenere da parte del Notaio l’estratto autentico delle
scritture contabile ed il venir meno, di conseguenza, della possibilità di
ottenere dal giudice il decreto ingiuntivo beneficiando di un procedimento
semplificato. Ciò non comporta peraltro che l’impresa non possa ottenere il
decreto in base ad altre modalità probatorie esibendo ad esempio fatture e
documenti di trasporto attestanti la consegna dei beni (e sul punto, la firma
del destinatario, pur non obbligatoria fiscalmente, diventa sicuramente
opportuna).
Tutto ciò considerato, non resta che concludere
riassumendo come l’eliminazione degli obblighi di vidimazione comporti delle
complicazioni dal punto di vista probatorio con il rischio di veder in parte
vanificata l’introdotta semplificazione.