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Perugia, 16 settembre 2002

 

Circolare 9/2002

 

 

Oggetto:

A)    Registri contabili: numerazione e imposta di bollo

B)    Registri contabili: efficacia probatoria dei registri

 

 

A)    Registri contabili: numerazione e imposta di bollo

 

Nella nostra circolare dell’8 novembre 2001, n. 17, veniva comunicato che l’art. 8 della legge n. 383/2001, recante “Primi interventi per il rilancio dell’economia” aveva introdotto modifiche al Codice Civile e ad alcune disposizioni tributarie in materia di scritture contabili, sopprimendo l’obbligo della vidimazione iniziale del libro giornale, del libro degli inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, ferma restando la formalità di numerazione progressiva delle pagine.

Con circolare 1° agosto 2002, n. 64, l’Amministrazione finanziaria è tornata sull’argomento al fine di fornire ulteriori chiarimenti in fatto di numerazione dei registri e assolvimento dell’imposta di bollo.

In questa sede, riproponendo parte di quanto già esposto nella nostra circolare sopra richiamata, daremo evidenza degli adempimenti da porre in essere adottando la seguente forma tabellare:

numerazione

-          l’obbligo di numerazione dei registri in parola permane e deve essere adempiuto numerando progressivamente le pagine prima della loro utilizzazione e per ciascun anno;

-          in ciascuna pagina deve essere indicato l’anno cui la stessa si riferisce (l’anno da inserire è quello cui è riferita la contabilità e non l’anno in cui è stampata la contabilità);

-          per quanto attiene alla numerazione del libro inventari, qualora le relative annotazioni occupino solo poche pagine per ciascuna annualità, l’indicazione dell’anno può essere omessa.

imposta di bollo

-          l’imposta di bollo è dovuta relativamente al libro giornale e al libro inventari;

-          l’imposta è dovuta nella seguente misura:

n         società di capitali (S.p.A., S.r.l. e S.a.p.a.): euro 10,33 ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine;

n         altri soggetti (S.n.c., S.a.s., ditte individuali): euro 20,66 ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine;

-          l’imposta di bollo deve essere assolta prima che il registro sia messo in uso;

-          l’imposta è assolta mediante apposizione di marche da bollo da applicarsi sulla prima pagina numerata ovvero mediante versamento presso gli sportelli bancari, postali o del servizio di riscossione dei tributi (in questo caso gli estremi della relativa ricevuta di pagamento devono essere riportati sulla prima pagina di ciascun libro o registro);

-          l’applicazione delle marche prescinde dall’anno di riferimento indicato nella stampa (ad es. nel caso in cui il libro giornale recante le scritture dell’anno 2002 termini alla pagina numero 2002/85, l’imposta di bollo, assolta a mezzo marche applicate sulla pagina 2002/1, deve ritenersi assolta anche per le prime quindici pagine dell’anno 2003).

tassa cc.gg. sui libri sociali

-          rimane fermo l’obbligo in capo alle società di capitali di assolvere annualmente la tassa di concessione governativa nella misura forfetaria di euro 309,87 ovvero di lire 516,46 a seconda che il capitale sociale al primo gennaio dell’anno di riferimento sia inferiore o superiore a euro 516.456,90.

 

B)    Registri contabili: efficacia probatoria dei registri

 

Le esemplificazioni introdotte possono avere delle ricadute in merito alla possibilità di utilizzare i libri contabili e fiscali non bollati/vidimati in qualità di documenti probatori tra imprenditori e quale prova idonea per ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo, cioè quel provvedimento che, divenuto esecutivo, consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti del debitore per il recupero di un credito. Ci si riferisce alle disposizioni di cui all’articolo 2710 del Codice Civile (Efficacia probatoria tra imprenditori) e 634 del C.p.c. (Prova scritta) che non sono state oggetto di coordinamento con le altre disposizioni modificate (art. 2215 Codice Civile in particolare) dall’art. 8 della legge n. 383/2001 e che nel loro testo tuttora vigente continuano a fare riferimento a libri bollati e vidimati. Il citato articolo 2710 del Codice Civile stabilisce infatti che “i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti l’esercizio dell’impresa”.

Con riferimento al decreto ingiuntivo, l’articolo 634 del C.p.c. stabilisce invece che “sono prove idonee a norma del n. 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal Codice Civile. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti del Codice Civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.

Come premesso, si può notare come entrambe le disposizioni, ciascuna per la propria finalità, oltre al requisito della regolare tenuta (per il quale è ovviamente da ritenersi non più necessaria la bollatura/vidimazione ma la sola numerazione e l’osservanza delle altre norme) richiedano il requisito della bollatura e vidimazione. Da più parti ci si chiede come le scritture contabili (es. libro

giornale, registro fatture attive), in assenza di bollatura/vidimazione iniziale possano, allo stato della norma attuale, asservire alle finalità probatorie di cui alle disposizioni sopra citate. L’argomento è stato oggetto, in particolare, di uno studio datato 10 maggio 2002 da parte del Consiglio Nazionale del Notariato. Sintetizzando le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio evidenziamo quanto segue:

-          concetto di “regolare tenuta dei libri contabili”: viene ovviamente affermato che ai fini della regolare tenuta non sarebbe più necessaria (per il libro giornale ed inventari) la vidimazione e la bollatura;

-          efficacia probatoria: viene affermato che la vidimazione sarebbe sempre necessaria e perciò continuerebbe ad avere rilevanza, anche se esclusivamente sotto il profilo probatorio.

Secondo il Notariato quindi, se “oggi vidimazione e bollatura non sono più richieste per la regolarità formale e per l’utilizzo del libro giornale e del libro inventari, essendo a ciò sufficiente la numerazione e la regolare tenuta, per ottenere la valenza probatoria di cui agli artt. 2710 C.C. e 634 C.p.c, la bollatura e la vidimazione divengono invece un onere dell’imprenditore”. Coerentemente con la descritta interpretazione, il Notariato, nel citato studio, evidenzia come il Notaio a cui sia richiesto il rilascio di un estratto autentico (ad esempio del libro giornale), al fine di ottenere la prova scritta di cui all’articolo 634 del C.p.c., oltre a certificare la conformità all’originale e verificato la regolare tenuta del libro, sia ancora tenuto ad accertare anche la sussistenza dei requisiti della bollatura e della vidimazione.

In sostanza, con riferimento al procedimento di ingiunzione si ritiene che la mancata bollatura e vidimazione possa comportare l’impossibilità di ottenere da parte del Notaio l’estratto autentico delle scritture contabile ed il venir meno, di conseguenza, della possibilità di ottenere dal giudice il decreto ingiuntivo beneficiando di un procedimento semplificato. Ciò non comporta peraltro che l’impresa non possa ottenere il decreto in base ad altre modalità probatorie esibendo ad esempio fatture e documenti di trasporto attestanti la consegna dei beni (e sul punto, la firma del destinatario, pur non obbligatoria fiscalmente, diventa sicuramente opportuna).

Tutto ciò considerato, non resta che concludere riassumendo come l’eliminazione degli obblighi di vidimazione comporti delle complicazioni dal punto di vista probatorio con il rischio di veder in parte vanificata l’introdotta semplificazione.

 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti, porgiamo distinti saluti.

 

 

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