Perugia,
5 maggio 2006
Circolare 7/2006
Oggetto: |
A) Il collegato alla Finanziaria 2006
A.1 Ammortamento dell’avviamento
A.2 Leasing immobiliare
A.3 Immobili posseduti da imprese
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A) Il collegato alla Finanziaria 2006
A.1 Ammortamento dell’avviamento
La
deducibilità fiscale dell’ammortamento dell’avviamento passa da dieci a
diciotto anni. Il Collegato alla Finanziaria 2006 aveva portato a venti anni la
predetta durata, successivamente la Finanziaria 2006 ha rettificato la
disposizione stabilendo che la deduzione fiscale dell’ammortamento
dell’avviamento non può eccedere il 5,56% (cioè un diciottesimo) del relativo
valore; pertanto l’aliquota del 5% (un ventesimo) non avrà mai applicazione. La novità decorre dal periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del collegato alla Finanziaria
2006 (3 dicembre 2005), anche con riferimento alle residue quote di ammortamento
del valore di avviamento
iscritto in periodi
di imposta precedenti;
pertanto incide sulle dichiarazioni dei redditi della generalità delle imprese
a partire dal periodo di imposta 2005, da presentare nel 2006.
Con riferimento alle modalità applicative, il Ministero
dell’Economia ha precisato che il limite massimo di deduzione va determinato
sulla base di un diciottesimo del costo storico dell’avviamento senza dover
procedere ad alcun ricalcolo.
È importante tenere presente che il codice civile ed il principio
contabile n. 24 consentono, in via generale, la deduzione dell’avviamento
acquisito a titolo oneroso, in un periodo di cinque anni e nei limiti de costo
effettivamente sostenuto. Sono possibili periodi di durata maggiore (comunque
non superiori a venti anni) in presenza di condizioni specifiche direttamente
collegabili alla realtà dell’impresa da illustrare analiticamente in nota
integrativa, quali ad esempio attività che necessitano di lunghi periodi di
tempo per essere portate a regime, imprese che operano in settori in cui non si
prevedono rapidi mutamenti tecnologici o produttivi. È evidente che le nuove
regole fiscali di deduzione dell’avviamento allontanano sempre di più il
reddito imponibile dal risultato di bilancio alimentando il cosiddetto doppio
binario ed il conseguente obbligo di rilevazione della fiscalità differita
attiva.
A.2 Leasing immobiliare
Il collegato alla
Finanziaria 2006 è intervenuto a modificare la disciplina di deducibilità del leasing immobiliare stabilendo che, a
decorrere dai contratti stipulati dopo il 3 dicembre 2005 (data di entrata in
vigore della legge di conversione del collegato alla Finanziaria 2006), i
canoni pagati dall’utilizzatore risultano deducibili alla seguente duplice
condizione:
q
la durata minima del
contratto deve essere pari alla metà del periodo di ammortamento ipotizzabile
nel settore di attività dell’utilizzatore (D.M. 31 dicembre 1988);
q
in ogni caso tale durata
minima deve collocarsi tra gli 8 e i 15 anni.
Nell’ipotesi dei cosiddetti leasing appalto nei
quali la società di leasing realizza in appalto un immobile allo scopo
di concederlo in locazione finanziaria all’utilizzatore che si impegna a
corrispondere importi una tantum e canoni periodici con possibilità di opzione
di acquisto alla scadenza, occorre avare riguardo, per l’applicazione del
vecchio o del nuovo regime, alla data di stipula del contratto nel quale viene
individuata l’opera, indipendentemente dalla consegna della stessa.
Non vengono modificati i criteri di
deduzione dei canoni di leasing
aventi ad oggetto beni mobili per i quali continua ad essere richiesto
unicamente che la durata del contratto sia almeno pari alla metà del periodo di
ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali.
In relazione alle novità illustrate,
l’Agenzia delle Entrate ha precisato, anche alla luce dell’infelice
formulazione letterale della norma, che:
q
se la metà del periodo di
ammortamento risulta inferiore a 8 anni, la durata minima del contratto
richiesta per la deducibilità dei canoni deve comunque essere pari a 8 anni.
Se, invece, la metà del periodo di ammortamento risulta superiore a 15 anni, i
15 anni rappresentano la durata contrattuale minima richiesta. Pertanto, se il
coefficiente di ammortamento è del 3%, la metà del periodo di ammortamento
corrisponde a 16,6 anni e la deduzione dei canoni di leasing immobiliare risulterà possibile per i contratti di durata
pari o superiore a 15 anni. In precedenza, la deducibilità
dei canoni risultava ammessa alla sola condizione che la durata del contratto
non fosse inferiore a otto anni;
q
nel calcolo del periodo di
ammortamento non viene considerata né la possibilità di ammortamento
anticipato, né la riduzione al 50% dell’aliquota nel primo esercizio di entrata
in funzione del bene;
q
le nuove regole trovano
applicazione anche nei confronti dei soggetti che hanno adottato i principi
contabili internazionali che richiedono una diversa rappresentazione contabile
del leasing (Ias 17).
Le novità introdotte riducono l’appeal fiscale del leasing immobiliare in quanto allungano il periodo minimo di durata
del contratto e riducono pertanto il divario esistente fra il trattamento
fiscale del leasing e dell’acquisto in proprietà.
A.3 Immobili posseduti da imprese
Aumenta, a partire dal
2005, la tassazione dei redditi
derivanti dalla locazione di immobili non strumentali posseduti da
imprese ed enti non commerciali. In particolare, in presenza di immobili non
strumentali né oggetto dell’attività (cioè alla cui produzione o al cui scambio
è diretta l’attività dell’impresa), concessi in locazione, il reddito
imponibile andrà determinato in misura pari al maggior importo che scaturisce
dal raffronto tra il reddito medio
ordinario dell’unità immobiliare e il canone di locazione, ridotto sino ad un
massimo del 15% del suo ammontare per spese di manutenzione ordinaria,
adeguatamente documentate ed effettivamente rimaste a carico del locatore.
La nuova disposizione
elimina dunque la deduzione forfetaria del 15% e consente di dedurre dal canone
le spese sostenute nel periodo di imposta, debitamente documentate, riferibili
agli interventi di manutenzione ordinaria (interventi edilizi che riguardano le
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici
e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti), fino al limite massimo del 15% del canone locativo.
Pertanto:
q
se le spese di
manutenzione ordinaria sono inferiori al 15% del canone annuo sarà deducibile
l’ammontare effettivo delle spese sostenute;
q
se le spese di
manutenzione ordinaria superano il 15% del canone, la deduzione sarà limitata
al 15% con la conseguente perdita fiscale delle spese effettivamente sostenute
che eccedono il predetto limite, senza alcuna possibilità di recupero futuro.
Nella migliore delle
ipotesi dunque, la nuova disciplina darà luogo ad un imponibile identico a
quello risultante dall’applicazione del regime previgente. Tuttavia, poiché
l’articolo 1576 del Codice civile pone a carico del locatore tutte le
riparazioni necessarie a mantenere l’immobile in buono stato, eccetto quelle di
piccola manutenzione che sono a carico del conduttore ed in considerazione del
fatto che nella prassi i contratti di locazione prevedono che le spese di
manutenzione ordinaria siano interamente a carico del conduttore, ne deriva che
in linea di massima una impresa che concede in locazione un bene non
strumentale non potrà fruire più di alcuna riduzione del canone imponibile.
Le
novità si applicano a tutte le imprese che concedono in locazione beni
patrimonio (cioè non strumentali né oggetto della propria attività) e non solo
quindi alle società immobiliari. Si applicano altresì agli enti non commerciali
per i quali viene parificato il trattamento fiscale degli immobili locati a
quanto previsto per i soggetti Ires. Per le persone fisiche continua ad operare
il meccanismo di deduzione forfetaria del 15% e ciò comporta, oltre ad un
trattamento differenziato della tassazione tributaria di una medesima
fattispecie in relazione al soggetto titolare di reddito con conseguenti dubbi
di legittimità costituzionale, la necessità di valutare attentamente la
modalità fiscalmente più conveniente per la gestione dei beni immobili.
Le
illustrate modifiche alla tassazione dei proventi immobiliari portano ad
abbandonare il criterio forfetario per avvicinarsi ad una modalità analitica di
determinazione del reddito imponibile e rendono estremamente attuale la
problematica della deducibilità degli interessi passivi riferibili al bene
immobile. Con la Circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006, l’Agenzia delle Entrate
ha precisato che le modifiche all’art. 90 del Tuir introdotte dal Collegato
alla Finanziaria 2006 per gli immobili
patrimoniali delle imprese, hanno avuto ad oggetto esclusivamente il
trattamento da applicare ai beni immobili concessi in locazione. Con
riferimento alla disciplina delle spese diverse da quelle di manutenzione
ordinaria e dei componenti negativi relativi agli immobili patrimoniali,
l’Agenzia ha precisato che la disposizione contenuta nell’art. 90 del Tuir ha
carattere speciale e derogatorio rispetto al principio generale di inerenza dei
componenti negativi di reddito in quanto contiene un divieto assoluto di
deducibilità di tutti i componenti negativi relativi agli immobili, compresi
anche gli interessi passivi ad essi relativi, sia di funzionamento che di
finanziamento.
In
questo modo viene ad essere riaperta la questione della deducibilità degli
interessi di funzionamento (destinati a finanziare la gestione del bene) e
degli interessi di finanziamento (inerenti all’acquisto) che sembrava superata
sia in dottrina che nella stessa prassi ministeriale. Infatti, con la
Risoluzione n. 178/E del 9.11.2001 l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che
gli interessi che una impresa corrisponde per finanziarsi rappresentano un
costo che solo astrattamente è riconducibile ad uno specifico impiego;
considerando l’estrema fungibilità del denaro infatti l’individuazione di un
nesso diretto tra un’operazione di finanziamento e l’utilizzo delle risorse
finanziarie generate appare arbitraria. Anche quando l’impresa accende un
finanziamento per sostenere un determinato costo, o per svolgere una
particolare attività, non è possibile individuare in modo assoluto un
collegamento tra il flusso in entrata di denaro ed il corrispondente flusso in
uscita.