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Perugia, 5 giugno 2006

                       

                                                           Circolare 8/2006

 

Oggetto:

A)      Il collegato alla Finanziaria 2006

A.1 Rivalutazione di terreni e partecipazioni

A.2 ICI

B)      Finanziaria 2006 - Imposte dirette - Irpef


A)    Il collegato alla Finanziaria 2006

 

A.1 Rivalutazione di terreni e partecipazioni

 

Il collegato alla Finanziaria 2006 ha disposto l’ennesima proroga, al 30.6.2006, del termine per l’affrancamento del costo di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e di terreni agricoli ed edificabili posseduti alla data del 1.01.2005 da persone fisiche non nell’esercizio di impresa. La nuova data di riferimento del 30.6.2006 rappresenta quindi una duplice scadenza in quanto entro questo termine dovrà essere predisposta e giurata la perizia e a decorrere dalla medesima data dovrà essere versata l’imposta sostitutiva (rateizzabile fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo con gli interessi del 3%), pari al 4% del valore periziato, per i terreni e le partecipazioni qualificate e del 2% per le partecipazioni non qualificate.

 

I contribuenti, persone fisiche, che hanno scelto il regime della dichiarazione per la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria, potranno usufruire della nuova rivalutazione delle partecipazioni anche per le cessioni effettuate nel 2005 a condizione, però, che la predisposizione della perizia e il suo giuramento avvengano entro il termine di versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione per il 2005, cioè entro il 20 giugno 2006. Per i terreni edificabili o agricoli la perizia deve essere asseverata prima dell'atto notarile di vendita.

Chi intende rivalutare quote o terreni che hanno già usufruito di rivalutazioni precedenti, può chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva precedentemente versata; le rate non ancora scadute non dovranno essere pagate.

 

A.2 ICI

 

Rilevanti sono le novità ai fini Ici, che di seguito sintetizziamo:

Esenti da Ici gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali: gli immobili utilizzati dagli enti no-profit destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali ricreative e sportive, di religione e di culto (cioè quelle dirette all’esercizio e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana) godono dell’esenzione Ici anche se queste attività vengono svolte in forma commerciale.

La novità introdotta dal collegato alla Finanziaria 2006 risiede nell’avere esteso, con disposizione di natura interpretativa, l’esenzione Ici per gli immobili degli enti non commerciali anche alle attività  svolte in forma commerciale. Ad ogni modo non viene riconosciuto il diritto a richiedere il rimborso del tributo già versato.

Edificabilità dei terreni ai fini Ici: è stata ampliata la nozione di edificabilità, stabilendo, con effetto retroattivo, che un’area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Pertanto, in presenza di un Prg regolarmente approvato, occorre sempre versare l’Ici sulla base del valore di mercato dell’area, a prescindere dalla possibilità o meno di ottenere la concessione edilizia per mancanza dello strumento attuativo (piani di lottizzazione, ecc.).

Trattandosi di norma di interpretazione autentica, la nozione di area edificabile introdotta ha efficacia retroattiva e si rende pertanto applicabile anche ai contenziosi in corso. Tuttavia, l’art. 6, co. 2 del D.Lgs. n. 472/1997 prevede la non punibilità dell’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

 

La reale condizione di incertezza in tema di Ici per le aree edificabili è testimoniata non solo dal recente intervento legislativo resosi necessario per chiarire i contrasti interpretativi esistenti, ma dalla stessa Corte di Cassazione, secondo la quale il ragionevole dubbio circa la natura delle aree edificabili deve essere rapportato allo stesso dettato legislativo, che non costituisce un esempio di chiarezza.

 

B) Finanziaria 2006 - Imposte dirette – Irpef

 

Asili nido – detrazione Irpef: la Finanziaria 2006 ha introdotto uno strumento fiscale a sostegno delle famiglie relativo alle spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido. In particolare, solo per le rette pagate nel 2005, è prevista una detrazione fino ad un massimo di 632 euro dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti del 19% delle spese sostenute per la frequenza dell’asilo nido da parte dei figli. Poiché non è prevista alcuna precisazione riguardo alle caratteristiche tipologiche dell’asilo, risulta possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato. I bambini e le bambine per i quali compete l’agevolazione sono quelli che sono ammessi e frequentano l’asilo nido, di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. In aderenza al principio di cassa, la detrazione compete in relazione alle spese sostenute nel periodo di imposta 2005, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono. Poiché è stabilito un tetto massimo di spesa di 632 euro annui per ogni figlio, lo sconto di imposta massimo ottenibile è di euro 120,08. La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o a uno solo dei due coniugi, è comunque possibile specificare tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto. La documentazione dell’avvenuto pagamento può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento.

Volontariato e ricerca – destinazione 5 per mille dell’Irpef: per l’anno finanziario 2006, e a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

q         sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria; beneficenza; formazione e istruzione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata a università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente;

q         finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;

q         finanziamento della ricerca sanitaria;

q         attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Per esprimere la scelta il contribuente deve apporre la propria firma su uno dei quattro quadri presenti nei modelli di dichiarazione dei redditi, che corrispondono alle quattro classi di possibili beneficiari. Oltre alla firma è indispensabile indicare il codice fiscale dell’ente a cui si intende assegnare il contributo, a meno che si scelga di destinare il contributo ai Comuni; in quest’ultimo caso infatti è sufficiente la firma per assegnare i fondi al comune di residenza del contribuente.

Tale previsione normativa ripropone, seppur con qualche differenza, i medesimi principi ispiratori dettati dalla legge che introdotto l'8 per mille destinato allo Stato e ad alcune confessioni religiose.

Anche con la nuova fattispecie normativa, il contribuente, attraverso l'effettuazione della scelta, non destina materialmente una parte della sua Irpef alle attività oggetto della norma, bensì decide sulla ripartizione del gettito complessivo. Vi è peraltro una differenza sostanziale. Con il meccanismo dell'8 per mille, infatti, a seconda della scelta effettuata, la quota dell'ammontare derivante dal prelievo fiscale viene distribuita tra sette alternative: lo Stato, la Chiesa cattolica e altre cinque confessioni religiose. Se non viene effettuata nessuna scelta, i fondi non espressamente destinati vengono indirizzati verso tutte le predette alternative, proporzionalmente alle preferenze accordate dai contribuenti per ciascuna di esse. Con il 5 per mille, al contrario, il contribuente, con la propria scelta, decide se destinare o meno la quota di gettito ai settori del volontariato e della ricerca. In questo caso, dunque, chi non firma esprime di riflesso la preferenza affinché detti fondi vengano utilizzati dallo Stato per altre finalità.

Per partecipare all’assegnazione, i soggetti interessati devono inviare alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno, una dichiarazione sostitutiva che attesti la presenza dei requisiti richiesti per essere ammessi al riparto della quota del 5 per mille.

Contributi di assistenza sanitaria: per l’anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, è fissato in euro 3.615,20.

Clausola di salvaguardia – Prorogata anche per il 2006 (Unico 2007): i contribuenti, anche in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2006, possono applicare le norme in vigore al 31.12.2002 o al 31.12.2004 se più favorevoli. Il trattamento più favorevole deve essere individuato confrontando l’imposta netta determinata applicando la normativa in vigore al 31.12.2005 con l’imposta netta determinata in base alla normativa in vigore al 31.12.2004 ovvero in vigore al 31.12.2002. Tale clausola non trova applicazione per i redditi assoggettati a tassazione separata, per quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e per le somme soggette ad imposta sostitutiva.

Reddito dei lavoratori transfrontalieri: anche per il 2006 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all’estero, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti in Italia, concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente euro 8.000.

Addizionali Irpef: sono prorogate al 2006 le disposizioni in tema di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’Irpef.

Limite minimo per il versamento ed il rimborso dell’imposta: a decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d’imposta se l’importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro.

Bonus neonati: per ogni figlio nato o adottato nell’anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.

A disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti, porgiamo distinti saluti.

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