Perugia,
5 giugno 2006
Circolare 8/2006
Oggetto: |
A) Il collegato alla Finanziaria 2006
A.1 Rivalutazione di terreni e partecipazioni
A.2 ICI
B) Finanziaria 2006 - Imposte dirette - Irpef
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A)
Il collegato alla Finanziaria 2006
A.1 Rivalutazione di terreni e
partecipazioni
Il
collegato alla Finanziaria 2006 ha disposto l’ennesima proroga, al 30.6.2006, del termine per l’affrancamento del costo di acquisto di partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati e di terreni agricoli ed edificabili posseduti alla data del 1.01.2005 da
persone fisiche non nell’esercizio di impresa. La nuova data di riferimento del
30.6.2006
rappresenta quindi una duplice scadenza in quanto
entro questo termine dovrà essere predisposta e giurata la perizia e a
decorrere dalla medesima data dovrà essere versata l’imposta sostitutiva
(rateizzabile fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo con gli
interessi del 3%), pari al 4% del valore periziato, per i terreni e le
partecipazioni qualificate e del 2% per le partecipazioni non qualificate.
I
contribuenti, persone fisiche, che hanno scelto il regime della dichiarazione
per la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria, potranno usufruire
della nuova rivalutazione delle partecipazioni anche per le cessioni effettuate
nel 2005 a condizione, però, che la predisposizione della perizia e il suo
giuramento avvengano entro il termine di versamento delle imposte derivanti
dalla dichiarazione per il 2005, cioè entro il 20 giugno 2006. Per i terreni
edificabili o agricoli la perizia deve essere asseverata prima dell'atto
notarile di vendita.
Chi
intende rivalutare quote o terreni che hanno già usufruito di rivalutazioni
precedenti, può chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva precedentemente
versata; le rate non ancora scadute non dovranno essere pagate.
A.2 ICI
Rilevanti
sono le novità ai fini Ici, che di seguito sintetizziamo:
Esenti da Ici gli
immobili utilizzati dagli enti non commerciali: gli immobili utilizzati
dagli enti no-profit destinati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali
ricreative e sportive, di religione e di culto (cioè quelle dirette
all’esercizio e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei
religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana) godono
dell’esenzione Ici anche se queste attività vengono svolte in forma
commerciale.
La novità introdotta dal
collegato alla Finanziaria 2006 risiede nell’avere esteso, con disposizione di
natura interpretativa, l’esenzione Ici per gli immobili degli enti non
commerciali anche alle attività svolte
in forma commerciale. Ad ogni modo non viene riconosciuto il diritto a
richiedere il rimborso del tributo già versato.
Edificabilità dei
terreni ai fini Ici: è stata ampliata la nozione di edificabilità,
stabilendo, con effetto retroattivo, che un’area è da considerare comunque
fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi
del medesimo. Pertanto, in presenza di un Prg regolarmente approvato, occorre
sempre versare l’Ici sulla base del valore di mercato dell’area, a prescindere
dalla possibilità o meno di ottenere la concessione edilizia per mancanza dello
strumento attuativo (piani di lottizzazione, ecc.).
Trattandosi di norma di
interpretazione autentica, la nozione di area edificabile introdotta ha
efficacia retroattiva e si rende pertanto applicabile anche ai contenziosi in
corso. Tuttavia, l’art. 6, co. 2 del D.Lgs. n. 472/1997 prevede la non
punibilità dell’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive
condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle
disposizioni alle quali si riferisce.
La reale condizione di
incertezza in tema di Ici per le aree edificabili è testimoniata non solo dal
recente intervento legislativo resosi necessario per chiarire i contrasti
interpretativi esistenti, ma dalla stessa Corte di Cassazione, secondo la quale
il ragionevole dubbio circa la natura delle aree edificabili deve essere
rapportato allo stesso dettato legislativo, che non costituisce un esempio di
chiarezza.
B) Finanziaria 2006 - Imposte dirette –
Irpef
Asili nido –
detrazione Irpef: la Finanziaria 2006 ha introdotto uno strumento fiscale a
sostegno delle famiglie relativo alle spese sostenute dai genitori per il
pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido. In particolare,
solo per le rette pagate nel 2005, è prevista una detrazione fino ad un massimo
di 632 euro dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti del 19%
delle spese sostenute per la frequenza dell’asilo nido da parte dei figli.
Poiché non è prevista alcuna precisazione riguardo alle caratteristiche
tipologiche dell’asilo, risulta possibile fruire del beneficio fiscale in
relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato.
I bambini e le bambine per i quali compete l’agevolazione sono quelli che sono
ammessi e frequentano l’asilo nido, di età compresa tra i tre mesi e i tre
anni. In aderenza al principio di cassa, la detrazione compete in relazione
alle spese sostenute nel periodo di imposta 2005, a prescindere dall’anno
scolastico cui si riferiscono. Poiché è stabilito un tetto massimo di spesa di
632 euro annui per ogni figlio, lo sconto di imposta massimo ottenibile è di
euro 120,08. La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da
ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o a
uno solo dei due coniugi, è comunque possibile specificare tramite annotazione
sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi
diritto. La documentazione dell’avvenuto pagamento può essere costituita da
fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento.
Volontariato e
ricerca – destinazione 5 per mille dell’Irpef:
per l’anno finanziario 2006, e a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto
già dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota
pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del
contribuente alle seguenti finalità:
q
sostegno del volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché delle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali
e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dell’assistenza sociale,
socio-sanitaria e sanitaria; beneficenza; formazione e istruzione; sport
dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse
artistico e storico, ivi comprese le biblioteche; tutela e valorizzazione della
natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente,
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione
della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di
particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata a università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono
direttamente;
q
finanziamento della ricerca
scientifica e dell’università;
q
finanziamento della ricerca
sanitaria;
q
attività sociali svolte dal comune
di residenza del contribuente.
Per esprimere la
scelta il contribuente deve apporre la propria firma su uno dei quattro quadri
presenti nei modelli di dichiarazione dei redditi, che corrispondono alle
quattro classi di possibili beneficiari. Oltre alla firma è indispensabile
indicare il codice fiscale dell’ente a cui si intende assegnare il contributo,
a meno che si scelga di destinare il contributo ai Comuni; in quest’ultimo caso
infatti è sufficiente la firma per assegnare i fondi al comune di residenza del
contribuente.
Tale previsione
normativa ripropone, seppur con qualche differenza, i medesimi principi
ispiratori dettati dalla legge che introdotto l'8 per mille destinato allo
Stato e ad alcune confessioni religiose.
Anche con la nuova
fattispecie normativa, il contribuente, attraverso l'effettuazione della
scelta, non destina materialmente una parte della sua Irpef alle attività
oggetto della norma, bensì decide sulla ripartizione del gettito complessivo.
Vi è peraltro una differenza sostanziale. Con il meccanismo dell'8 per mille,
infatti, a seconda della scelta effettuata, la quota dell'ammontare derivante
dal prelievo fiscale viene distribuita tra sette alternative: lo Stato, la
Chiesa cattolica e altre cinque confessioni religiose. Se non viene effettuata
nessuna scelta, i fondi non espressamente destinati vengono indirizzati verso
tutte le predette alternative, proporzionalmente alle preferenze accordate dai
contribuenti per ciascuna di esse. Con il 5 per mille, al contrario, il
contribuente, con la propria scelta, decide se destinare o meno la quota di
gettito ai settori del volontariato e della ricerca. In questo caso, dunque,
chi non firma esprime di riflesso la preferenza affinché detti fondi vengano
utilizzati dallo Stato per altre finalità.
Per partecipare
all’assegnazione, i soggetti interessati devono inviare alla Direzione
Regionale dell’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno, una dichiarazione
sostitutiva che attesti la presenza dei requisiti richiesti per essere ammessi
al riparto della quota del 5 per mille.
Contributi di assistenza sanitaria: per l’anno 2006 il limite di non concorrenza alla
formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di
assistenza sanitaria, è fissato in euro 3.615,20.
Clausola di salvaguardia – Prorogata anche per il
2006 (Unico 2007): i
contribuenti, anche in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2006,
possono applicare le norme in vigore al 31.12.2002 o al 31.12.2004 se più
favorevoli. Il trattamento più favorevole deve essere individuato confrontando
l’imposta netta determinata applicando la normativa in vigore al 31.12.2005 con
l’imposta netta determinata in base alla normativa in vigore al 31.12.2004
ovvero in vigore al 31.12.2002. Tale clausola non trova applicazione per i
redditi assoggettati a tassazione separata, per quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta e per le somme soggette ad imposta sostitutiva.
Reddito dei lavoratori transfrontalieri: anche per il 2006 i redditi derivanti da
lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto all’estero, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da
soggetti residenti in Italia, concorrono a formare il reddito complessivo per
l’importo eccedente euro 8.000.
Addizionali Irpef: sono prorogate al 2006 le disposizioni in tema di
compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’Irpef.
Limite minimo per il versamento ed il rimborso
dell’imposta: a
decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito
alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il
rimborso del credito d’imposta se l’importo risultante dalla dichiarazione non
supera il limite di 12 euro.
Bonus neonati: per ogni figlio nato o adottato
nell’anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.