Perugia,
5 luglio 2006
Circolare 9/2006
Oggetto: |
A) Il collegato alla Finanziaria 2006
A.1 Plusvalenze finanziarie delle societá
A.2 Disposizioni varie
B) Immobili storici: trattamento tributario
|
A) Il collegato alla Finanziaria
2006
A.1
Plusvalenze finanziarie delle società
L’istituto
della participation exemption è stato
profondamente innovato dal collegato alla Finanziaria 2006 che ha ridotto
l’importo dell’esenzione e allungato da dodici a diciotto mesi il periodo
minimo di possesso delle partecipazioni (cosiddetto holding period). Da ciò consegue che per beneficiare
dell’esenzione, comunque parziale, il possesso deve durare almeno per i
diciotto mesi completi che precedono quello in cui la partecipazione è stata
ceduta, altrimenti le plusvalenze sono interamente imponibili. Inoltre,
risultano modificate le percentuali di esenzione applicabili alle plusvalenze
in regime di pex secondo le specifiche che seguono:
q
plusvalenze
realizzate fino al 3 ottobre 2005: esenti al 100%;
q
plusvalenze
realizzate tra il 4 ottobre e il 2 dicembre 2005: esenti al 95%;
q
plusvalenze
realizzate tra il 3 dicembre 2005 e il 31 dicembre 2006: esenti al 91%;
q
plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2007: esenti
all'84%.
A
seguito delle modifiche illustrate, risulta oltremodo opportuno valutare con
particolare attenzione le possibili alternative adottabili in caso di cessione
di partecipazioni con dividendi. Poiché infatti il dividendo è tassato in
misura pari al 5% mentre la plusvalenza in misura pari al 9% (16% dal 2007)
potrebbe risultare opportuno distribuire i dividendi prima di cedere la
partecipazione.
Circa
il disallineamento del minimum holding period tra plusvalenze e
minusvalenze relative a partecipazioni aventi gli altri requisiti per fruire
della participation exemption, si possono verificarsi i seguenti casi:
q
partecipazioni
possedute da meno di 12 mesi interi: plusvalenze imponibili al 100% e
minusvalenze deducibili al 100%;
q
partecipazioni
possedute da più di 12 mesi interi, ma da meno di 18 mesi interi: plusvalenze
imponibili al 100% e minusvalenze indeducibili al 100%;
q
partecipazioni
possedute da più di 18 mesi interi: plusvalenze esenti al 91% e minusvalenze
indeducibili al 100%.
Nulla è mutato rispetto al regime previgente con riferimento agli
oneri accessori di diretta imputazione sostenuti in sede di cessione di partecipazioni che generino
plusvalenze esenti, con la conseguenza che tali costi
risultano deducibili in misura corrispondente alla misura della tassazione
subita dalla plusvalenza.
Anche
la disciplina del pro rata patrimoniale resta immutata. Pertanto ai fini
dell’individuazione della quota di interessi passivi indeducibile relativa a
finanziamenti utilizzati per l’acquisto di partecipazioni esenti il requisito
del periodo minimo di possesso si intende conseguito qualora le partecipazioni
siano possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese
precedente a quello della fine del periodo di imposta. Il
periodo di 12 mesi di possesso va verificato al termine del periodo d’imposta;
ciò comporta che nel primo periodo in cui la partecipazione è stata acquisita
il requisito dell’ininterrotto possesso non può mai realizzarsi.
A.2
Disposizioni varie
Iva per giochi e scommesse: in linea generale, l’Iva relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta risulta indetraibile. In deroga a detta previsione, sono espressamente individuate talune operazioni alle quali non si applica il regime d’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti. Nel contesto di alcune misure finalizzate a contrastare la diffusione del gioco illegale, il collegato alla Finanziaria 2006 aggiunge alle operazioni per le quali sussiste la citata deroga, quelle inerenti e connesse all’organizzazione delle attività relative all’esercizio del gioco (lotto, lotterie nazionali, giochi di abilità e concorsi pronostici riservati allo Stato, esercizio dei totalizzatori e delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, nonché quelle relative all’esercizio del giuoco nella case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate), nonché le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni. Risulta conseguentemente esclusa l’applicabilità della disciplina del pro-rata di detraibilità dell’imposta sugli acquisti di beni e servizi strumentali alle operazioni esenti inerenti e connesse all’organizzazione ed all’esercizio delle attività relative all’esercizio del gioco e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.
Le operazioni esenti sono attualmente le operazioni attive poste in essere dai soggetti che organizzano le attività sopra indicate, mentre le operazioni inerenti e connesse all’organizzazione e all’esercizio delle predette attività alle quali si riferisce il regime di detraibilità dell’IVA sono le operazioni passive poste in essere nei confronti dei medesimi soggetti a condizione che si pongano in rapporto diretto di strumentalità con l’organizzazione e l’esercizio del gioco.
Competenza per l’assistenza fiscale: viene estesa alle categorie professionali (dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro) l’assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati: rilascio del visto di conformità dei dati delle dichiarazioni (Mod. 730); liquidazione delle imposte e comunicazione ai sostituti di imposta del risultato finale della dichiarazione ai fini del conguaglio annuale.
Asseverazione degli
studi di settore: in caso di mancato
adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere
attestate le cause che giustificano la
non congruità dei ricavi o
compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione degli studi
medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano
un’incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Tale attestazione è
rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell’assistenza
fiscale dei CAF imprese, dai dipendenti delle associazioni di categoria
abilitati all’assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni Tributarie in
possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o del diploma
di ragioneria e della relativa abilitazione professionale e dai funzionari
delle associazioni di categoria che erano iscritti nell’elenco tenuto dalla
soppresse Intendenze di finanza. L’asseverazione della corrispondenza dei dati
contabili ed extra-contabili comunicati all’Agenzia delle Entrate con quelli
desumibili dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea continua
ad essere riservata esclusivamente ai responsabili dell’assistenza fiscale dei
CAF ed ai professionisti abilitati.
Semplificazione delle procedure di iscrizione al Registro Imprese ed al R.E.A.: vengono previste misure tese a razionalizzare le forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario e a semplificare le procedure di iscrizione, modifica e cancellazione dal Registro Imprese, prevedendo l'attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l’utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese, evitando duplicazioni di adempimenti.
Utilizzo di GPL e metano per autotrazione: l’importo delle agevolazioni per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d’imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi.
B)
Immobili storici: trattamento tributario
In pieno
periodo di esazioni tributarie (IRES, IRPEF, addizionali e ICI), tenuto conto
del già avvenuto superamento di una prima tranche
di scadenze, può sembrare intempestiva la presente trattazione, in cui ci
soffermeremo sul particolare regime di favore riservato ai cosiddetti immobili
“storici”; quegli immobili di
particolare interesse storico e/o artistico sui quali lo Stato, per il tramite
delle Soprintendenze dipendenti dal Ministero dei Beni Culturali, pone
rilevanti vincoli in fatto di trasferibilità, di trasformabilità e di obbligo
di conservazione. A fronte dei cennati vincoli Statali, ai proprietari degli
immobili in parola vengono riconosciuti particolari benefici, specie di natura
tributaria. Prima di entrare nel merito della presente trattazione, può essere
opportuno un breve excursus di quali
possono essere gli immobili vincolabili di modo che eventuali inconsapevoli
proprietari possano valutare l’opportunità di richiedere il vincolo alla locale
Soprintendenza, previa verifica degli effetti extra tributari del vincolo (ad es. restrizioni a qualsivoglia
intervento di ristrutturazione, prelazione riservata allo Stato in caso di
vendita).
I
proprietari possono richiedere il vincolo storico/artistico per le seguenti
categorie di immobili:
(i)
immobili che presentano interesse storico, artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico particolarmente importante che non siano opera di autore
vivente o la cui esecuzione risalga a oltre 50 anni;
(ii)
ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico;
(iii)
siti minerari di interesse storico o etnoantropologico;
(iv)
rustici che siano testimonianze notevoli dell’economia rurale tradizionale;
(v)
opere dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico;
(vi)
studi d’artista;
(vii) beni
di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di 50 anni;
(viii)
vestigia individuate dalla normativa della Prima Guerra Mondiale.
Entrando
nel tema delle agevolazioni di carattere tributario muoviamo dal disposto
contenuto nell’art. 11, comma 2, della legge n. 413/1991, ove viene previsto
che “in ogni caso, il reddito degli
immobili riconosciuti di interesse storico o artistico … è determinato mediante
l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni
della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato”. In sostanza la
rendita si determina moltiplicando la consistenza dell’immobile per la minore
tariffa d’estimo prevista per le abitazioni della zona censuaria nella quale è
collocato l’immobile; in genere quella prevista per la abitazioni popolari
(A/4), classe 01.
La
disposizione richiamata ha valenza tributaria trasversale; infatti non limita
il proprio campo applicativo alle imposte sui redditi, ma ha efficacia nei
confronti di qualsivoglia tributo il cui imponibile è liquidato in base alla
rendita catastale. Per le imposte sui trasferimenti vigono invece specifiche
disposizioni, anche queste di favore che andiamo ad esaminare nell’immediato
prosieguo:
§
IMPOSTE SUI
TRASFERIMENTI
L’imposta
di registro da applicare è comunque ridotta al 3% a prescindere dalle
caratteristiche del compratore (acquirente “prima
casa”) ovvero dell’immobile (di lusso o meno).
Per le
imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) si applicano invece le regole
ordinarie (l’agevolazione può pertanto spettare al compratore “prima casa”).
§
ICI
L’imposta
si applica utilizzando la rendita determinata con la tecnica sopra illustrata,
in luogo della rendita assegnata all’immobile dall’Agenzia del Territorio.
§
IRPEF, IRES E
ADDIZIONALI
Nel caso
in cui gli immobili non siano locati, la rendita catastale di riferimento è
sempre quella ridotta calcolata come sopra illustrato.
Nel caso
in cui gli immobili siano locati, l’imponibile non è quantificato con
riferimento al canone di locazione, ma piuttosto alla rendita ridotta. In
sostanza, a fronte di canoni di locazione anche cospicui, il proprietario sarà
tenuto a dichiarare la sola rendita catastale, per di più ridotta. Tale
assunto, di particolare impatto emotivo, riguarda sia gli immobili ad uso
abitativo, sia quelli aventi natura commerciale. Con riguardo a questi ultimi,
l’Agenzia delle Entrate si è solo recentemente (c.f.r. circolare n. 2 del 17
gennaio 2006) uniformata al pensiero dei giudici di legittimità, ammettendo al
beneficio fiscale anche immobili diversi da quelli di tipo abitativo.