Perugia,
3 agosto 2006
Circolare 10/2006
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Oggetto:
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A)
La
manovra dell’estate – Alcune novità del D.L. 223/2006
B)
Mini-proroga
dei pagamenti in scadenza il 16 agosto 2006
C)
Il
collegato alla Finanziaria 2006 - Indeducibilità delle minusvalenze su titoli e
quote con dividendi non tassati (dividend washing)
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A)
La
manovra dell’estate – Alcune novità del D.L. 223/2006
Segnaliamo
alcune ulteriori novità introdotte dalla cosiddetta manovrina-bis, sottolineando
che il D.L. in corso di approvazione subirà rilevanti modifiche rispetto al
testo approvato dal Consiglio dei Ministri, in vigore dal 4 luglio 2006.
Riteniamo comunque opportuno illustrare brevemente alcune delle disposizioni
che, verosimilmente, non dovrebbero essere emendate in sede di conversione in
legge e che potrebbero avere impatto sulle prossime scadenze di pagamento,
rinviando a successive circolari l’approfondimento degli altri interventi di
particolare interesse.
Ires.
Ammortamento dei terreni. La
disposizione ribadisce il principio della non ammortizzabilità dei terreni
e delle aree occupate dai fabbricati
strumentali in base ai principi contabili nazionali e internazionali secondo i
quali le imprese devono indicare separatamente (scorporare) in bilancio il
valore del fabbricato da quello del terreno, quest’ultimo non ammortizzabile.
Il costo che deve essere scorporato è quantificato in via forfetaria ed è pari
al maggiore tra quello esposto in bilancio e quello corrispondente al 20% del
costo complessivo (30% per i fabbricati industriali). Nel nuovo testo proposto è invece
stabilito che il costo delle aree è quantificato in misura pari al valore
risultante da apposita perizia di stima, redatta da iscritti agli Albi degli
ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e,
comunque, non inferiore alla percentuale del 20 o 30% del costo complessivo. La
novità in esame impone il ricalcalo del secondo acconto delle imposte.
Accertamento
su contribuenti «non congrui» agli studi di settore. Gli accertamenti sulla base degli studi di settore
potranno essere effettuati nei confronti dei contribuenti in contabilità
ordinaria anche per opzione, nonché di quelli esercenti arti e professioni
secondo le stesse disposizioni che regolano gli accertamenti nei confronti dei
contribuenti in contabilità semplificata. Ciò comporta la possibilità di
essere accertati sulla base delle risultanze degli studi di settore in caso di
non congruità anche in un solo esercizio. Viene, pertanto, stralciata la
regola del “due su tre” in base alla quale, esercenti arti e professioni ed
imprese in contabilità ordinaria erano assoggettabili ad accertamento da studi
solo quando, nell’arco di tre periodi d’imposta, fossero risultati non congrui
almeno in due esercizi, anche non consecutivi. Il decreto prevede espressamente
che tali disposizioni abbiano effetto dal periodo d’imposta per il quale il
termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla sua
data di entrata in vigore e, dunque, sin dal periodo d’imposta 2005, in violazione dei principi dello statuto del
contribuente (che dispone l'irretroattività delle norme tributarie).
Sempre
a decorrere dal 2005 è abrogata anche la disposizione che permette
l’accertamento nei confronti dei soggetti in contabilità ordinaria a seguito
del riscontro della incoerenza degli altri indici di natura economica e
finanziaria. L’adeguamento alle risultanze degli studi di settore potrà
essere effettuato, invece che negli ordinari termini di versamento delle
imposte, entro il più lungo termine di presentazione della relativa
dichiarazione e, dunque, entro il 31 ottobre prossimo. In ogni caso, è
divenuto obbligatorio l’invito al contraddittorio da parte dell’Ufficio
competente nei confronti di tutti i contribuenti potenzialmente accertabili in
base al livello di congruità degli studi, prima di procedere all’emissione
dell’avviso di accertamento.
La
norma dispone che per l’adeguamento si applicano le condizioni e le modalità
ordinarie; pertanto occorre versare la maggiorazione del 3% se l’ammontare
dell’adeguamento risulta pari o superiore al 10% dei ricavi annotati nelle
scritture contabili. La maggiorazione del 3% non è dovuta al primo anno di
applicazione degli studi o di evoluzione (dal periodo d’imposta 2005) degli
stessi.
L’ammontare dell’adeguamento incide anche nella determinazione degli acconti
2006 per chi utilizza il metodo storico ed in particolare del secondo acconto,
se l’adeguamento agli studi di settore verrà fatto ad ottobre.
Terreni
edificabili. Abolizione tariffa agevolata. La norma dispone l’abrogazione dell’aliquota
agevolata dell’1 per cento ai fini dell’imposta di registro e imposte
ipotecarie e catastali in misura fissa per i trasferimenti di terreni
edificabili compresi nei piani urbanistici particolareggiati.
B)
Mini-proroga dei pagamenti in scadenza il 16 agosto 2006
Con decreto del presidente del
Consiglio dei ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 28
luglio 2006, per il sesto anno consecutivo, è stato disposto che i pagamenti da
fare con il modello F24, con scadenza dal 1° al 21 agosto, possono essere
effettuati entro il giorno 21 agosto 2006 senza alcuna maggiorazione, così da
consentire ai contribuenti di fruire di un più congruo periodo di tempo per
l’effettuazione dei versamenti, evitando i disagi in corrispondenza delle
vacanze estive.
Il differimento dei pagamenti al 21
agosto riguarda tutti i versamenti con il modello F24: imposte sui redditi,
ritenute, Iva, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva, Irap,
addizionali all'Irpef, contributi e premi Inps, Inail, interessi in caso di
pagamento rateale.
Rientrano nella mini-proroga gli
importi dovuti in caso di liquidazione e controllo formale della dichiarazione,
avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni, accertamento con
adesione, conciliazione e ravvedimento.
I versamenti prorogati
al 21 agosto sono i seguenti:
·
Unico 2006: seconda rata dei contribuenti Iva che hanno pagato la prima
rata entro il 20 luglio 2006, con la maggiorazione dello 0,40%; terza rata dei
contribuenti Iva che hanno pagato la prima rata entro il 20 giugno 2006;
·
Iva: Iva del mese di luglio 2006; Iva del secondo trimestre
2006; sesta rata del saldo Iva 2005;
·
ritenute operate dai
sostituti d’imposta nel mese di luglio 2006;
·
perdono breve: tributi omessi scaduti il 17 luglio 2006.
Come negli anni scorsi, la mini-proroga
non si estende alle accise per le quali deve essere rispettato il termine del
16 agosto, anche se i versamenti si effettuano con F24. Sono inoltre esclusi i
pagamenti con F23, nonché quelli con modalità diverse dall'F24 quali per
esempio i versamenti su conti correnti postali o con bonifici bancari.
Si ricorda che la proroga al 6
settembre del termine per l’invio degli elenchi intrastat mensili in scadenza
nel mese di agosto è definitiva.
C)
Il collegato alla Finanziaria 2006 - Indeducibilità delle minusvalenze su titoli e
quote con dividendi non tassati (dividend washing)
La
tecnica del dividend washing (o dividend stripping) non è altro
che una modalità alternativa di incasso dei dividendi sintetizzabile attraverso
un semplice esempio. Due società A e B costituiscono la società C, conferendovi
denaro per 100 ciascuno e ricevendo ciascuno in cambio il 50% delle quote
sociali. Alla fine del primo esercizio, la società C produce utili per 10 che
l’assemblea dei soci delibera di distribuire interamente, per 5 alla società A
e per 5 alla società B. La società B cede a sua volta alla società D la sua
quota di partecipazione nella società C al corrispettivo di 105 (pari alla
somma tra il conferimento iniziale ed il dividendo da incassare), realizzando
in tal modo una plusvalenza pari a 5. D incassa il dividendo per 5 e retrocede
a B al valore di 100 la partecipazione sopportando una minusvalenza pari a 5
(un istituto giuridico alternativo alla cessione e alla successiva
retrocessione delle partecipazioni, può essere la cessione dell’usufrutto su
partecipazioni). Alla fine dei passaggi illustrati il dividendo totale di 10
risulta giuridicamente incassato per un ammontare pari a 5 da A e per il
restante ammontare da D, subentrato a B. Tuttavia il soggetto arricchito dalla
distribuzione del dividendo è B, che formalmente ha realizzato una plusvalenza
e non ha incassato alcun dividendo, mentre D riveste il ruolo di soggetto
interposto economicamente neutrale.
Il
dividend washing rappresenta di fatto un arbitraggio fiscale tra il
regime tributario dei dividendi e quello delle plusvalenze. In una logica di
pianificazione fiscale volta a minimizzare il carico impositivo, i contribuenti
sono portati a incassare dividendi esclusi da imposizione, a realizzare
plusvalenze esenti e a realizzare minusvalenze fiscalmente deducibili. Tale
risultato si ottiene:
q
per i
dividendi, senza alcuna condizione particolare essendo gli stessi esclusi da
imposizione (in misura quasi totale o parziale);
q
per
le plusvalenze, attraverso la cessione di partecipazioni che hanno tutti i
requisiti per poter beneficiare della pex;
q
per le minusvalenze, attraverso
la cessione di partecipazioni che non possiedono i
requisiti per poter beneficiare della pex.
Naturalmente,
affinché si possa parlare di dividend washing occorre che il socio della
società che abbia in distribuzione dividendi usufruisca della pex o di miti
regimi impositivi sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
(ivi comprese eventuali rivalutazioni delle stesse) ovvero sia residente
all'estero. E ciò in quanto, qualora la plusvalenza realizzata dal socio sia
assoggettata al regime ordinario di imposizione non si avrà alcun arbitraggio
fiscale tra dividendi e plusvalenze.
Con
il collegato alla Finanziaria 2006 è stata introdotta una specifica norma di
contrasto alle operazioni di dividend washing che prevede
l’indeducibilità delle minusvalenze su titoli e strumenti finanziari similari
non aventi i requisiti per l’esenzione delle plusvalenze realizzate per la
parte relativa ai dividendi e acconti esclusi da tassazione percepiti nei
trentasei mesi precedenti. Il motivo dell’esclusione dall’applicazione della
disposizione antielusiva delle partecipazioni acquistate da oltre 36 mesi
risiede nella presunzione che l’operazione non sottenda un disegno elusivo.
L'Agenzia delle Entrate, con la recente
Circolare n. 21/E del 14 giugno 2006 ha esplicitato che “la disposizione
relativa al dividend washing non trova applicazione ogniqualvolta le
partecipazioni risultino sprovviste dei requisiti oggettivi p.ex., ossia siano
relative a soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata ovvero che non
svolgono attività commerciale” e ciò al fine di evitare doppie imposizioni
derivanti dal fatto che il cedente i predetti titoli non potrebbe comunque
beneficiare della participation exemption.
Ad
ogni modo la disposizione antielusiva generale potrebbe applicarsi "in
tutti i casi in cui, pur non trovando applicazione la norma specifica sul
dividend washing, la complessiva operazione, in cui si inserisce la cessione di
partecipazioni "utili compresi", sia comunque da considerarsi
elusiva”.
Un’ulteriore
novità attiene al fatto che per le minusvalenze e le differenze negative di
ammontare superiore a 50.000 euro derivanti da operazioni su azioni o altri
titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati
italiani o esteri, il contribuente è tenuto a comunicare all’Agenzia delle
Entrate i dati e le notizie, allo scopo di verificare la non elusività delle
operazioni stesse. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la
minusvalenza e la differenza negativa realizzata sono fiscalmente indeducibili.