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Perugia, 3 agosto 2006

                       

                                                           Circolare 10/2006

 

Oggetto:

A)    La manovra dell’estate – Alcune novità del D.L. 223/2006

B)    Mini-proroga dei pagamenti in scadenza il 16 agosto 2006

C)    Il collegato alla Finanziaria 2006 -  Indeducibilità delle minusvalenze su titoli e quote con dividendi non tassati (dividend washing)

 

 

A)    La manovra dell’estate – Alcune novità del D.L. 223/2006

 

Segnaliamo alcune ulteriori novità introdotte dalla cosiddetta manovrina-bis, sottolineando che il D.L. in corso di approvazione subirà rilevanti modifiche rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri, in vigore dal 4 luglio 2006. Riteniamo comunque opportuno illustrare brevemente alcune delle disposizioni che, verosimilmente, non dovrebbero essere emendate in sede di conversione in legge e che potrebbero avere impatto sulle prossime scadenze di pagamento, rinviando a successive circolari l’approfondimento degli altri interventi di particolare interesse.

 

Ires. Ammortamento dei terreni. La disposizione ribadisce il principio della non ammortizzabilità dei terreni e  delle aree occupate dai fabbricati strumentali in base ai principi contabili nazionali e internazionali secondo i quali le imprese devono indicare separatamente (scorporare) in bilancio il valore del fabbricato da quello del terreno, quest’ultimo non ammortizzabile. Il costo che deve essere scorporato è quantificato in via forfetaria ed è pari al maggiore tra quello esposto in bilancio e quello corrispondente al 20% del costo complessivo (30% per i fabbricati industriali). Nel nuovo testo proposto è invece stabilito che il costo delle aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da iscritti agli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e, comunque, non inferiore alla percentuale del 20 o 30% del costo complessivo. La novità in esame impone il ricalcalo del secondo acconto delle imposte.

Accertamento su contribuenti «non congrui» agli studi di settore. Gli accertamenti sulla base degli studi di settore potranno essere effettuati nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria anche per opzione, nonché di quelli esercenti arti e professioni secondo le stesse disposizioni che regolano gli accertamenti nei confronti dei contribuenti in contabilità semplificata. Ciò comporta la possibilità di essere accertati sulla base delle risultanze degli studi di settore in caso di non congruità anche in un solo esercizio. Viene, pertanto, stralciata la regola del “due su tre” in base alla quale, esercenti arti e professioni ed imprese in contabilità ordinaria erano assoggettabili ad accertamento da studi solo quando, nell’arco di tre periodi d’imposta, fossero risultati non congrui almeno in due esercizi, anche non consecutivi. Il decreto prevede espressamente che tali disposizioni abbiano effetto dal periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla sua data di entrata in vigore e, dunque, sin dal periodo d’imposta 2005, in violazione dei principi dello statuto del contribuente (che dispone l'irretroattività delle norme tributarie).

Sempre a decorrere dal 2005 è abrogata anche la disposizione che permette l’accertamento nei confronti dei soggetti in contabilità ordinaria a seguito del riscontro della incoerenza degli altri indici di natura economica e finanziaria. L’adeguamento alle risultanze degli studi di settore potrà essere effettuato, invece che negli ordinari termini di versamento delle imposte, entro il più lungo termine di presentazione della relativa dichiarazione e, dunque, entro il 31 ottobre prossimo. In ogni caso, è divenuto obbligatorio l’invito al contraddittorio da parte dell’Ufficio competente nei confronti di tutti i contribuenti potenzialmente accertabili in base al livello di congruità degli studi, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento.

La norma dispone che per l’adeguamento si applicano le condizioni e le modalità ordinarie; pertanto occorre versare la maggiorazione del 3% se l’ammontare dell’adeguamento risulta pari o superiore al 10% dei ricavi annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione del 3% non è dovuta al primo anno di applicazione degli studi o di evoluzione (dal periodo d’imposta 2005) degli stessi.
L’ammontare dell’adeguamento incide anche nella determinazione degli acconti 2006 per chi utilizza il metodo storico ed in particolare del secondo acconto, se l’adeguamento agli studi di settore verrà fatto ad ottobre.

Terreni edificabili. Abolizione tariffa agevolata. La norma dispone l’abrogazione dell’aliquota agevolata dell’1 per cento ai fini dell’imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per i trasferimenti di terreni edificabili compresi nei piani urbanistici particolareggiati.

 

 

B) Mini-proroga dei pagamenti in scadenza il 16 agosto 2006

 

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 28 luglio 2006, per il sesto anno consecutivo, è stato disposto che i pagamenti da fare con il modello F24, con scadenza dal 1° al 21 agosto, possono essere effettuati entro il giorno 21 agosto 2006 senza alcuna maggiorazione, così da consentire ai contribuenti di fruire di un più congruo periodo di tempo per l’effettuazione dei versamenti, evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive.

Il differimento dei pagamenti al 21 agosto riguarda tutti i versamenti con il modello F24: imposte sui redditi, ritenute, Iva, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva, Irap, addizionali all'Irpef, contributi e premi Inps, Inail, interessi in caso di pagamento rateale.

Rientrano nella mini-proroga gli importi dovuti in caso di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni, accertamento con adesione, conciliazione e ravvedimento.

I versamenti prorogati al 21 agosto sono i seguenti:

·        Unico 2006: seconda rata dei contribuenti Iva che hanno pagato la prima rata entro il 20 luglio 2006, con la maggiorazione dello 0,40%; terza rata dei contribuenti Iva che hanno pagato la prima rata entro il 20 giugno 2006;

·        Iva: Iva del mese di luglio 2006; Iva del secondo trimestre 2006; sesta rata del saldo Iva 2005;

·        ritenute operate dai sostituti d’imposta nel mese di luglio 2006;

·        perdono breve: tributi omessi scaduti il 17 luglio 2006.

Come negli anni scorsi, la mini-proroga non si estende alle accise per le quali deve essere rispettato il termine del 16 agosto, anche se i versamenti si effettuano con F24. Sono inoltre esclusi i pagamenti con F23, nonché quelli con modalità diverse dall'F24 quali per esempio i versamenti su conti correnti postali o con bonifici bancari.

Si ricorda che la proroga al 6 settembre del termine per l’invio degli elenchi intrastat mensili in scadenza nel mese di agosto è definitiva.

 

 

C) Il collegato alla Finanziaria 2006 - Indeducibilità delle minusvalenze su titoli e quote con dividendi non tassati (dividend washing)

 

La tecnica del dividend washing (o dividend stripping) non è altro che una modalità alternativa di incasso dei dividendi sintetizzabile attraverso un semplice esempio. Due società A e B costituiscono la società C, conferendovi denaro per 100 ciascuno e ricevendo ciascuno in cambio il 50% delle quote sociali. Alla fine del primo esercizio, la società C produce utili per 10 che l’assemblea dei soci delibera di distribuire interamente, per 5 alla società A e per 5 alla società B. La società B cede a sua volta alla società D la sua quota di partecipazione nella società C al corrispettivo di 105 (pari alla somma tra il conferimento iniziale ed il dividendo da incassare), realizzando in tal modo una plusvalenza pari a 5. D incassa il dividendo per 5 e retrocede a B al valore di 100 la partecipazione sopportando una minusvalenza pari a 5 (un istituto giuridico alternativo alla cessione e alla successiva retrocessione delle partecipazioni, può essere la cessione dell’usufrutto su partecipazioni). Alla fine dei passaggi illustrati il dividendo totale di 10 risulta giuridicamente incassato per un ammontare pari a 5 da A e per il restante ammontare da D, subentrato a B. Tuttavia il soggetto arricchito dalla distribuzione del dividendo è B, che formalmente ha realizzato una plusvalenza e non ha incassato alcun dividendo, mentre D riveste il ruolo di soggetto interposto economicamente neutrale.

Il dividend washing rappresenta di fatto un arbitraggio fiscale tra il regime tributario dei dividendi e quello delle plusvalenze. In una logica di pianificazione fiscale volta a minimizzare il carico impositivo, i contribuenti sono portati a incassare dividendi esclusi da imposizione, a realizzare plusvalenze esenti e a realizzare minusvalenze fiscalmente deducibili. Tale risultato si ottiene:

q     per i dividendi, senza alcuna condizione particolare essendo gli stessi esclusi da imposizione (in misura quasi totale o parziale);

q     per le plusvalenze, attraverso la cessione di partecipazioni che hanno tutti i requisiti per poter beneficiare della pex;

q     per le minusvalenze, attraverso la cessione di partecipazioni che non possiedono i requisiti per poter beneficiare della pex.

Naturalmente, affinché si possa parlare di dividend washing occorre che il socio della società che abbia in distribuzione dividendi usufruisca della pex o di miti regimi impositivi sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (ivi comprese eventuali rivalutazioni delle stesse) ovvero sia residente all'estero. E ciò in quanto, qualora la plusvalenza realizzata dal socio sia assoggettata al regime ordinario di imposizione non si avrà alcun arbitraggio fiscale tra dividendi e plusvalenze.

Con il collegato alla Finanziaria 2006 è stata introdotta una specifica norma di contrasto alle operazioni di dividend washing che prevede l’indeducibilità delle minusvalenze su titoli e strumenti finanziari similari non aventi i requisiti per l’esenzione delle plusvalenze realizzate per la parte relativa ai dividendi e acconti esclusi da tassazione percepiti nei trentasei mesi precedenti. Il motivo dell’esclusione dall’applicazione della disposizione antielusiva delle partecipazioni acquistate da oltre 36 mesi risiede nella presunzione che l’operazione non sottenda un disegno elusivo.

 L'Agenzia delle Entrate, con la recente Circolare n. 21/E del 14 giugno 2006 ha esplicitato che “la disposizione relativa al dividend washing non trova applicazione ogniqualvolta le partecipazioni risultino sprovviste dei requisiti oggettivi p.ex., ossia siano relative a soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata ovvero che non svolgono attività commerciale” e ciò al fine di evitare doppie imposizioni derivanti dal fatto che il cedente i predetti titoli non potrebbe comunque beneficiare della participation exemption.

Ad ogni modo la disposizione antielusiva generale potrebbe applicarsi "in tutti i casi in cui, pur non trovando applicazione la norma specifica sul dividend washing, la complessiva operazione, in cui si inserisce la cessione di partecipazioni "utili compresi", sia comunque da considerarsi elusiva”.

Un’ulteriore novità attiene al fatto che per le minusvalenze e le differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri, il contribuente è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie, allo scopo di verificare la non elusività delle operazioni stesse. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza e la differenza negativa realizzata sono fiscalmente indeducibili.

A disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti, porgiamo distinti saluti.

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