Perugia,
8 settembre 2006
Circolare 11/2006
|
Oggetto:
|
La manovra dell’estate: le novità per le cessioni e locazioni di
immobili
|
Il D.L.
Bersani n. 223/2006 (convertito in L. n. 248/2006) ha profondamente innovato la
fiscalità del settore immobiliare ed in particolare la disciplina
dell’imposizione indiretta introducendo un generalizzato regime di esenzione
dall’imposta sul valore aggiunto per i trasferimenti e le locazioni di tutte le
tipologie di fabbricati, sia pure con qualche eccezione. Si illustrano di
seguito le principali novità.
1. Immobili abitativi
La
distinzione tra immobili ad uso abitativo e immobili strumentali deve essere
operata con riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati, a
prescindere dal loro effettivo utilizzo. Nella categoria degli immobili
abitativi rientrano pertanto i fabbricati classificati o classificabili nella
categoria A, con esclusione dei fabbricati di tipo A10.
1.1 Locazioni
Viene
introdotto il regime di esenzione Iva per tutte le locazioni (comprese quelle
finanziarie) di civile abitazione, con conseguente applicazione dell’imposta di
registro in misura proporzionale del 2%.
1.2 Cessioni
Il
regime di esenzione Iva si rende applicabile anche alle cessioni degli immobili
abitativi, con l’unica eccezione riguardante i fabbricati ultimati o
ristrutturati da non più di quattro anni, ceduti dalle imprese di costruzione o
di ristrutturazione.
Il
regime di imponibilità IVA previsto per le cessioni di immobili di tipo
residenziale, sotto il profilo soggettivo, interessa le imprese che hanno
costruito i fabbricati stessi e le imprese che vi hanno eseguito determinati
interventi di recupero edilizio (interventi di recupero e risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica).
Il regime di imponibilità si rende applicabile anche se le imprese che eseguono
interventi di recupero edilizio affidano i lavori a terzi mediante contratto di
appalto.
L’imposta
di registro e le imposte ipotecarie e catastali continuano ad applicarsi
secondo le regole previgenti, cioè in misura fissa in caso di cessioni soggette
ad IVA e in misura proporzionale in caso di cessioni esenti da IVA, tenendo
altresì conto dei benefici accordati per l’acquisto della prima casa.
1.3 Obblighi di rettifica IVA
Il nuovo regime
di tassazione previsto per le cessioni e le locazioni di fabbricati, estendendo
l’area della esenzione IVA, produce effetti sulla rettifica della detrazione
d’imposta operata nei periodi pregressi, coerentemente con il precedente regime
di imponibilità.
Per quanto
concerne gli immobili abitativi, per i quali l’applicazione dell’esenzione è
più ampia, non è richiesto che si
proceda alla rettifica della detrazione dell’imposta a suo tempo operata con
riferimento a:
q
fabbricati posseduti al 4 luglio 2006,
data di entrata in vigore del decreto legge (riguarda esclusivamente i soggetti
per i quali il regime fiscale è mutato in conseguenza del nuovo assetto
normativo);
q
fabbricati posseduti dalle imprese che
li hanno costruiti o ristrutturati, per i quali il termine di quattro anni
dalla data di ultimazione della costruzione o di ultimazione dei lavori di
ristrutturazione, è scaduto entro il 4 luglio.
2. Immobili strumentali
2.1 Locazioni
Le
locazioni di immobili strumentali sono:
q
esenti in linea generale;
q
soggette a tassazione se effettuate nei confronti di soggetti
d’imposta che non hanno diritto alla detrazione IVA ovvero che possono
esercitare tale diritto in misura molto ridotta e cioè non superiore al
25%;
q
soggette ad IVA su base opzionale, che dovrà risultare dal
corrispondente atto.
La
percentuale di detrazione del conduttore, alla quale fare riferimento per
stabilire il regime IVA della locazione, deve essere valutata inizialmente al
momento della stipula del contratto di locazione che deve riportare la relativa
dichiarazione del conduttore.
Indipendentemente
dal regime di esenzione o di imponibilità ad IVA, alle locazioni di immobili
strumentali si applica l’imposta di registro in misura proporzionale. È infatti
obbligatoria la registrazione per tutti i contratti di locazione e
l’applicazione dell’imposta nella misura dell’1%.
2.2 Cessioni
Le
cessioni dei fabbricati diversi da quelli abitativi sono assoggettate ai fini
IVA ad un generale regime di esenzione, salvo le seguenti eccezioni che restano
imponibili:
q
le
cessioni effettuate dalle imprese costruttrici e di ristrutturazione per gli
immobili ceduti non oltre i quattro anni dall’ultimazione della costruzione o
dell’intervento di recupero edilizio. Per le cessioni di fabbricati strumentali
di recente costruzione o recentemente ristrutturati si applica pertanto il
medesimo regime IVA previsto per le cessioni di immobili abitativi;
q
le
cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta che hanno diritto ad esercitare la detrazione
dell’imposta pagata sugli acquisti in misura non superiore al 25%. Questi
ultimi soggetti continuano a sopportare l’onere della indetraibilità analogamente
a quanto già avveniva nel pregresso sistema. La percentuale di detrazione, in
base alla quale si determina il regime fiscale della cessione, è ricavabile
provvisoriamente dal pro-rata dell’anno precedente e, nelle ipotesi in cui non
sia possibile fare riferimento alla percentuale di detraibilità spettante nel
periodo d’imposta precedente (perché ad esempio l’attività è stata iniziata
nell’anno in cui è stato acquistato l’immobile) dovrà farsi riferimento ad una
percentuale di detrazione calcolata in via presuntiva. Per consentire la corretta
applicazione della norma, nell’atto deve essere riportata menzione della
dichiarazione con cui il cessionario comunica al cedente se la propria
percentuale di detraibilità superi o meno il 25%. Il cessionario, qualora al
termine del periodo di imposta in cui è avvenuta la cessione rilevi che la
propria percentuale di detraibilità sia risultata non superiore al 25%, deve
comunicarlo al cedente per l’assoggettamento dell’operazione ad IVA. Ciò
sempreché l’operazione non sia già stata assoggettata ad imposta in via
opzionale;
q
le
cessioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio
d’impresa, arti o professioni. Anche in questo caso la previsione di
assoggettamento ad IVA è obbligatoria e riguarda i soggetti che, in quanto
consumatori finali, non hanno diritto ad esercitare la detrazione
dell’imposta loro addebitata in via di
rivalsa. A tal fine, nell’atto deve essere riportata menzione della
dichiarazione resa dal cessionario attestante che lo stesso non agisce
nell’esercizio di impresa arte o professione. Per gli enti che svolgono sia
attività rilevante ai fini IVA che attività esclusa dall’ambito di applicazione
dell’imposta, nell’atto deve essere dichiarato che l’acquisto è effettuato in
relazione allo svolgimento della attività non commerciale;
q
in
caso di opzione da parte dei soggetti interessati alla cessione, da far
constare nell’atto di vendita. In tal caso, gli operatori continueranno a
beneficiare della detrazione (nei limiti previsti dalle disposizioni in
materia). La possibilità di optare per il regime di imponibilità, prevista in
relazione alle ipotesi diverse da quelle indicate ai punti precedenti per le
quali invece è obbligatorio l’assoggettamento ad IVA, riguarda, in sostanza, le
cessioni di immobili strumentali effettuate nei confronti di soggetti passivi
d’imposta che non subiscono limitazioni, se non in via marginale, all’esercizio
della detrazione. L’opzione per
l’imponibilità, essendo vincolata all’atto di trasferimento, ha effetto
per le sole cessioni contemplate
nell’atto stesso.
L’imposta
di registro è applicabile in modo uniforme, nella misura fissa di euro 168, sia
per le cessioni assoggettate ad IVA che per quelle esenti dall’imposta. Sono
state innalzate le imposte ipotecarie e catastali, che graveranno nella misura
complessiva del 4% (3% catastale ed 1% ipotecaria) su tutte le cessioni di
immobili strumentali, anche se assoggettate all’imposta sul valore
aggiunto.
2.3 Obblighi di rettifica IVA
Per i
fabbricati diversi da quelli abitativi, per i quali è previsto un maggior
numero di ipotesi di assoggettamento ad IVA, è escluso in via generale
l’obbligo di procedere alla rettifica della detrazione per gli immobili già
posseduti al 4 luglio 2006. Tale adempimento deve essere posto in essere
esclusivamente nel caso in cui nel primo atto, stipulato successivamente alla
predetta data, non sia stata esercitata l’opzione per l’assoggettamento ad
imposta. Le fatture esenti eventualmente emesse a luglio per la locazione,
anche finanziaria di fabbricati strumentali, che a seguito di opzione
diventeranno imponibili, possono essere integrate con nota di addebito relativa
all’IVA.
Se
invece il fabbricato viene locato o ceduto senza l’esercizio dell’opzione per
la imponibilità IVA, scatta l’obbligo di rettifica della detrazione secondo le
regole ordinarie. Pertanto, se l’immobile è posseduto da una impresa che svolge
l’attiva di locazione occorre procedere alla rettifica secondo la regola del
pro-rata; se invece l’impresa non svolge attività di locazione la rettifica va eseguita
in base ai decimi mancanti per il compimento del decennio.
|
Tabella riepilogativa delle novità sopra
illustrate
|
|
Requisiti soggettivi
|
Requisiti oggettivi
|
Regime Iva
|
Imposte di registro e ipo-catastale
|
|
Locazioni di immobili
abitativi
|
|
Effettuate da esercenti
arti, imprese o professioni
|
Nei confronti di chiunque
|
Esenti
|
Registro al 2%
|
|
Effettuate da privati, non
soggetti ad Iva
|
Nei confronti di chiunque
|
Fuori campo Iva
|
Registro al 2%
|
|
Locazioni di immobili
strumentali
|
|
Effettuate da esercenti
arti, imprese o professioni
|
-
Nei confronti di soggetti con detraibilità fino al
25%;
-
di cessionari non soggetti passivi d’imposta;
-
con opzione d’imposta.
|
Imponibili
|
Registro all’1%
|
|
Nei confronti di soggetti
diversi
|
Esenti
|
Registro all’1%
|
|
Effettuate da privati, non
soggetti ad Iva
|
Nei confronti di chiunque
|
Fuori campo Iva
|
Registro al 2%
|
|
Cessioni di immobili
abitativi
|
|
Effettuate da
imprese costruttrici o di ripristino che hanno ultimato gli interventi da
meno di 4 anni
|
Nei confronti di chiunque
|
Imponibili (4% se prima
casa, 10% se fabbricato non di lusso o ristrutturato; 20% se fabbricato di
lusso)
|
Registro: 168 euro
Ipo-catastale: 168 + 168
euro
|
|
Effettuate da soggetti
passivi d’imposta diversi
|
Nei confronti di chiunque
|
Esenti
|
Prima casa non di lusso:
registro 3% e ipo-catastale: 168 + 168 euro
Seconda casa: registro 7%
e ipo-catastale 2% + 1% = 3%
|
|
Effettuate da privati, non
soggetti ad Iva
|
Nei confronti di chiunque
|
Fuori campo Iva
|
Prima casa non di lusso:
registro 3% e ipo-catastale: 168 + 168 euro
Seconda casa: registro 7%
e ipo-catastale 2% + 1% = 3%
|
|
Cessioni di immobili
strumentali
|
|
Effettuate da
imprese costruttrici o di ripristino che hanno ultimato gli interventi da
meno di 4 anni
|
Nei confronti di chiunque,
tranne società di leasing e fondi immobiliari
|
Imponibili (10% se
fabbricato ristrutturato)
|
Registro: 168 euro
Ipo-catastale: 3% + 1% =
4%
|
|
Società di leasing e fondi
immobiliari
|
Imponibili (10% se
fabbricato ristrutturato)
|
Registro: 168 euro
Ipo-catastale: 1,5% + 0,5%
= 2%
|
|
Effettuate da soggetti passivi
d’imposta diversi
|
-
Nei confronti di soggetti con detraibilità fino al
25%;
-
di cessionari non soggetti passivi d’imposta;
-
con opzione d’imposta.
|
Imponibili
|
Registro: 168 euro
Ipo-catastale: 3% + 1% =
4% (2% se società di leasing o fondi immobiliari)
|
|
Nei confronti di soggetti
diversi
|
Esenti
|
Registro: 168 euro
Ipo-catastale: 3% + 1% =
4% (2% se società di leasing o fondi immobiliari)
|
|
Effettuate da soggetti che
non hanno avuto diritto alla detrazione totale dell’IVA totale pagata
sull’acquisto
|
Nei confronti di chiunque
|
Esenti
|
Registro: 7%
Ipo-catastale: 2% + 1% =
3%
|
|
Effettuate da privati, non
soggetti ad Iva
|
Nei confronti di chiunque
|
Fuori campo Iva
|
Registro: 7%
Ipo-catastale: 2% + 1% =
3%
|
3. Locazioni di azienda
Allo
scopo di evitare manovre elusive, il nuovo regime di tassazione applicabile
alle locazioni di fabbricati si estende anche alle locazioni di azienda, quando
si verifichino contemporaneamente due condizioni: il valore normale dei
fabbricati è superiore al 50% del valore complessivo dell’azienda; l’eventuale
applicazione dell’IVA e dell’imposta di registro secondo le regole previste per
le locazioni d’azienda consente di conseguire un risparmio d’imposta rispetto a
quella prevista per le locazioni di fabbricati.
4. Locazioni finanziarie
Le operazioni di
leasing immobiliare risultano
assoggettate al medesimo regime previsto per le locazioni. Pertanto, i canoni,
nonché le relative quote di riscatto, sono assoggettate ai fini IVA alla
disciplina precedentemente illustrata. Anche ai contratti di locazione
finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali l’imposta di registro è
applicabile nella misura proporzionale dell’1%. È altresì prevista,
limitatamente all’acquisto (da parte del concedente) ed al riscatto (da parte
dell’utilizzatore) di fabbricati strumentali da concedere o concessi in
locazione finanziaria, una riduzione dal 4% al 2% del totale delle imposte
ipotecarie e catastali, data dalla somma di 1,5% di imposta ipotecaria e 0,5%,
di imposta catastale. La riduzione si applica agli acquisti ed ai riscatti
effettuati a decorrere dal 1° ottobre 2006. Per evitare una doppia imposizione
relativamente ai trasferimenti di immobili derivanti da contratti di locazione
finanziaria è stata prevista la possibilità per l’acquirente di scomputare dall’ammontare
delle imposte ipotecarie e catastali dovute in sede di riscatto, l’imposta
proporzionale di registro dell’1% pagata sui canoni di locazione.
5. Registrazione dei
contratti di locazione in corso al 4 luglio 2006
In base alla
vigente disciplina tutti i contratti di locazione di fabbricati, sia
strumentali che abitativi, sono soggetti all’obbligo di registrazione e
all’applicazione proporzionale dell’imposta di registro. Per i contratti di
locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base
delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del decreto
legge ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare
per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale può essere esercitata,
ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali, l’opzione per la
imposizione, con effetto dal 4 luglio 2006. La individuazione delle modalità e
dei termini degli adempimenti e del versamento dell’imposta è demandato ad un
apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare
entro il 15 settembre 2006.