Perugia,
9 ottobre 2006
Circolare 12/2006
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Oggetto:
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La manovra dell’estate: ulteriori novità per il settore immobiliare
– I° PARTE
A) Agevolazioni in materia di
ristrutturazioni edilizie
B) Accertamento di valore
nelle cessioni di immobili
C) Imposizione sostitutiva su
cessioni di fabbricati e terreni
D) Definizione di area
fabbricabile
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Continuiamo
l’illustrazione, iniziata con la circolare di settembre 2006, delle novità
introdotte dal D.L. n. 223/2006, di particolare interesse per il settore
immobiliare.
A) Agevolazioni in materia di
ristrutturazioni edilizie
Significative sono le
modifiche introdotte dal Decreto Bersani alla disciplina delle agevolazioni in
materia di ristrutturazioni edilizie:
1. Indicazione in fattura del costo della manodopera: viene
disposta una nuova ipotesi di decadenza dalle agevolazioni fiscali (c.d. 36% -
41%) per gli interventi di ristrutturazione edilizia che si verifica qualora il
costo della manodopera non sia separatamente evidenziato in fattura e si rende applicabile in relazione alla spese sostenute dal 4 luglio
2006, data di entrata in vigore del decreto.
2. Ritorna l’Iva al 10%: viene ripristinata, per le prestazioni fatturate dal 1° ottobre
2006, (a prescindere dal fatto
che i lavori siano stati realizzati nel periodo di vigenza dell’aliquota
ordinaria) l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 10% in riferimento
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo consistenti in:
q
interventi di manutenzione
ordinaria: che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
q
interventi di manutenzione straordinaria: opere e
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Va
comunque ricordato che alcuni tipi di interventi di recupero del patrimonio
edilizio sono stabilmente assoggettati all'aliquota Iva del 10%. Si tratta, in
particolare:
- dei lavori di
manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del
Dpr n. 380/2001, se eseguiti su edifici di edilizia residenziale pubblica;
- dei lavori di
ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del Dpr n. 380/2001, se eseguiti
in dipendenza di un contratto di appalto;
- degli interventi di
ristrutturazione urbanistica, rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico
di interventi, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del Dpr n.
380/2001;
- della cessione dei beni,
escluse le materie prime e semilavorate, e delle prestazioni di servizi
dipendenti da contratti di appalto rese per il compimento dei lavori di
cui ai punti precedenti.
3. La detrazione Irpef passa dal 41% al 36%: coerentemente con l’intervento ai fini Iva,
sempre a decorrere dal 1° ottobre (e fino al 31 dicembre 2006), la quota di
detrazione dall’Irpef viene ridotta dal 41 al 36%. Le disposizioni
(riguardanti, rispettivamente, la riduzione della misura dell’aliquota Iva al
10% e l’abbattimento della misura della detrazione dall’Irpef al 36%) sono
strettamente correlate, pertanto la detrazione dall’Irpef nella misura del 41%
può essere fruita solo ed esclusivamente in corrispondenza di lavori fatturati
con l’aliquota del 20%. Coerentemente, per i lavori fatturati con l’aliquota
del 10% dovrà essere applicata la detrazione dall’Irpef nella misura del 36%.
4. Limite di 48.000 euro fissato per abitazione: a decorrere dal 1° ottobre 2006, il
limite di spesa viene fissato in 48.000 euro per ogni singola abitazione, a
decorrere dal 1° ottobre 2006. Con una specifica disposizione viene così
superato l’orientamento espresso con la circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998
con la quale era stato chiarito che il limite di spesa su cui applicare la
percentuale di detrazione andava riferito alla persona fisica e alla singola
unità immobiliare oggetto di interventi di recupero.
Con la modifica introdotta, il limite sul quale calcolare la
detrazione Irpef è ora fissato espressamente nella sua misura massima e
complessiva in relazione all'immobile e va suddiviso tra i soggetti che hanno
diritto alla detrazione.
B) Accertamento di valore
nelle cessioni di immobili
Vengono notevolmente ampliati i poteri di rettifica esercitabili
dall’ufficio in relazione alle dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. In particolare, relativamente
alle operazioni aventi ad oggetto la cessione di beni immobili e relative
pertinenze, l’ufficio ha ora la possibilità di rettificare direttamente la
dichiarazione annuale Iva quando il corrispettivo della cessione medesima sia
dichiarato in misura inferiore al “valore normale” del bene. Per valore normale
dei beni e dei servizi si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente
praticato per beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di
libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel
luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più
prossimi.
La dichiarazione di un corrispettivo inferiore al “valore normale”
del bene integra la prova dell’esistenza di operazioni imponibili o
l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno luogo a
detrazione.
Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad Iva, finanziati
mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, il “valore normale” da
assumere quale parametro di riferimento ai fini della eventuale rettifica della
dichiarazione non può comunque essere inferiore all’ammontare del mutuo o
finanziamento erogato. Dovrà pertanto
essere abbandonata la prassi di stipulare contratti di mutuo di importo
superiore al corrispettivo dichiarato nell’atto di acquisto dell’immobile.
A seguito delle modifiche introdotte è stata abrogata la
disposizione che escludeva la rettifica ai fini Iva del corrispettivo delle
cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C,
qualora lo stesso fosse stato indicato nell’atto in misura non inferiore al
valore catastale.
Anche ai fini delle imposte sui redditi gli uffici
finanziari possono rettificare direttamente il reddito d’impresa tenendo conto
del “valore normale” dei beni immobili ceduti quando questo risulti superiore
al corrispettivo dichiarato, senza dover preventivamente dimostrare
l’incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati in dichiarazione
ovvero l’irregolare tenuta delle scritture contabili.
Analogamente, è stata introdotta la possibilità di operare
la rettifica sulla base del valore normale anche ai fini dell’imposta di
registro. Nelle cessioni di immobili e relative pertinenze non sarà più
sufficiente pertanto dichiarare il valore catastale per essere al riparo
dall’accertamento di valore.
Per difendersi dall’accertamento di valore può essere utile
registrare il contratto preliminare di compravendita così da provare che il
prezzo dichiarato nel rogito non è inferiore a quello realmente pattuito oppure
far redigere una perizia da un tecnico indipendente che attesti la congruità
del valore dichiarato.
Per quanto concerne la decorrenza delle novità illustrate,
in mancanza di una espressa indicazione normativa, è ragionevole ritenere che
ne saranno interessate le compravendite effettuate dall’entrata in vigore del
decreto, cioè dal 4 luglio 2006, nel rispetto dello Statuto del contribuente e
della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui i
rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente sono improntati alla
buona fede e dunque alla tutela dell’affidamento dei contribuenti che hanno
confidato nelle regole esistenti alla stipula dell’atto e quindi nell’efficacia
preclusiva del valore automatico dichiarato.
L’unica deroga rimane quella introdotta dalla finanziaria
per il 2006 in base alla quale nelle cessioni di immobili ad uso abitativo e
relative pertinenze che intervengano fra persone fisiche che non agiscono
nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la parte
acquirente può richiedere, con dichiarazione resa al notaio e recepita
nell’atto, che la base imponibile ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria
e catastale, sia costituita dal valore catastale dell’immobile (che si ottiene
moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di rivalutazione),
indipendentemente dal corrispettivo indicato nell’atto medesimo.
Tale disciplina costituisce una deroga ai principi generali
dell’imposta di registro secondo cui per i contratti a titolo oneroso
traslativi o costitutivi di diritti reali la base imponibile è costituita dal
valore del bene.
Le parti hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto
l’effettivo corrispettivo pattuito per la cessione, fermo restando che la
tassazione ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale avviene
sulla base del valore catastale. Tale criterio “agevolato” di determinazione
della base imponibile, tuttavia, viene meno nell’ipotesi in cui le parti
occultino, anche in parte, il corrispettivo effettivamente pattuito e lo
dichiarino nell’atto in misura inferiore.
In tal caso, le parti dovranno corrispondere le imposte
calcolate sull'intero corrispettivo effettivamente pattuito, con applicazione
della sanzione amministrativa dal 50 al 100% della differenza tra l'imposta
dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato. Viene
inoltre disposta una ulteriore riduzione degli onorari notarili richiesti per
la stipula dei predetti atti dal 20 al 30%.
All’atto della cessione dell’immobile, anche nei casi di
operazioni soggette ad Iva, le parti devono rendere una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà che indichi:
q
le modalità di pagamento;
q
l’eventuale ricorso ad attività di
mediazione;
q
le eventuali spese per le suddette
attività di mediazione, con le modalità di pagamento e l’indicazione della
partita Iva o del codice fiscale dell’agente immobiliare. Si ricorda che, a partire
dal 1° gennaio 2007, è possibile detrarre dall’imposta lorda il 19% degli oneri
sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare
per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per
un importo, comunque, non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità. Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite
complessivo di 1000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in
ragione della percentuale di proprietà.
Se tale dichiarazione viene omessa o resa in modo mendace o
incompleto i beni trasferiti vengono assoggettati ad accertamento di valore,
oltre all’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 a 10.000. Le
disposizioni illustrate trovano applicazione per gli atti pubblici formati e le
scritture private autenticate a decorrere dal 4 luglio 2006.
C) Imposizione sostitutiva su
cessioni di fabbricati e terreni
Sempre in tema di dichiarazioni da rilasciare nell’atto di
compravendita di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni,
nonché di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, ricordiamo il
regime di imposizione sostitutiva introdotto con la finanziaria dello scorso
anno. In particolare, il cedente – soggetto privato – può richiedere al notaio
l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito sulle
plusvalenze realizzate; imposta sostitutiva la cui aliquota, originariamente
fissata al 12,5%, è stata elevata – dal 3 ottobre 2006 – al 20% con il d.l. 3
ottobre 2006, n. 262.
D) Definizione di area
fabbricabile
Viene chiarita la portata della locuzione “area
fabbricabile” da assumere ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,
dell’imposta di registro, delle imposte sui redditi e dell’imposta comunale
sugli immobili. In particolare, un’area è da considerarsi fabbricabile se
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale
adottato dal Comune, a prescindere dall’approvazione della Regione o dall’adozione
di strumenti attuativi del medesimo.
Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate
con circolare n. 28/E del 4 agosto 2006 la nuova norma contiene disposizioni di
natura interpretativa ed in quanto tale comporta effetti retroattivi con
conseguenti ripercussioni sul contenzioso in corso. Tale interpretazione appare
tuttavia in contrasto con lo Statuto del Contribuente secondo cui l’adozione di
norme interpretative in materia tributaria può essere disposta solo in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di
interpretazione autentica. Ad ogni modo, l’obiettiva incertezza sulla esatta
individuazione delle aree edificabili, alimentata da contrastanti pronunce
giurisprudenziali, eviterà l’irrogazione di sanzioni a carico dei contribuenti.