Perugia,
6 novembre 2006
Circolare 13/2006
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Oggetto:
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La manovra dell’estate: ulteriori novità per il settore immobiliare
– II° PARTE
A) Ritenute e contributi
dovuti da appaltatori e subappaltatori
B) Indeducibilità
dell’ammortamento dei terreni
C) Abolizione dell’aliquota
agevolata per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani
urbanistici particolareggiati
D) Plusvalenze derivanti da
cessioni di immobili oggetto di donazioni
E) Società non operative
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Terminiamo
l’illustrazione, iniziata con la circolare di settembre 2006, delle novità
introdotte dal D.L. n. 223/2006, per il settore immobiliare.
A) Ritenute e contributi dovuti da appaltatori e
subappaltatori
Con il dichiarato intento di incrementare il livello di
adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi cui sono
tenute le imprese che operano in qualità di appaltatori e subappaltatori,
nonché di migliorare le garanzie per gli enti impositori e previdenziali di
riscuotere i propri crediti, è stata introdotta la responsabilità solidale
degli appaltatori per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali e
dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dovuti dai
subappaltatori per i propri dipendenti.
Questa responsabilità solidale si aggiunge a quella, già in
vigore, dell’appaltante tenuto, entro il limite di un anno dalla cessazione
dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retribuitivi e i
contributi previdenziali dovuti dall’appaltatore. Con la Circolare n. 28/E del
4 agosto 2006, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite di un anno
deve intendersi esteso anche alla responsabilità solidale per l’effettuazione e
il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
La responsabilità solidale in esame non può comunque eccedere
l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore. Essa
viene meno ove l’appaltatore verifichi, tramite l’acquisizione della necessaria
documentazione, l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente ed il versamento dei contributi previdenziali e
dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alle
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il
servizio affidati. Fino a quando il subappaltatore non esibisce all’appaltatore
la predetta documentazione, quest’ultimo avrà facoltà di sospendere la
corresponsione dei corrispettivi dovuti al subappaltatore.
È inoltre previsto che il committente paghi il
corrispettivo dovuto all’appaltatore dopo aver verificato, tramite
l’acquisizione della relativa documentazione, l’esatto adempimento degli
obblighi a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alle prestazioni di
lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati.
L’inosservanza del nuovo obbligo è punita con la sanzione amministrativa da
euro 5.000 a euro 200.000, qualora i predetti adempimenti non sono stati
correttamente eseguiti dall’appaltatore o da eventuali subappaltatori.
La norma si applica ai soggetti Iva che stipulano contratti
di appalto o subappalto di opere, forniture e servizi, mentre non riguarda i
committenti che non esercitano attività commerciale.
B) Indeducibilità
dell’ammortamento dei terreni
Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili,
il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo
delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono
pertinenza. Con il maxiemendamento al D.L. n. 262/2006 (collegato alla
Finanziaria 2007) in corso di approvazione, viene l’obbligo di effettuare una
apposita perizia di stima del valore delle aree, redatta da soggetti iscritti
agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti
industriali edili. Risulta conseguentemente ripristinata la disposizione
originaria secondo cui il costo delle aree è quantificato in misura pari al
maggiore importo tra quello esposto in bilancio e quello corrispondente al 20%
e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo. Non è imposto il
valore minimo che deriva dall’applicazione delle percentuali forfetarie per le
aree autonomamente acquistate che potranno pertanto essere assunte al prezzo di
acquisto.
Per gli immobili acquisiti in periodi di imposta precedenti
a quello in corso alla data del 4 luglio 2006 occorre fare riferimento al
valore delle aree esposto nell’ultimo bilancio approvato assumendo il costo
complessivo del fabbricato al netto dei costi incrementativi capitalizzati e
delle rivalutazioni effettuate; il residuo valore ammortizzabile dei predetti
fabbricati sarà pari alla quota di costo allo stesso riferibile, al netto delle
quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti e calcolate sul
costo complessivo. Da ciò consegue che tutti gli ammortamenti effettuati vanno
riferite esclusivamente al fabbricato.
Rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della
disposizione i fabbricati strumentali per destinazione e per natura. Ne sono
esclusi gli impianti e i macchinari ancorché infissi al suolo.
Con il D.L. n. 262/2006 (collegato alla Finanziaria 2007) è
stato precisato che l’indeducibilità dei costi delle aree si applica anche ai
fabbricati strumentali acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria
con riferimento alla quota capitale del canone.
Resta da chiarire se il nuovo criterio di determinazione
del valore dell’area debba applicarsi anche ai casi in cui non si sia in
presenza di un immobile cielo-terra ma di un immobile compreso in un palazzo.
Tale novità si applica a decorrere dal 2006, anche per le
quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso
di periodi di imposta precedenti ed impone il ricalcalo del secondo acconto
Ires da versare entro il prossimo 30 novembre 2006, se determinato con il
metodo storico. Restano esclusi dal ricalcalo i fabbricati strumentali
acquisiti in leasing.
In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, viene
stabilito che nella determinazione dell’ammontare dell’acconto dovuto dai
soggetti all’imposta sul reddito delle società (con esclusione di persone
fisiche e società di persone anche se esercenti attività di impresa), per il
periodo d’imposta 2006, si assume quale imposta del periodo precedente quella
rideterminata in base alle novità contenute nel D.L. n. 223/2006; eventuali
conguagli sono versati insieme alla seconda o unica rata dell’acconto. Questa
regola vale non solo per la determinazione dell’acconto ai fini dell’imposta
sul reddito delle società (IRES) ma anche ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP).
C) Abolizione dell’aliquota
agevolata per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani
urbanistici particolareggiati
Viene abrogata, con effetto dal 4 luglio 2006, l’aliquota
agevolata dell’1% ai fini dell’imposta di registro e la misura fissa ai fini
delle imposte ipotecarie e catastali che risultavano applicabili ai
trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, a
condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenisse entro 5 anni dal
trasferimento, anche nel caso in cui l’acquirente non disponesse in precedenza
di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.
I trasferimenti oggetto della abrogata agevolazione
sconteranno pertanto l’imposta di registro nella misura proporzionale dell’8%,
e l’ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura del 2% e dell’1%. Ciò
crea inevitabili disparità di trattamento tra i costruttori che acquistano il
terreno edificabile da un soggetto Iva (per cui l’Iva risulta una partita
neutrale) e quelli che invece l’acquistano da un privato che tenderanno a
ribaltare il costo sul prodotto finito e quindi sul consumatore finale.
La portata abrogativa della norma tuttavia non è assoluta,
dato che l’agevolazione resta in vigore per i trasferimenti di immobili
compresi in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei
programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica,
comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per
la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il concetto di
edilizia residenziale pubblica convenzionata comprende tutti quegli interventi
edilizi finalizzati alla costruzione di case da collocare a fasce protette di
acquirenti in proprietà o in locazione, a fronte del pagamento di un prezzo o
di un canone inferiore a quello di mercato, sulla base di una convenzione tra
il Comune ed il costruttore (solitamente una cooperativa di abitazione).
D) Plusvalenze derivanti da
cessioni di immobili oggetto di donazioni
Prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 223/2006 l’eventuale
plusvalenza (differenza tra il prezzo di vendita e valore del bene acquisito)
realizzata in occasione della vendita di immobili acquisiti per donazione, non
era imponibile. Era pertanto diffusa la prassi di donare
ad un terzo un immobile che non aveva ancora maturato i cinque anni
dall’acquisto (o costruzione), al fine di evitare che la rivendita fatta dal terzo
determinasse l’insorgenza di plusvalenza imponibile.
Con l’intento di evitare eventuali manovre elusive, viene uniformato il trattamento fiscale previsto nel caso di cessioni
di immobili acquistati a titolo oneroso a quello stabilito nell’ipotesi in cui
l’acquisizione sia avvenuta per donazione. Pertanto, è stabilito che, a partire
dal 4 luglio 2006, risulta soggetta a tassazione la plusvalenza conseguita a
seguito della cessione a titolo oneroso di immobili acquisiti per donazione a
condizione che non siano decorsi 5 anni dalla data di acquisto dell’immobile da
parte del donante alla data della cessione.
E) Società non operative
Sono state introdotte rilevanti modifiche, con effetto dal
2006, al regime delle cosiddette “società di comodo” al fine di renderne più
onerosa la gestione. Le società che possiedono immobili sono sicuramente le più
penalizzate dalle novità introdotte, che si possono così riassumere:
q
innalzamento delle percentuali
utilizzate per stabilire se una società possa rientrare nel novero delle
società non operative;
q
innalzamento delle percentuali
utilizzate per stabilire l’entità del reddito minimo che deve essere
obbligatoriamente dichiarato. Le società immobiliari di gestione, in
particolare, devono dichiarare un volume di ricavi almeno pari al 6% (non più
al 4%) del valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili; sulla
base dei dati forniti dall’osservatorio immobiliare dell’Agenzia del
Territorio, trattasi di una percentuale di redditività difficile da raggiungere
in molteplici situazioni, che pur non hanno carattere straordinario,
specialmente nel settore abitativo;
q
impossibilità di chiedere a
rimborso, di cedere o di utilizzare in compensazione, l’Iva a credito
risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto. Lo stesso credito, inoltre, in assenza, per tre periodi di imposta
consecutivi, di operazioni attive rilevanti ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto, non potrà più essere “riportato in avanti”, dalla società o ente non
operativo, a scomputo dell’Iva a debito, relativa ai periodi d’imposta
successivi. Tale ultima previsione
sembra tuttavia in contrasto con la sesta direttiva Cee che impone agli stati
membri di ammettere, alternativamente, il rimborso o il riporto in avanti delle
eccedenze a credito di Iva;
q
possibilità di chiedere, al
direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, la disapplicazione delle norme
antielusive in commento qualora il contribuente evidenzi situazioni
straordinarie che di fatto hanno reso impossibile il conseguimento dei
parametri e degli obiettivi previsti dalle medesime disposizioni. Al riguardo,
si riconduce in tale ambito anche la causa di esclusione collegata
all’esistenza di un periodo di “non normale svolgimento dell’attività”. Tra i
casi di non normale svolgimento dell’attività rientra il periodo da cui decorre
la messa in liquidazione ordinaria o l’inizio delle procedure di liquidazione
coatta amministrativa o fallimento, nonché periodi successivi al primo periodo
di imposta qualora la società non abbia ancora avviato l’attività produttiva
prevista dall’oggetto sociale (es. per mancanza della licenza per lo
svolgimento dell’attività esclusiva, a condizione che la stessa sia stata
tempestivamente richiesta).