Perugia,
5 dicembre 2006
Circolare 14/2006
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Oggetto:
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La manovra dell’estate:
A) Elenco dei clienti e dei
fornitori
B) Franchigia Iva per i
contribuenti minimi
C) Attribuzione del numero di
partita Iva
D) Comunicazione telematica
dei corrispettivi
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A)
Elenco dei clienti e dei fornitori
Con la
finalità di incrementare gli strumenti di controllo e di contrasto all’evasione
fiscale, viene introdotto l’obbligo di presentare
all'Amministrazione finanziaria,
esclusivamente per via telematica, l’elenco dei soggetti nei confronti dei
quali sono state emesse fatture (clienti) e
l’elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori). Il nuovo adempimento, che ha cadenza
annuale, deve essere assolto entro sessanta giorni dal termine previsto per la
presentazione della comunicazione annuale
dati IVA e, quindi, entro il 29
aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all’anno
d’imposta precedente. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
Entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, tale termine può essere
differito per determinate categorie di contribuenti ovvero per prevenire o
fronteggiare problematiche di natura tecnica, anche in considerazione dei dati
da trasmettere.
Il nuovo adempimento, in deroga allo
Statuto del contribuente, decorre con effetto retroattivo dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, cioè dal
2006. In sede di prima applicazione, al fine di rendere meno oneroso il nuovo
adempimento, per l’anno d’imposta 2006, l’elenco dei clienti da trasmettere
include esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA, nei cui confronti
sono state emesse fatture. Nell’elenco dei fornitori occorre indicare esclusivamente
i soggetti titolari di partita IVA da
cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto. Pertanto, non rilevano gli acquisiti di beni e servizi esclusi dal
campo di applicazione dell’IVA. I dati che devono essere riportati negli
elenchi per ciascun soggetto riguardano il codice fiscale, l’importo
complessivo delle operazioni effettuate,
al netto delle relative note di variazione, con evidenziazione dell’imponibile,
dell’imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti, con
esclusione delle cessioni di beni e servizi certificate mediante scontrino o
ricevuta fiscale. Vi suggeriamo di cominciare fin da ora a reperire le
informazioni che andranno comunicate, per l’anno di imposta 2006, entro il 29 aprile
2007.
Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate saranno individuati gli elementi informativi da
indicare nei predetti elenchi nonché le modalità di presentazione per via telematica degli stessi. Ai fini sanzionatori,
l’omessa presentazione degli elenchi, nonché l’invio degli stessi
con dati falsi
o incompleti, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa in
misura fissa (da un minimo di 258 ad un
massimo di 2.065 euro), con possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.
L’obbligo di indicazione del codice
fiscale, elemento che non rientra, insieme alla partita Iva (obbligatoria solo
in caso di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, reverse
charge), tra quelli da riportare obbligatoriamente in fattura ai sensi
dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, può comportare notevoli difficoltà
organizzative, soprattutto per il primo anno di entrata in vigore del nuovo
obbligo. A tale fine, per evitare inutili complicazioni, l’Agenzia delle
Entrate, con un comunicato stampa del 10 novembre 2006, ha precisato che per
l’anno 2006 sarà consentito indicare anche soltanto la partita Iva dei clienti,
invece del codice fiscale (mentre per i fornitori permane l’obbligo di
indicazione del codice fiscale). Ad ogni modo, per le fatture che da ora in
avanti saranno emesse o ricevute, sarà opportuno fornire e richiedere anche il
codice fiscale.
Vale la pena osservare che il nuovo
obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori ha comunque durata
temporanea, fino alla definitiva introduzione della fatturazione informatica.
B)
Franchigia Iva per i contribuenti minimi
È stato introdotto un nuovo regime IVA “regime della
franchigia”, applicabile a decorrere dall’anno 2007. Esso prevede
l’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto dei
contribuenti che nell’anno solare precedente hanno
realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un
volume d’affari non superiore a 7.000 euro, cosiddetti contribuenti minimi.
Sempre dal 1° gennaio 2007 verrà meno il regime forfetario dei contribuenti
minimi applicabile alle persone fisiche che nell’anno solare precedente hanno:
a. realizzato un volume di affari non superiore ad euro 10.329 (ragguagliato ad
anno) comprese le operazioni fuori campo Iva; b. utilizzato beni strumentali
per un costo complessivo, al netto degli ammortamenti, non superiore ad euro
10.329; c. corrisposto compensi a dipendenti o collaboratori stabili non
superiori al 70% del volume di affari, compresi i contributi previdenziali ed
assistenziali nel limite di euro 10.329. Si evidenziano di seguito gli aspetti
salienti del regime in esame.
Soggetti destinatari: il
regime è destinato, in particolare, alle
persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali residenti nel territorio dello Stato, che non
hanno effettuato o non prevedono di effettuare esportazioni, e che realizzano
un ridotto volume d’affari. Sono, invece,
esclusi dal regime
della franchigia, qualunque sia il volume d’affari realizzato, i
soggetti non residenti che operano nel territorio dello Stato per il tramite di
rappresentanti fiscali o mediante identificazione diretta nonché i
soggetti che si avvalgono di regimi
speciali di determinazione dell’imposta quale, ad esempio, il regime dettato
per il settore agricolo, per l’editoria, per le agenzie di
viaggio e turismo, per i rottami e
operazioni similari, per i
giochi, spettacoli ed intrattenimenti, per i beni usati, oggetti d’arte, di
antiquariato o da collezione. Sono, altresì, esclusi dal regime di semplificazione in argomento i
contribuenti che, in via
esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di cessione
di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili
ovvero di mezzi di trasporto nuovi. I soggetti cui si applica il regime della
franchigia sono individuati attraverso un numero speciale di partita IVA. Per
i contribuenti già in attività il numero
speciale è attribuito direttamente dall'Agenzia delle Entrate a seguito della prima comunicazione dei dati,
mentre per i soggetti che iniziano l’attività e che ritengono di versare nelle condizioni previste dalla
normativa in commento, l’attribuzione avviene a seguito della presentazione
della dichiarazione di inizio attività.
Determinazione del volume d’affari: si è detto che il regime della franchigia si applica ai contribuenti
che hanno realizzato nell’anno solare precedente, o prevedono di realizzare, in
caso di inizio attività, un volume
d’affari non superiore a 7.000 euro. Per la determinazione
del volume d’affari occorre fare riferimento all’ammontare complessivo delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o
soggette a registrazione con riferimento all’anno solare precedente, con
esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi di beni e di
servizi tra attività separate nell’ambito della stessa impresa. Nel caso in cui
il soggetto svolga più attività occorre considerare il volume d’affari
complessivo relativo a tutte le attività
esercitate, anche se gestite con contabilità separata o assoggettate, dalla
normativa IVA, a regimi speciali
espressamente disciplinati.
Al calcolo del limite concorrono,
quindi, anche i corrispettivi ed i
compensi afferenti le attività escluse dal regime in commento in quanto assoggettate
a regimi speciali.
Casi in cui il regime della franchigia non è
applicabile
1.
Disapplicazione per
opzione: il regime della franchigia rappresenta il
regime naturale per i contribuenti che versano nelle condizioni sopra elencate,
salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione vincola il contribuente per un triennio e,
trascorso il periodo minimo di
permanenza nel regime prescelto, la scelta resta valida per ciascun anno
successivo. L’opzione va comunicata con la prima dichiarazione annuale IVA da
presentare successivamente alla scelta operata; fino a tale momento la scelta
si desume dal comportamento concludente tenuto dal contribuente. Le medesime
disposizioni si applicano in caso di revoca dell’opzione, che ha effetto
dall’anno nel corso del quale è operata. In tal caso, atteso che l’applicazione
del regime della franchigia comporta l’esonero per il contribuente dalla
presentazione della dichiarazione
annuale IVA, la scelta è comunicata presentando unitamente alla dichiarazione
dei redditi ed entro gli stessi termini, il "quadro VO"
(comunicazioni delle opzioni e delle revoche)
della dichiarazione annuale IVA.
2.
Disapplicazione di
diritto: è prevista la fuoriuscita dal regime
qualora il volume d’affari realizzato supera i 7.000 euro ovvero sono
effettuate cessioni all’esportazione. Al riguardo, il
regime cessa di avere efficacia a decorrere
dall’anno solare successivo a quello in cui è superato il limite, ovvero
a decorrere dal medesimo anno solare se la soglia viene superata per oltre il
50% del limite stesso.
Esonero dagli obblighi tributari ai fini IVA: il nuovo regime naturale prevede che i
soggetti in parola siano esonerati dagli
obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta periodica e annuale e da qualunque altro adempimento previsto ai fini Iva ossia
registrazione delle fatture emesse, registrazione dei corrispettivi,
registrazione degli acquisti, dichiarazione e comunicazione annuale,
compilazione ed invio del nuovo elenco
clienti e fornitori, tenuta e conservazione dei
registri e documenti, fatta eccezione
per le fatture di acquisto e le bollette doganali di
importazione.
Adempimenti obbligatori:
permangono in capo ai contribuenti minimi in franchigia i seguenti
adempimenti: l’obbligo di numerazione e
conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; l’obbligo di certificazione dei corrispettivi; l’obbligo di
trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate; l’obbligo
di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le
altre operazioni di cui
risultano debitori di imposta (ad es. inversione contabile) con
l’indicazione dell’aliquota e della
relativa imposta; l’obbligo di versamento dell’imposta derivante
dall’inversione contabile entro il
giorno 16 del mese successivo a
quello di effettuazione delle operazioni.
Le modalità ed i termini con cui dovrà essere adempiuto
l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi saranno
stabiliti con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate. Per tutti gli adempimenti tributari i
contribuenti in parola possono farsi assistere
dall’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del
domicilio fiscale del contribuente ed in tal caso dovranno dotarsi di un’apparecchiatura
informatica, corredata da accessori idonei, da utilizzare per la
connessione con il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.
Esclusione dal diritto di rivalsa e di detrazione: i contribuenti minori non possono addebitare l’imposta a titolo di
rivalsa né esercitare il diritto alla detrazione
dell’imposta assolta sugli acquisti, nazionali e comunitari, nonché sulle
importazioni, pur restando obbligati alla certificazione dei corrispettivi.
Pertanto la ricevuta o lo scontrino emessi per certificare i corrispettivi non
dovranno recare l’addebito dell’imposta. L’indetraibilità soggettiva assoluta
dell’imposta corrisposta sugli acquisti fa sì che nei casi in cui
detti contribuenti, in relazione ad operazioni passive, assumono la
qualità di debitori d’imposta nei confronti dell’Erario (ad esempio,
nell’ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applica
il reverse charge), essi sono
obbligati ad integrare la fattura con indicazione dell’aliquota e della relativa
imposta ed a versarla entro il termine stabilito per i contribuenti che
liquidano l’imposta con periodicità
mensile, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione
delle operazioni.
Passaggio al regime della franchigia e rettifica
della detrazione: l’applicazione del regime
della franchigia comporta
la rettifica dell'IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il
regime ordinario. L’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non
ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza
attendere il materiale impiego degli
stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi
i beni immateriali, la cui rettifica va
eseguita se non sono ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero
dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o
loro porzioni. La rettifica non si applica ai beni ammortizzabili di costo
unitario non superiore a 516,46 euro ed ai
beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul
reddito è superiore al 25%. L’imposta dovuta a seguito della rettifica va
versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il
versamento del saldo a decorrere dall’anno
in cui è avvenuta la modifica del regime. In sede di prima applicazione della norma, la prima rata
è anticipata al 27 dicembre 2006.
Pertanto, i contribuenti che transitano nel regime della franchigia
a decorrere dal 1° gennaio 2007, devono
versare l’IVA che deriva dalla rettifica entro i seguenti termini: prima rata
27 dicembre 2006; seconda rata 16 marzo 2008; terza rata 16 marzo 2009. È
prevista inoltre la facoltà di
estinguere il debito mediante compensazione ovvero con eventuali crediti
risultanti dalle liquidazioni periodiche.
Il mancato versamento
di ogni singola
rata è punibile con la sanzione
pari al 30% dell’importo non
versato e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
Le rettifiche della detrazione vanno
effettuate nell’ultima dichiarazione annuale presentata, ossia, quella relativa
all’anno precedente al transito nel
regime agevolato (dichiarazione annuale per il 2006 per coloro entrano
nel regime della franchigia dal 1° gennaio 2007).
Dichiarazione annuale Iva: con l’ultima dichiarazione annuale presentata deve essere
corrisposta anche l’imposta relativa
alle operazioni ad esigibilità differita, ancorché non se ne sia ancora verificata l’esigibilità.
Qualora emerga un credito IVA, lo stesso potrà
essere chiesto a rimborso, sussistendone i requisiti, ovvero utilizzato in compensazione.
Cessioni intracomunitarie: è espressamente previsto che le cessioni effettuate dai contribuenti
minimi in franchigia nei confronti di soggetti di altro stato membro, non sono
da considerarsi cessioni intracomunitarie e pertanto si configurano come
cessioni interne senza diritto di rivalsa.
C)
Attribuzione del numero di partita Iva
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa,
arte o professione nel territorio dello
Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli
uffici locali dell’Agenzia delle Entrate. È stata introdotta una procedura
volta a verificare la ricorrenza sostanziale dei requisiti che giustificano
l’attribuzione del codice identificativo e dell’effettivo esercizio
dell’attività dichiarata. I controlli finalizzati ad individuare gli elementi
di rischio connessi all’attribuzione della partita IVA, possono essere esercitati sia attraverso riscontri
automatizzati per l’individuazione di elementi di rischio, sia attraverso
l’esecuzione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività. Con apposito
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le specifiche
informazioni da richiedere all’atto della dichiarazione di inizio di
attività; le tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione del numero di
partita IVA determina la possibilità di effettuare gli acquisti
intracomunitari, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria per la
durata di tre anni dalla data del rilascio e per
un importo rapportato al volume d’affari presunto e
comunque non inferiore a 50.000 euro.
Le nuove modalità per la richiesta di attribuzione di
partita Iva sarebbero dovute entrare in vigore a partire dal 1° novembre 2006.
Tuttavia il provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle Entrate è
ancora in fase di elaborazione, pertanto le novità entreranno effettivamente in
vigore soltanto dopo l’emanazione del citato provvedimento direttoriale.
A mero titolo esemplificativo, fattori di rischio sono
costituiti dalla corrispondenza tra sede e abitazione del titolare o
rappresentante legale, dall’età di quest’ultimo inferiore a 20 anni e superiore
a 70, dalla presenza di eventuali altre partite Iva attribuite e cessate, in
qualità di titolare/rappresentante legale, negli ultimi 5 anni.
D)
Comunicazione telematica dei corrispettivi
I contribuenti che svolgono attività di commercio al minuto
e attività assimilate, esonerati dall’obbligo di emissione della fattura se non
richiesta dal cliente (ai quali è consentito di rilasciare scontrino o ricevuta
fiscale) dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate
l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate così da
consentire all’Amministrazione di poter incrociare i compensi comunicati
con gli andamenti di settore e con le altre informazioni già a disposizione, al
fine di verificarne la congruità e disporre gli eventuali accertamenti sul
posto.
La trasmissione dei dati, che dovrà avvenire distintamente per ciascun punto vendita, sostituisce
l’obbligo di registrazione dei corrispettivi, ma rimane quello di emissione
degli scontrini fiscali.
In relazione all’obbligo di separata
annotazione dei corrispettivi emessi per singolo punto vendita occorre
osservare che tale concetto non risulta coerente per i soggetti diversi dai
commercianti al minuto che tuttavia sono interessati dalla novità in esame in
quanto “soggetti assimilati” esonerati dall’obbligo di emissione della fattura.
Basta pensare ad una attività di servizi svolta in due distinte unità locali
che non rientrano propriamente nel concetto di punto vendita di cui parla la
norma.
È stato introdotto un credito di
imposta pari a 100 euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a favore dei
contribuenti che scelgono di adattare tecnicamente gli apparecchi misuratori in
uso in funzione della trasmissione telematica
dei dati registrati giornalmente. Il credito compete una sola volta indipendentemente dal
numero dei misuratori adattati alle nuove funzionalità e, comunque,
solo a seguito dell’avvenuta prestazione dell’intervento tecnico e del relativo
pagamento.
Le disposizioni in
esame entrano in
vigore il 1° gennaio 2007, con l’obbligo di effettuare la prima trasmissione
telematica entro il mese di luglio dello stesso anno, anche
con riferimento ai dati relativi ai mesi precedenti. Entro il
31 luglio 2007 le Entrate dovranno stabilire le modalità tecniche per
l’adempimento tra cui la periodicità della trasmissione, se su base quotidiana,
settimanale, mensile o altro.
L’omissione degli adempimenti di cui
sopra è punita con una sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro, ferma
restando l’applicabilità delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di
registrazione e di quelli relativi alla contabilità.