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Perugia, 5 dicembre 2006

                       

                                                           Circolare 14/2006

 

Oggetto:

La manovra dell’estate:

A)    Elenco dei clienti e dei fornitori

B)    Franchigia Iva per i contribuenti minimi

C)    Attribuzione del numero di partita Iva

D)   Comunicazione telematica dei corrispettivi

 

 

A) Elenco dei clienti e dei fornitori

 

Con la finalità di incrementare gli strumenti di controllo e di contrasto all’evasione fiscale, viene introdotto l’obbligo di presentare all'Amministrazione  finanziaria, esclusivamente per via telematica, l’elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e  l’elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori). Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale  dati  IVA e, quindi, entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all’anno d’imposta precedente. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, tale termine può essere differito per determinate categorie di contribuenti ovvero per prevenire o fronteggiare problematiche di natura tecnica, anche in considerazione dei dati da trasmettere.

Il nuovo adempimento, in deroga allo Statuto del contribuente, decorre con effetto retroattivo dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, cioè dal 2006. In sede di prima applicazione, al fine di rendere meno oneroso il nuovo adempimento, per l’anno d’imposta 2006, l’elenco dei clienti da trasmettere include esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA, nei cui confronti sono state emesse fatture. Nell’elenco dei fornitori occorre indicare esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA  da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Pertanto, non rilevano gli acquisiti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell’IVA. I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascun soggetto riguardano il codice fiscale, l’importo complessivo  delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti, con esclusione delle cessioni di beni e servizi certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale. Vi suggeriamo di cominciare fin da ora a reperire le informazioni che andranno comunicate, per l’anno di imposta 2006, entro il 29 aprile 2007.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno individuati gli elementi informativi da indicare nei predetti elenchi nonché le modalità di presentazione  per via telematica degli stessi. Ai fini  sanzionatori,  l’omessa  presentazione  degli elenchi, nonché l’invio degli  stessi  con  dati  falsi  o incompleti, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa (da  un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro), con possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso. 

L’obbligo di indicazione del codice fiscale, elemento che non rientra, insieme alla partita Iva (obbligatoria solo in caso di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, reverse charge), tra quelli da riportare obbligatoriamente in fattura ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, può comportare notevoli difficoltà organizzative, soprattutto per il primo anno di entrata in vigore del nuovo obbligo. A tale fine, per evitare inutili complicazioni, l’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 10 novembre 2006, ha precisato che per l’anno 2006 sarà consentito indicare anche soltanto la partita Iva dei clienti, invece del codice fiscale (mentre per i fornitori permane l’obbligo di indicazione del codice fiscale). Ad ogni modo, per le fatture che da ora in avanti saranno emesse o ricevute, sarà opportuno fornire e richiedere anche il codice fiscale.

Vale la pena osservare che il nuovo obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori ha comunque durata temporanea, fino alla definitiva introduzione della fatturazione informatica.

 

B) Franchigia Iva per i contribuenti minimi

 

È stato introdotto un nuovo regime IVA “regime della franchigia”, applicabile a decorrere dall’anno 2007. Esso prevede l’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto dei contribuenti che nell’anno solare precedente  hanno  realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, cosiddetti contribuenti minimi. Sempre dal 1° gennaio 2007 verrà meno il regime forfetario dei contribuenti minimi applicabile alle persone fisiche che nell’anno solare precedente hanno: a. realizzato un volume di affari non superiore ad euro 10.329 (ragguagliato ad anno) comprese le operazioni fuori campo Iva; b. utilizzato beni strumentali per un costo complessivo, al netto degli ammortamenti, non superiore ad euro 10.329; c. corrisposto compensi a dipendenti o collaboratori stabili non superiori al 70% del volume di affari, compresi i contributi previdenziali ed assistenziali nel limite di euro 10.329. Si evidenziano di seguito gli aspetti salienti del regime in esame.

Soggetti destinatari: il regime è  destinato, in particolare, alle persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali  residenti nel territorio dello Stato, che non hanno effettuato o non prevedono di effettuare esportazioni, e che realizzano un ridotto volume d’affari. Sono, invece,  esclusi  dal  regime  della franchigia, qualunque sia il volume d’affari realizzato, i soggetti non residenti che operano nel territorio dello Stato per il tramite di rappresentanti fiscali o mediante identificazione diretta nonché i soggetti  che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta quale, ad esempio, il regime dettato per il  settore  agricolo, per l’editoria, per le agenzie di viaggio e turismo, per i  rottami  e  operazioni  similari, per i giochi, spettacoli ed intrattenimenti, per i beni usati, oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione. Sono, altresì, esclusi dal  regime di semplificazione in argomento i contribuenti che,  in  via  esclusiva  o  prevalente, effettuano operazioni di cessione di  fabbricati  o porzioni di fabbricato e terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi. I soggetti cui si applica il regime della franchigia sono individuati attraverso un numero speciale di partita IVA. Per i  contribuenti già in attività il numero speciale è attribuito direttamente dall'Agenzia delle Entrate a  seguito della prima comunicazione dei dati, mentre per i soggetti che iniziano l’attività e che ritengono  di versare nelle condizioni previste dalla normativa in commento, l’attribuzione avviene a seguito della presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Determinazione del volume d’affari: si è detto che il regime della franchigia si applica ai contribuenti che hanno realizzato nell’anno solare precedente, o prevedono di realizzare, in caso di inizio attività, un volume  d’affari non superiore a 7.000 euro. Per la determinazione del volume d’affari occorre fare riferimento all’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento all’anno solare precedente, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi di beni e di servizi tra attività separate nell’ambito della stessa impresa. Nel caso in cui il soggetto svolga più attività occorre considerare il volume d’affari complessivo relativo  a tutte le attività esercitate, anche se gestite con contabilità separata o assoggettate, dalla normativa  IVA, a regimi speciali espressamente disciplinati.

Al calcolo del limite concorrono, quindi, anche i  corrispettivi ed i compensi afferenti le attività escluse dal regime in commento in quanto assoggettate a regimi speciali.

Casi in cui il regime della franchigia non è applicabile

1.        Disapplicazione per opzione: il regime della franchigia rappresenta il regime naturale per i contribuenti che versano nelle condizioni sopra elencate, salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione vincola il contribuente per un triennio e, trascorso il periodo  minimo di permanenza nel regime prescelto, la scelta resta valida per ciascun anno successivo. L’opzione va comunicata con la prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata; fino a tale momento la scelta si desume dal comportamento concludente tenuto dal contribuente. Le medesime disposizioni si applicano in caso di revoca dell’opzione, che ha effetto dall’anno nel corso del quale è operata. In tal caso, atteso che l’applicazione del regime della franchigia comporta l’esonero per il contribuente dalla presentazione  della dichiarazione annuale IVA, la scelta è comunicata presentando unitamente alla dichiarazione dei redditi ed entro gli stessi termini, il "quadro VO" (comunicazioni delle opzioni e delle revoche)  della dichiarazione annuale  IVA.

2.        Disapplicazione di diritto: è prevista la fuoriuscita dal regime qualora il volume d’affari realizzato supera i 7.000 euro ovvero sono effettuate cessioni all’esportazione. Al riguardo, il regime cessa di avere efficacia a decorrere  dall’anno solare successivo a quello in cui è superato il limite, ovvero a decorrere dal medesimo anno solare se la soglia viene superata per oltre il 50% del limite stesso. 

Esonero dagli obblighi tributari ai fini IVA: il nuovo regime naturale prevede che i soggetti in  parola siano esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta periodica e annuale e da qualunque altro adempimento previsto ai fini Iva ossia registrazione delle fatture emesse, registrazione dei corrispettivi, registrazione degli acquisti, dichiarazione e comunicazione annuale, compilazione ed   invio del nuovo elenco clienti  e  fornitori, tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione  per  le  fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione.

Adempimenti obbligatori: permangono in capo ai contribuenti minimi in franchigia i seguenti adempimenti:  l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; l’obbligo di certificazione dei corrispettivi; l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate; l’obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per  le  altre  operazioni  di  cui risultano debitori di imposta (ad es. inversione contabile) con l’indicazione  dell’aliquota e della relativa imposta; l’obbligo di versamento dell’imposta derivante dall’inversione contabile entro il  giorno 16 del  mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Le modalità  ed i termini con cui dovrà essere adempiuto l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi  saranno  stabiliti  con  provvedimento del  direttore  dell’Agenzia delle entrate. Per tutti gli adempimenti tributari i contribuenti in parola possono farsi assistere  dall’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente ed in tal caso dovranno dotarsi di un’apparecchiatura informatica,  corredata  da accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.

Esclusione dal diritto di rivalsa e di detrazione: i contribuenti minori non possono addebitare l’imposta a titolo di rivalsa né esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, nazionali e comunitari, nonché sulle importazioni, pur restando obbligati alla certificazione dei corrispettivi. Pertanto la ricevuta o lo scontrino emessi per certificare i corrispettivi non dovranno recare l’addebito dell’imposta. L’indetraibilità soggettiva assoluta dell’imposta corrisposta sugli acquisti fa sì che nei casi in  cui  detti contribuenti, in relazione ad operazioni passive, assumono la qualità di debitori d’imposta  nei  confronti dell’Erario (ad esempio, nell’ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applica il reverse charge),  essi sono obbligati ad integrare la fattura con indicazione dell’aliquota e della  relativa  imposta ed a versarla entro il termine stabilito per i contribuenti che liquidano l’imposta   con periodicità mensile, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Passaggio al regime della franchigia e rettifica della detrazione: l’applicazione del regime della  franchigia  comporta  la  rettifica dell'IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario. L’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli  stessi,  fatta  eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali,  la cui rettifica va eseguita se non sono ancora trascorsi quattro anni da  quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni. La rettifica non si applica ai beni ammortizzabili di costo unitario non  superiore a 516,46 euro ed ai beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25%. L’imposta dovuta a seguito della rettifica va versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall’anno  in cui è avvenuta la modifica del regime. In sede di  prima applicazione della norma, la prima rata è anticipata al 27 dicembre 2006.  Pertanto, i contribuenti che transitano nel regime della franchigia a  decorrere dal 1° gennaio 2007, devono versare l’IVA che deriva dalla rettifica entro i seguenti termini: prima rata 27 dicembre 2006; seconda rata 16 marzo 2008; terza rata 16 marzo 2009. È prevista  inoltre la facoltà di estinguere il debito mediante compensazione ovvero con eventuali crediti risultanti  dalle liquidazioni periodiche. Il  mancato  versamento  di  ogni  singola  rata è punibile con  la  sanzione  pari  al 30% dell’importo  non  versato e costituisce titolo per la riscossione coattiva.

Le rettifiche della detrazione vanno effettuate nell’ultima dichiarazione annuale presentata, ossia, quella relativa all’anno precedente al transito nel  regime agevolato (dichiarazione annuale per il 2006 per coloro entrano nel regime della franchigia dal 1° gennaio 2007).

Dichiarazione annuale Iva: con l’ultima dichiarazione annuale presentata deve essere corrisposta  anche l’imposta relativa alle operazioni ad esigibilità differita, ancorché non se ne sia ancora  verificata l’esigibilità. Qualora emerga un credito IVA, lo stesso potrà essere chiesto a rimborso, sussistendone i requisiti, ovvero utilizzato in  compensazione.

Cessioni intracomunitarie: è espressamente previsto che le cessioni effettuate dai contribuenti minimi in franchigia nei confronti di soggetti di altro stato membro, non sono da considerarsi cessioni intracomunitarie e pertanto si configurano come cessioni interne senza diritto di rivalsa.

 

C) Attribuzione del numero di partita Iva

 

I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello  Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate. È stata introdotta una procedura volta a verificare la ricorrenza sostanziale dei requisiti che giustificano l’attribuzione del codice identificativo e dell’effettivo esercizio dell’attività dichiarata. I controlli finalizzati ad individuare gli elementi di rischio connessi all’attribuzione della partita IVA, possono  essere esercitati sia attraverso riscontri automatizzati per l’individuazione di elementi di rischio, sia attraverso l’esecuzione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività. Con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le  specifiche  informazioni da richiedere all’atto della dichiarazione di inizio di attività; le tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità di effettuare gli acquisti intracomunitari, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria  per  la  durata di tre anni dalla data del rilascio e  per  un  importo  rapportato al volume d’affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.

Le nuove modalità per la richiesta di attribuzione di partita Iva sarebbero dovute entrare in vigore a partire dal 1° novembre 2006. Tuttavia il provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle Entrate è ancora in fase di elaborazione, pertanto le novità entreranno effettivamente in vigore soltanto dopo l’emanazione del citato provvedimento direttoriale.

A mero titolo esemplificativo, fattori di rischio sono costituiti dalla corrispondenza tra sede e abitazione del titolare o rappresentante legale, dall’età di quest’ultimo inferiore a 20 anni e superiore a 70, dalla presenza di eventuali altre partite Iva attribuite e cessate, in qualità di titolare/rappresentante legale, negli ultimi 5 anni.

 

 

D) Comunicazione telematica dei corrispettivi

 

I contribuenti che svolgono attività di commercio al minuto e attività assimilate, esonerati dall’obbligo di emissione della fattura se non richiesta dal cliente (ai quali è consentito di rilasciare scontrino o ricevuta fiscale) dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate così da consentire all’Amministrazione di poter incrociare i compensi comunicati con gli andamenti di settore e con le altre informazioni già a disposizione, al fine di verificarne la congruità e disporre gli eventuali accertamenti sul posto.

 La trasmissione dei dati, che  dovrà avvenire distintamente  per ciascun punto vendita, sostituisce l’obbligo di registrazione dei corrispettivi, ma rimane quello di emissione degli scontrini fiscali.

In relazione all’obbligo di separata annotazione dei corrispettivi emessi per singolo punto vendita occorre osservare che tale concetto non risulta coerente per i soggetti diversi dai commercianti al minuto che tuttavia sono interessati dalla novità in esame in quanto “soggetti assimilati” esonerati dall’obbligo di emissione della fattura. Basta pensare ad una attività di servizi svolta in due distinte unità locali che non rientrano propriamente nel concetto di punto vendita di cui parla la norma.

È stato introdotto un credito di imposta pari a 100 euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione   mediante modello F24, a favore dei contribuenti che scelgono di adattare tecnicamente gli apparecchi misuratori in uso in funzione della  trasmissione  telematica  dei  dati  registrati giornalmente. Il credito  compete una sola volta indipendentemente dal numero dei misuratori adattati alle nuove funzionalità  e,  comunque, solo a seguito dell’avvenuta prestazione dell’intervento tecnico e del relativo pagamento.

Le disposizioni  in  esame  entrano  in  vigore il 1° gennaio 2007, con l’obbligo di effettuare la prima  trasmissione  telematica entro il mese di luglio dello stesso anno,  anche  con  riferimento  ai dati relativi ai mesi precedenti. Entro il 31 luglio 2007 le Entrate dovranno stabilire le modalità tecniche per l’adempimento tra cui la periodicità della trasmissione, se su base quotidiana, settimanale, mensile o altro.

L’omissione degli adempimenti di cui sopra è punita con una sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro, ferma restando l’applicabilità delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilità.

A disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti, porgiamo distinti saluti.

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