Perugia,
9 gennaio 2007
Circolare 1/2007
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Oggetto:
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A) Accorciati i termini per le dichiarazioni annuali e i versamenti
B) Modelli Intrastat: aggiornate le soglie per le dichiarazioni
mensili
C) Disciplina Iva nel subappalto
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A)
Accorciati i termini per le dichiarazioni annuali e i
versamenti
Il
Decreto Bersani ha introdotto una serie di modifiche ai termini ed alle
modalità di presentazione delle dichiarazioni che di fatto si traducono in una
complessiva accelerazione della disponibilità dei dati per l’Amministrazione
finanziaria. Di seguito si riassumono le principali novità.
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Termine
precedente
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Nuovo
termine
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Approvazione dei modelli di
dichiarazione
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Entro
il 15 febbraio dell’anno di utilizzo
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Entro
il 31 gennaio dell’anno di utilizzo
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Presentazione Unico persone fisiche
e società di persone
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In
forma cartacea:
entro il 31 luglio
In
via telematica:
entro il 31 ottobre
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In
forma cartacea:
entro il 30 giugno
In
via telematica:
entro il 31 luglio
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Presentazione Unico soggetti Ires
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In
forma cartacea: entro l’ultimo giorno del settimo mese
successivo alla chiusura del periodo d’imposta
In
via telematica:
entro l’ultimo
giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposto
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In
via telematica:
entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del
periodo d’imposta (31 luglio per i soggetti con periodo di imposta
coincidente con l’anno solare)
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Dichiarazioni e certificazioni dei
sostituti d’imposta (i nuovi termini sono in vigore dal 2008)
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Modello
770 Semplificato: 30 settembre
Modello
770 Ordinario: 31 ottobre (con possibilità di inserimento nella dichiarazione
unificata)
Consegna
CUD: 15 marzo
Consegna
certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi, utili e
proventi equiparati: 15 marzo
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Modello
770 Semplificato: 31 marzo
Modello
770 Ordinario: 31 marzo (presentazione solo in via autonoma per
entrambi i modelli)
Consegna
CUD: 28 febbraio
Consegna
certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi, utili e
proventi equiparati: 28 febbraio
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Presentazione delle dichiarazioni
per i casi di liquidazione
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In
forma cartacea: entro l’ultimo giorno del settimo
mese successivo alla data di deliberazione di messa in liquidazione
In
via telematica: entro
l’ultimo giorno del decimo mese successivo
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In
via telematica:
entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla data di
deliberazione di messa in liquidazione
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Presentazione delle dichiarazioni
nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa
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In
forma cartacea: entro l’ultimo giorno del settimo
mese successivo alla data della dichiarazione di fallimento o di
deliberazione di messa in liquidazione
In
via telematica:
entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo
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In
via telematica: entro
l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla data della
dichiarazione di fallimento o di deliberazione di messa in liquidazione
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Presentazione della dichiarazione
dei redditi per le ipotesi di trasformazione
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In
forma cartacea: entro l’ultimo giorno del settimo
mese successivo alla data di trasformazione
In
via telematica:
entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo
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In
via telematica:
entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla data in cui ha
effetto la trasformazione
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Presentazione della dichiarazione
Iva
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In
forma cartacea:
entro il 31 luglio
In
via telematica:
entro il 31 ottobre
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In
via telematica:
entro il 31 luglio
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Termini di
versamento delle imposte sui redditi e IRAP
Viene
anticipato al 16 giugno il termine
per il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei
redditi ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte
delle persone fisiche, delle società di persone e associazioni. Il versamento
del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’IRES ed a quella
dell’IRAP è stato anticipato al giorno 16
del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Per i
soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio, il termine di versamento del saldo dovuto in base alla
dichiarazione relativa all’IRES ed a quella dell’IRAP è stabilito al giorno 16
del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Tutti i contribuenti
possono eseguire i versamenti nei trenta giorni successivi con la maggiorazione
dello 0,40%. Restano comunque fermi i termini per il versamento del secondo
acconto.
Adempimenti relativi
all’Imposta Comunale sugli Immobili
I
soggetti tenuti al pagamento dell’ICI provvedono ad effettuare, al comune dove
sono ubicati gli immobili, il versamento dell’imposta complessivamente dovuta
per l’anno in corso in due rate; l’importo della prima rata dell’ICI, pari al
50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell'anno precedente, a seguito della nuova disposizione, deve
essere pagato entro il 16 giugno (non più entro il 30 giugno). L’importo della
seconda rata deve essere versato dal 1° al 16 dicembre (non più dal 1° al 20
dicembre).
La
finalità della norma in esame è quella di allineare le date di versamento
dell’ICI a quelle delle altre imposte, per consentire la contestualità dei vari
versamenti. Viene inoltre eliminato l’obbligo di presentazione della
dichiarazione ICI e introdotta la possibilità di effettuare il pagamento
dell’ICI utilizzando il modello di pagamento F24. Tutti i contribuenti
pertanto, a partire dal 1° maggio 2007, avranno la possibilità in sede di
versamento di compensare il debito ICI con le eventuali eccedenze di imposta.
Tale facoltà, ad oggi, era consentita soltanto ai contribuenti proprietari di
immobili nei comuni che hanno stipulato con l’Agenzia delle entrate un’apposita
convenzione per la riscossione dell’ICI a mezzo del modello unificato F24.
B) Modelli Intrastat: aggiornate le soglie per le
dichiarazioni mensili
Con il
decreto del Ministero dell’Economia del 20 dicembre 2006 sono state alzate le
soglie che rendono obbligatoria la presentazione degli elenchi Intrastat
mensili. Nella tabella che segue si riepilogano i nuovi limiti in vigore dal 1°
gennaio 2007.
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Limiti
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Periodicità
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Presentazione
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Cessioni
– Modello Intra 1
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Oltre euro 250.000
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Mensile
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Entro
il 20 del mese successivo
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Da oltre euro 40.000 fino ad euro
250.000
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Trimestrale
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Entro
il mese successivo a ciascun trimestre
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Fino ad euro 40.000
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Annuale
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Entro
il 31 gennaio dell’anno successivo
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Acquisti
– Modello Intra 2
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Oltre euro 180.000
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Mensile
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Entro
il 20 del mese successivo
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Fino ad euro 180.000
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Annuale
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Entro
il 31 gennaio dell’anno successivo
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I
trimestrali che in corso d’anno superano la soglia di 250.000 euro sono
obbligati a presentare i modelli Intrastat con periodicità mensile a decorrere
dal mese successivo al trimestre in cui la soglia viene ad essere superata.
Analogo principio vale per i contribuenti con periodicità mensile di
presentazione degli Intra 1 e 2.
Viene
inoltre prorogata di cinque giorni la scadenza per la presentazione dei modelli
da parte dei soggetti che utilizzano il sistema di trasmissione elettronica dei
dati.
C) Disciplina Iva nel subappalto
Con effetto
dal 1° gennaio 2007 è entrato definitivamente in vigore il regime del reverse charge in edilizia (si veda la
ns. circolare straordinaria del 12 ottobre 2006). Con la Circolare n. 37/E del
29 dicembre 2006 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’inversione contabile
non è subordinata ad autorizzazioni comunitarie e si applica alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di
manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti
delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di
immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro
subappaltatore. Il meccanismo del reverse-charge
si rende applicabile alle operazioni per le quali a partire dal 1° gennaio
2007 sarà emessa fattura o sarà effettuato il pagamento del corrispettivo o di
parte di esso. I soggetti destinatari devono essere individuati in relazione
alle prestazioni rese nell’ambito del settore edile ed identificate nella
tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004) da
utilizzare negli atti e nelle dichiarazioni presentate all’Agenzia delle
Entrate, nella sezione F quali attività di Costruzioni tra cu rientrano: i
lavori generali di costruzione; i lavori speciali di costruzione per edifici e
opere di ingegneria civile; i lavori di completamento di un fabbricato; i
lavori di installazione in esso dei servizi.
Considerato il tenore letterale della
norma, il regime del reverse-charge
va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese
del comparto dell’edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta,
quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell’intervento. Per
converso, non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di
contratti d’appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di
ristrutturazione. Restano escluse dal regime dell’inversione contabili le
prestazioni di servizi rese da soggetti che operano nel nuovo regime della
franchigia introdotto dal 1° gennaio 2007 per le imprese individuali con volume
di affari inferiore a 7.000 euro.
Il reverse
charge non trova inoltre applicazione in relazione alle prestazioni rese
nell’ambito di taluni rapporti associativi, come ad esempio nella ipotesi in
cui la società consortile assume la funzione di coordinamento per la gestione
unitaria del lavoro e procede al ribaltamento dei costi alle società
consorziate consentendo loro di concorrere alle spese in base alle rispettive
quote di partecipazione ovvero nelle ipotesi in cui il consorzio di cooperative
affidi l’esecuzione dei lavori ai soci.
Restano altresì escluse le
prestazioni che non si sostanziano in attività edilizie, quali l’installazione
e la manutenzione di prati e giardini, la costruzione o installazione di
attrezzature industriali, la produzione o l’installazione di infissi, porte e
finestre, quando il prestatore non si identifica nella sezione F dei codici
Atecofin.
Peraltro, ai fini dell’applicazione
del reverse-charge, i servizi forniti
ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo
se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell’appalto ma
anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d’opera. La
differenza fondamentale tra il contratto d’appalto e quello d’opera riflette le
differenti caratteristiche strutturali e dimensionali dell’impresa. Entrambi i
contratti hanno in comune l’assunzione, nei confronti di un committente, di
un’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di
un’opera o di un servizio. Sono, inoltre, elementi comuni ai due contratti
l’assenza del vincolo di subordinazione e l’assunzione di rischio da parte di
chi esegue la prestazione. La differenza fondamentale riguarda, invece, la
circostanza che nell’appalto l’esecutore si avvale di una struttura
organizzativa tendenzialmente articolata mentre, nel secondo, prevale
l’attività lavorativa del prestatore secondo il modulo organizzativo della
piccola impresa.
In ogni caso, restano escluse dal reverse-charge le prestazioni d’opera intellettuale, rese da
professionisti (ad es. prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri,
etc.), che per la loro natura non possono essere definite come prestazioni di
manodopera e risultano comunque estranee alle tipologie di attività considerate
dalla norma, che si estrinsecano in apporti materiali che concorrono alla
realizzazione del manufatto. Devono ritenersi, inoltre, escluse dal reverse-charge le forniture di beni con
posa in opera poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una
funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini IVA costituiscono
cessioni di beni e non prestazioni di servizi.