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Perugia, 9 gennaio 2007

                       

                                                           Circolare 1/2007

 

Oggetto:

A) Accorciati i termini per le dichiarazioni annuali e i versamenti

B) Modelli Intrastat: aggiornate le soglie per le dichiarazioni mensili

C) Disciplina Iva nel subappalto

 

A)    Accorciati i termini per le dichiarazioni annuali e i versamenti

 

Il Decreto Bersani ha introdotto una serie di modifiche ai termini ed alle modalità di presentazione delle dichiarazioni che di fatto si traducono in una complessiva accelerazione della disponibilità dei dati per l’Amministrazione finanziaria. Di seguito si riassumono le principali novità.

 

 

Termine precedente

Nuovo termine

Approvazione dei modelli di dichiarazione

Entro il 15 febbraio dell’anno di utilizzo

Entro il 31 gennaio dell’anno di utilizzo

Presentazione Unico persone fisiche e società di persone

In forma cartacea: entro il 31 luglio

In via telematica: entro il 31 ottobre

In forma cartacea: entro il 30 giugno

In via telematica: entro il 31 luglio

Presentazione Unico soggetti Ires

In forma cartacea: entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta

In via telematica: entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposto

In via telematica: entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (31 luglio per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare)

Dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta (i nuovi termini sono in vigore dal 2008)

Modello 770 Semplificato: 30 settembre

Modello 770 Ordinario: 31 ottobre (con possibilità di inserimento nella dichiarazione unificata)

Consegna CUD: 15 marzo

Consegna certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi, utili e proventi equiparati: 15 marzo

Modello 770 Semplificato: 31 marzo

Modello 770 Ordinario: 31 marzo (presentazione solo in via autonoma per entrambi i modelli)

Consegna CUD: 28 febbraio

Consegna certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi, utili e proventi equiparati: 28 febbraio

Presentazione delle dichiarazioni per i casi di liquidazione

In forma cartacea: entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla data di deliberazione di messa in liquidazione

In via telematica: entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo

In via telematica: entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla data di deliberazione di messa in liquidazione

Presentazione delle dichiarazioni nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa

In forma cartacea: entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla data della dichiarazione di fallimento o di deliberazione di messa in liquidazione

In via telematica: entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo

In via telematica: entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla data della dichiarazione di fallimento o di deliberazione di messa in liquidazione

Presentazione della dichiarazione dei redditi per le ipotesi di trasformazione

In forma cartacea: entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla data di trasformazione

In via telematica: entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo

In via telematica: entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla data in cui ha effetto la trasformazione

Presentazione della dichiarazione Iva

In forma cartacea: entro il 31 luglio

In via telematica: entro il 31 ottobre

In via telematica: entro il 31 luglio

 

Termini di versamento delle imposte sui redditi e IRAP

Viene anticipato al 16 giugno il termine per il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, delle società di persone e associazioni. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’IRES ed a quella dell’IRAP è stato anticipato al giorno 16  del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il termine di versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’IRES ed a quella dell’IRAP è stabilito al giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Tutti i contribuenti possono eseguire i versamenti nei trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%. Restano comunque fermi i termini per il versamento del secondo acconto.

 

Adempimenti relativi all’Imposta Comunale sugli Immobili

I soggetti tenuti al pagamento dell’ICI provvedono ad effettuare, al comune dove sono ubicati gli immobili, il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso in due rate; l’importo della prima rata dell’ICI, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, a seguito della nuova disposizione, deve essere pagato entro il 16 giugno (non più entro il 30 giugno). L’importo della seconda rata deve essere versato dal 1° al 16 dicembre (non più dal 1° al 20 dicembre).

La finalità della norma in esame è quella di allineare le date di versamento dell’ICI a quelle delle altre imposte, per consentire la contestualità dei vari versamenti. Viene inoltre eliminato l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI e introdotta la possibilità di effettuare il pagamento dell’ICI utilizzando il modello di pagamento F24. Tutti i contribuenti pertanto, a partire dal 1° maggio 2007, avranno la possibilità in sede di versamento di compensare il debito ICI con le eventuali eccedenze di imposta. Tale facoltà, ad oggi, era consentita soltanto ai contribuenti proprietari di immobili nei comuni che hanno stipulato con l’Agenzia delle entrate un’apposita convenzione per la riscossione dell’ICI a mezzo del modello unificato F24.

 

B) Modelli Intrastat: aggiornate le soglie per le dichiarazioni mensili

 

Con il decreto del Ministero dell’Economia del 20 dicembre 2006 sono state alzate le soglie che rendono obbligatoria la presentazione degli elenchi Intrastat mensili. Nella tabella che segue si riepilogano i nuovi limiti in vigore dal 1° gennaio 2007.

Limiti

Periodicità

Presentazione

Cessioni – Modello Intra 1

Oltre euro 250.000

Mensile

Entro il 20 del mese successivo

Da oltre euro 40.000 fino ad euro 250.000

Trimestrale

Entro il mese successivo a ciascun trimestre

Fino ad euro 40.000

Annuale

Entro il 31 gennaio dell’anno successivo

Acquisti – Modello Intra 2

Oltre euro 180.000

Mensile

Entro il 20 del mese successivo

Fino ad euro 180.000

Annuale

Entro il 31 gennaio dell’anno successivo

 

I trimestrali che in corso d’anno superano la soglia di 250.000 euro sono obbligati a presentare i modelli Intrastat con periodicità mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre in cui la soglia viene ad essere superata. Analogo principio vale per i contribuenti con periodicità mensile di presentazione degli Intra 1 e 2.

Viene inoltre prorogata di cinque giorni la scadenza per la presentazione dei modelli da parte dei soggetti che utilizzano il sistema di trasmissione elettronica dei dati.

 

C) Disciplina Iva nel subappalto

 

Con effetto dal 1° gennaio 2007 è entrato definitivamente in vigore il regime del reverse charge in edilizia (si veda la ns. circolare straordinaria del 12 ottobre 2006). Con la Circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’inversione contabile non è subordinata ad autorizzazioni comunitarie e si applica alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Il meccanismo del reverse-charge si rende applicabile alle operazioni per le quali a partire dal 1° gennaio 2007 sarà emessa fattura o sarà effettuato il pagamento del corrispettivo o di parte di esso. I soggetti destinatari devono essere individuati in relazione alle prestazioni rese nell’ambito del settore edile ed identificate nella tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004) da utilizzare negli atti e nelle dichiarazioni presentate all’Agenzia delle Entrate, nella sezione F quali attività di Costruzioni tra cu rientrano: i lavori generali di costruzione; i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile; i lavori di completamento di un fabbricato; i lavori di installazione in esso dei servizi.

Considerato il tenore letterale della norma, il regime del reverse-charge va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell’edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell’intervento. Per converso, non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d’appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione. Restano escluse dal regime dell’inversione contabili le prestazioni di servizi rese da soggetti che operano nel nuovo regime della franchigia introdotto dal 1° gennaio 2007 per le imprese individuali con volume di affari inferiore a 7.000 euro.

Il reverse charge non trova inoltre applicazione in relazione alle prestazioni rese nell’ambito di taluni rapporti associativi, come ad esempio nella ipotesi in cui la società consortile assume la funzione di coordinamento per la gestione unitaria del lavoro e procede al ribaltamento dei costi alle società consorziate consentendo loro di concorrere alle spese in base alle rispettive quote di partecipazione ovvero nelle ipotesi in cui il consorzio di cooperative affidi l’esecuzione dei lavori ai soci.

Restano altresì escluse le prestazioni che non si sostanziano in attività edilizie, quali l’installazione e la manutenzione di prati e giardini, la costruzione o installazione di attrezzature industriali, la produzione o l’installazione di infissi, porte e finestre, quando il prestatore non si identifica nella sezione F dei codici Atecofin.

 

Peraltro, ai fini dell’applicazione del reverse-charge, i servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell’appalto ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d’opera. La differenza fondamentale tra il contratto d’appalto e quello d’opera riflette le differenti caratteristiche strutturali e dimensionali dell’impresa. Entrambi i contratti hanno in comune l’assunzione, nei confronti di un committente, di un’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un’opera o di un servizio. Sono, inoltre, elementi comuni ai due contratti l’assenza del vincolo di subordinazione e l’assunzione di rischio da parte di chi esegue la prestazione. La differenza fondamentale riguarda, invece, la circostanza che nell’appalto l’esecutore si avvale di una struttura organizzativa tendenzialmente articolata mentre, nel secondo, prevale l’attività lavorativa del prestatore secondo il modulo organizzativo della piccola impresa.

In ogni caso, restano escluse dal reverse-charge le prestazioni d’opera intellettuale, rese da professionisti (ad es. prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri, etc.), che per la loro natura non possono essere definite come prestazioni di manodopera e risultano comunque estranee alle tipologie di attività considerate dalla norma, che si estrinsecano in apporti materiali che concorrono alla realizzazione del manufatto. Devono ritenersi, inoltre, escluse dal reverse-charge le forniture di beni con posa in opera poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.

A disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti, porgiamo distinti saluti.

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