Perugia,
7 febbraio 2007
Circolare 2/2007
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Oggetto:
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Le novità in
materia di immobili disposte dalla Finanziaria 2007
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La
Finanziaria 2007 interviene nuovamente in tema di fiscalità immobiliare.
Illustriamo di seguito le principali novità.
1.
Rogiti sempre più ricchi di informazioni
A seguito delle novità introdotte dal Decreto Bersani,
all’atto della cessione di un immobile, anche nei casi di operazioni soggette
ad Iva, le parti devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà che indichi:
q
le modalità di pagamento;
q
l’eventuale ricorso ad attività di
mediazione;
q
le eventuali spese per le suddette
attività di mediazione, con le modalità di pagamento e l’indicazione della partita
Iva o del codice fiscale dell’agente immobiliare. Se tale dichiarazione viene
omessa o resa in modo mendace o incompleto i beni trasferiti vengono
assoggettati ad accertamento di valore, oltre all’applicazione di una sanzione
amministrativa da euro 500 a 10.000.
La
Finanziaria 2007 interviene a modificare le novità della scorsa estate
disponendo che:
q
dalla dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà deve risultare se il mediatore è persona fisica ovvero
l’attività di mediazione è stata svolta da una società. In questa ultima
ipotesi, vanno indicati i dati del legale rappresentante della società ovvero
quelli del mediatore che ha operato per conto della società medesima;
q
il numero di iscrizione al ruolo
degli agenti di affare in mediazione immobiliare;
q
una specifica previsione è posta
in relazione all’obbligo posto a carico del notaio, laddove questi rilevi
l’assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione. In questo
caso, deve procedere ad effettuare una segnalazione all’ufficio dell’Agenzia
delle Entrate di competenza;
q
la ricostruzione delle modalità
di pagamento del corrispettivo deve limitarsi agli esborsi effettuati dal 4
luglio 2006, trascurando invece quelli posti in essere in data precedente.
2.
Le nuove previsioni a carico degli agenti immobiliari
La Finanziaria 2007 pone a carico degli agenti e
mediatori immobiliari tutta una serie di nuovi adempimenti, che vanno
dall’obbligo di registrazione dei contratti preliminari sino alla introduzione
di una specifica responsabilità solidale, a loro carico, in relazione
all’eventuale mancato o insufficiente pagamento dell’imposta a carico dei
contraenti.
L’obbligo di registrazione del preliminare e la
connessa responsabilità solidale del mediatore assume un peso differente a
seconda degli specifici accordi intervenuti tra le parti:
q
se il preliminare contiene solo
l’impegno alla futura compravendita, la registrazione avviene a tassa fissa e
l’impegno, per le parti in causa, è limitato ad euro 168,00 oltre all’imposta
di bollo sul contratto;
q
se nel preliminare, come
solitamente avviene, è prevista una caparra confirmatoria, sul valore della
stessa deve essere versato lo 0,50% a titolo di imposta di registro;
q
se nel preliminare, infine, è
prevista l’erogazione di un acconto prezzo (non soggetto ad IVA), sull’importo
deve essere assolta l’imposta di registro nella misura del 3% che verrà poi
decurtata in sede di stipula del contratto definitivo (sempre se l’atto non è
soggetto ad IVA).
3.
Risolto il problema del periodo transitorio nel
passaggio dall’IVA al registro
La conversione in legge, con modifiche, del
Decreto Bersani aveva generato notevoli perplessità per i contribuenti che nel
periodo dal 4 luglio all’11 agosto 2006 avessero posto in essere operazioni di
trasferimento di immobili, osservando delle disposizioni allora vigenti, ma che
sono poi state completamente sostituite. La questione viene definitivamente
risolta dalla Finanziaria 2007 che afferma quanto segue:
q
sono fatti salvi gli effetti
prodotti dall’applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione;
q
tuttavia il cedente o locatore
può optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in presenza dei
presupposti ivi previsti. In caso di opzione, l’imposta di registro e le
imposte ipotecarie e catastali sono dovute sulla base delle nuove regole. Il
cedente o locatore che intende esercitare l’opzione ne dà comunicazione nella
dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per
l’anno 2006.
Poiché generalmente le ipotesi interessano le
transazioni di fabbricati strumentali, l’imposta di registro si rende dovuta
nella misura fissa di 168 euro, mentre le ipocatastali nella misura del 4%.
Con riferimento ai profili applicativi della norma,
in risposta ai quesiti formulati in occasione di Telefisco 2007, l’Agenzia
delle Entrate ha precisato che il cedente, qualora voglia optare per
l’imposizione, dovrà operare una variazione in aumento dell’imposta ai sensi
dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 633/72. L’emissione della apposita fattura
integrativa (nota di addebito) per l’Iva dovuta dal cessionario rappresenta il
comportamento concludente che esprime l’esercizio dell’opzione. Il termine di
presentazione della dichiarazione costituisce, pertanto, il termine ultimo
entro cui esercitare l’opzione per l’imponibilità. Tuttavia, al fine di
garantire la certezza dei rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza delle
norme oggetto di mancata conversione, sarà opportuno che l’addebito dell’Iva
alla controparte, da parte del cedente, avvenga tempestivamente.
Per quanto concerne il
recupero della eventuale maggiore imposta di registro corrisposta e non più
dovuta a seguito dell’opzione resa disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2007
viene stabilito che, per le cessioni, l’eventuale eccedenza dell’imposta di
registro conseguente all’effettuazione dell’opzione:
q
è compensata con i maggiori
importi dovuti ai fini delle imposte ipotecarie e catastali;
q è richiesta a rimborso per gli importi che non trovano capienza in
compensazione.
4. Ampliati i casi di
imponibilità IVA per l’edilizia popolare
Una ulteriore novità riguarda il regime IVA di
locazioni e cessioni di particolari tipologie di fabbricati. In particolare,
viene stabilito quanto segue:
q
locazioni: sono soggette ad IVA
quelle di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia
abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno
realizzato sugli stessi interventi di ripristino entro quattro anni dalla data
di ultimazione della costruzione o dell’intervento e a condizione che il contratto
abbia durata non inferiore a quattro anni;
q cessioni: sono soggette ad IVA quelle poste in essere dalle imprese costruttrici
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, interventi di ripristino, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell’intervento o anche successivamente nel
caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo
non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale
convenzionata.
5. Registro ridotto
sull’acquisto delle aree
Il Decreto Bersani, come noto, ha
abrogato con effetto dal 4 luglio 2006, l’aliquota agevolata dell’1% ai fini
dell’imposta di registro e la misura fissa ai fini delle imposte ipotecarie e
catastali che risultavano applicabili ai trasferimenti di immobili compresi in
piani urbanistici particolareggiati, a condizione che l’utilizzazione
edificatoria avvenisse entro 5 anni dal trasferimento, anche nel caso in cui
l’acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello
stesso piano urbanistico. Il predetto Decreto ha lasciato tuttavia in vigore l’agevolazione per i soli trasferimenti di immobili compresi in piani
urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente
di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati,
realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei
prezzi di cessione e dei canoni di locazione.
La Finanziaria 2007 torna sulla
materia prevedendo che le parole “edilizia residenziale convenzionata pubblica”
siano sostituite con “edilizia residenziale convenzionata”. Pertanto, ciò che
conta è l’oggetto della iniziativa immobiliare, mentre non assume più alcuna
rilevanza il promotore della operazione che, dal 1° gennaio 2007, potrà essere
tanto pubblico che privato.
6.
Ristrutturazioni casa
La Finanziaria 2007 proroga la detrazione Irpef
del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia per tutto il 2007, così come
l’aliquota Iva del 10% sui lavori edili, manutenzione ordinaria e
straordinaria. Si ricorda che a
decorrere dal 1° ottobre 2006, il limite di spesa viene fissato in 48.000 euro
per ogni singola abitazione e va suddiviso tra i soggetti
che hanno diritto alla detrazione. Si ricorda altresì che l’agevolazione spetta
a condizione che il costo della manodopera sia separatamente
evidenziato in fattura.
7.
Accertamento di valore degli immobili
A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Bersani è
stata abrogata la disposizione che escludeva ai fini Iva, ai fini delle imposte
sui redditi ed ai fini dell’imposta di registro, la rettifica del corrispettivo
delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C,
qualora lo stesso fosse stato indicato nell’atto in misura non inferiore al
valore catastale. L’unica deroga rimane quella introdotta dalla finanziaria
per il 2006 in base alla quale nelle cessioni di immobili ad uso abitativo e
relative pertinenze che intervengano fra persone fisiche che non agiscono
nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la parte
acquirente può richiedere, con dichiarazione resa al notaio e recepita
nell’atto, che la base imponibile ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria
e catastale, sia costituita dal valore catastale dell’immobile (che si ottiene
moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di rivalutazione),
indipendentemente dal corrispettivo indicato nell’atto medesimo.
Con la Finanziaria 2007 la possibilità di ricorrere alla
valutazione automatica, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale, viene estesa anche ai trasferimenti di fabbricati abitativi posti in
essere da imprese se l’acquirente è una persona fisica che non agisce
nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Dal 1° gennaio 2007 sono dunque soggette al principio del
prezzo-valore tutte le compravendite di abitazioni in cui l’acquirente sia una
persona fisica ed il venditore una persona fisica ovvero un soggetto diverso
dalla persona fisica che non agisce in ambito IVA (società semplice,
associazione o fondazione) ovvero un soggetto IVA che effettua una cessione in
regime IVA esente quindi con l’applicazione dell’imposta di registro in misura
proporzionale.
Viene inoltre stabilito che il direttore dell’Agenzia delle
Entrate individui periodicamente i criteri per la determinazione del valore
normale dei fabbricati.
8.
Il condominio diviene sostituto negli appalti
A partire dal 1° gennaio 2007 il condominio, quale
sostituto di imposta, dovrà operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto
dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui
corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o
servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate
nell’esercizio di impresa. La medesima ritenuta è operata anche se i
corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi.
È evidente come la novità in commento comporti
enormi complicazioni dal punto di vista operativo. Infatti, anche prestazioni
di importi modesti renderanno necessari i seguenti gli obblighi:
q
effettuazione della ritenuta;
q
versamento con modello F24 della
stessa;
q
certificazione dei compensi e
delle ritenute;
q
compilazione del modello 770
semplificato.