Perugia,
19 marzo 2007
Circolare 5/2007
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Oggetto:
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Invio telematico
elenco clienti e fornitori
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A partire dall’esercizio 2006 per i soggetti titolari di partita Iva è
stato reintrodotto l’obbligo di inviare in via telematica all’Agenzia
delle Entrate l’elenco dei soggetti nei confronti dei quali, sono state emesse
(clienti) e ricevute (fornitori) fatture.
L’adempimento è di tipo annuale e, a
regime, dovrà essere effettuato entro il 60° giorno successivo al termine per
la presentazione della comunicazione dei dati Iva prevista per la fine del mese
di febbraio di ogni anno.
Per quanto riguarda la prima
annualità di introduzione, invece, l’invio è scadenzato come segue:
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29
aprile 2007: contribuenti con liquidazione mensile, obbligati alla
comunicazione di meno di 10.000 tra clienti e fornitori;
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15
ottobre 2007: contribuenti con liquidazione mensile, obbligati alla
comunicazione di più di 10.000 tra clienti e fornitori;
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15
novembre 2007: contribuenti con liquidazione trimestrale.
In considerazione dell’imminenza della
scadenza del 29 aprile, salvo proroghe dell’ultimo minuto, si raccomanda di
contattare i fornitori dei software che gestiscono la contabilità al fine di
aggiornare i programmi e renderli idonei a questo adempimento.
Contenuto
degli elenchi
La norma di cui al D.L. n. 223/2006 ha
stabilito che per ogni nominativo si dovrà riportare:
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il codice fiscale;
-
l’importo complessivo delle operazioni
effettuate, al netto delle note di variazione, evidenziando separatamente
l’imponibile, l’imposta e l’importo delle operazioni non imponibili ed esenti.
Per l’elenco clienti, unicamente in
sede di prima applicazione, solamente quindi per l’annualità 2006, è stato
previsto che dovranno essere indicati:
-
i soli clienti titolari di partita Iva
(quindi non anche i privati);
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sarà sufficiente indicare la sola
partita Iva del soggetto nei cui confronti è stata emessa fattura.
Quest’ultima disposizione vale anche per
la presentazione dell’elenco fornitori in quanto si considereranno validamente
presentate le comunicazioni nella quali sia indicato, in luogo del codice
fiscale, il numero di partita.
Queste esemplificazioni verranno meno a
partire dall’esercizio 2007 e pertanto si raccomanda, sia in relazione alle fatture
emesse che a quelle ricevute, di reperire correttamente il dato del codice
fiscale al fine di poter assolvere all’obbligo di trasmissione dell’elenco
clienti e fornitori, senza incorrere in sanzioni. Precisamente, le violazioni
in materia di elenchi – fornitori (omissione, inesattezza, incompletezza)
saranno punibili con l’applicazione della sanzione amministrativa in misura
fissa da un minimo di 258 ad una massimo di 2.065 euro di cui all’art. 11 Dlgs
471/97.
Operazioni
escluse
Sono escluse, ai fini della compilazione
e trasmissione degli elenchi, le seguenti operazioni rilevanti ai fini Iva:
-
cessioni e acquisti intracomunitari di
beni e servizi;
-
importazioni;
-
esportazioni di cui all’art. 8, comma 1,
lett. a) e b) del D.P.R. 633/72.
Sono inoltre escluse limitatamente
all’annualità 2006:
-
operazioni relative a fatture emesse o
ricevute, di importo inferiore ad euro 154,94;
-
operazioni relative a fatture emesse,
per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva;
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operazioni relative a fatture ricevute,
per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva;
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operazioni relative a fatture emesse,
annotate nel registro dei corrispettivi.