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Perugia, 6 aprile 2007

                       

                                                           Circolare 6/2007

 

Oggetto:

A) Disciplina fiscale delle auto aziendali

B) Risparmio energetico: detrazione d’imposta estesa alle imprese

 

A)    Disciplina fiscale delle auto aziendali

 

Numerose e importanti sono le novità in materia di Iva e di imposte dirette in tema di auto aziendali.

Tutto prende le mosse con la manovra d’estate che attua un primo giro di vite sui mezzi a motore.

A seguito della nota sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 settembre 2006, che ha censurato le norma italiana nella misura in cui prevedeva l’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di autovetture, autoveicoli, ciclomotori e motocicli da parte di imprese ed esercenti arti e professioni, e in previsione dei problemi di gettito erariale connessi con la possibilità di richiedere a rimborso l’Iva non detratta per il periodo 1 gennaio 2003 – 13 settembre 2006, il legislatore fiscale ha varato una nuova e più energica stretta sul trattamento fiscale delle auto aziendali.

Tuttavia le nuove misure dovrebbero essere a tempo determinato e operare fino a quando la UE non autorizzerà l’Italia a introdurre un regime di detrazione limitata dell’Iva sugli automezzi.

 

 

In sintesi si illustrano le nuove regole:

Iva

Detraibile secondo criteri di inerenza fino alla data in cui l’UE autorizzerà l’Italia a reintrodurre una parziale in detraibilità

Imposte dirette

 

Auto assegnate ai dipendenti

Deducibile solamente fino a concorrenza del Benefit in capo al dipendente

Auto ad uso esclusivo aziendale

Integralmente indeducibili salvo per i beni che qualificano l’attività d’impresa (es. noleggio, scuola guida)

Professionisti

Deduzione al 25% con un costo auto massimo di Euro 18.076

 

Novità per gli agenti e rappresentanti

In prima analisi si evidenzia che i criteri di deducibilità prescritti per gli agenti e rappresentanti di commercio sono applicabili anche nei riguardi dei promotori finanziari e degli agenti di assicurazione.

Per questa categoria la norma prevede la possibilità di detrarre integralmente l’Iva sugli acquisti delle autovetture e di dedurre nella misura dell’80% le spese di impiego e il costo di acquisto dei veicoli entro i seguenti limiti:

Tipologia veicolo

Limite costo di acquisto

% di deducibilità

Costo massimo deducibile

Autovetture

      25.822,84

80%

   20.658,28

Motocicli

        4.131,66

80%

     3.305,33

Ciclomotori

         2.065,83

80%

     1.652,66

Autocaravan

         18.075,99

80%

   14.460,79

 

In materia di auto di agenti e rappresentanti la novità consiste nel venir meno della possibilità di accorciare i tempi di deduzione del costo mediante quote di ammortamento anticipato e nel raddoppio del periodo minimo di durata dei contratti di  leasing di auto che passa da 2 a 4 anni.

Novità per i “finti” autocarri

Con provvedimento direttoriale del 6 dicembre 2006, sono stati individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo anche ai fini del trasporto privato di persone e che, pertanto, a partire dal 2006, sono assoggettati al regime fiscale proprio delle autovetture e non più a quello più favorevole dei beni strumentali.

Nello specifico si tratta di quei veicoli che pur immatricolati come  N1 ovvero veicoli progettati per il trasporto di merci abbiano le seguenti caratteristiche:

 

·                    carrozzeria F0;

·                    4 o più posti;

·                    rapporto tra la potenza del motore - espressa in KW - e la portata del veicolo - espressa in tonnellate - uguale o superiore a 180.

Utilizzo dell’auto privata

Le citate penalizzazioni in materia di auto aziendali inducono a valutare la convenienza dell’utilizzo nelle trasferte di auto proprie del dipendente o del collaboratore che permette una deduzione integrale dei rimborsi chilometrici.

In generale, nelle società a ristretta base familiare è opportuno riverificare le scelte aziendali in termini di gestione delle autovetture fra l’acquisto intestato alla società e l’acquisto privato effettuato dall’interessato con conseguente richiesta del rimborso chilometrico.

In quest’ultimo caso, si rammenta che il rimborso è deducibile limitatamente al costo di percorrenza o a tariffe di noleggio relative a autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali se con motore diesel. Il costo di percorrenza chilometrico elaborato dall’Aci è rappresentativo oltre che del costo diretto di utilizzazione del veicolo (carburante), del costo relativo al deperimento fisico dello stesso nonché degli oneri relativi alle manutenzioni ordinarie. In caso di trasferta con auto propria, quindi, al dipendente potranno essere rimborsate oltre al costo chilometrico i pedaggi autostradali ed eventuali spese di custodia.

Utilizzo dell’auto aziendale

Nel caso di utilizzo del veicolo aziendale è opportuno che il conducente sia munito di apposita autorizzazione sottoscritta, con firma autenticata dal legale rappresentante della società, unitamente a copia di una visura camerale dalla quale sia possibile verificare i poteri del legale rappresentante firmatario della predetta autorizzazione.

 

B) Risparmio energetico: detrazione d’imposta estesa alle imprese

 

Con la finanziaria 2007 è stata introdotta una specifica detrazione, da ripartire in 3 quote annuali, pari al 55% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 per un valore massimo di euro 100.000 cui corrisponde uno sconto d’imposta di euro 18.333 annui a valere sugli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che consentano un risparmio di fabbisogno energetico.

La novità di indubbio rilievo è che  anche le imprese possono accedere a tale bonus fiscale.

L’agevolazione compete anche quando i beni ammissibili alla detrazione sono acquisiti in leasing; in questo caso l’utilizzatore ha diritto alla detrazione nella misura pari al costo sostenuto dalla società di leasing.

Interventi ammessi

Riqualificazione energetica complessiva attraverso interventi sulle strutture e sugli impianti quali ad esempio la “cappottatura” dell’involucro esterno degli edifici con materiali isolanti, i doppi vetri, l’installazione di caldaie a condensazione di nuova generazione, la contabilizzazione dell’impianto centralizzato, vale a dire la possibilità di regolare il calore di alcune zone degli edifici. Per tale tipo di interventi il limite di spesa è di 100 mila euro.

Coibentazione delle strutture: in sostanza solamente cappotto termico e infissi a doppi vetri con tetto di spesa pari a 60 mila euro.

Pannelli solari installati per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; limite di spesa  60 mila euro.

Sostituzione delle caldaie di vecchio tipo con quelle a condensazione; tetto di spesa 30 mila euro.

Adempimenti

Per avvalersi del bonus fiscale è necessario:

1.        acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dalla norma;

2.        acquisire e trasmettere all’ENEA apposita documentazione entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008;

3.        conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari la documentazione di cui ai punti 1 e 2 e copia delle fatture comprovanti le spese sostenute.

Si evidenzia, inoltre, che il decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 non prescrive nulla in merito all’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate, sebbene tale ultimo adempimento sia contenuto in apposita norma della legge Finanziaria; al riguardo si è in attesa di apposita circolare esplicativa.

Sul fronte dei pagamenti si prevede che se questi ultimi sono eseguiti da soggetti non titolari di reddito di impresa  dovranno essere effettuati, pena la decadenza dal beneficio fiscale, con bonifico bancario o postale indicando la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e la partita Iva dell’impresa esecutrice dei lavori.

Le agevolazioni in commento non sono cumulabili con ulteriori agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per il sostenimento delle medesime spese, fatti salvi eventuali contributi di natura non fiscale (ad esempio finanziamenti) ed eventuali agevolazioni derivanti da leggi regionali o da provvedimenti comunali.

A disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti, porgiamo distinti saluti.

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