Perugia,
6 aprile 2007
Circolare 6/2007
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Oggetto:
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A) Disciplina fiscale delle auto aziendali
B) Risparmio
energetico: detrazione d’imposta estesa alle imprese
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A)
Disciplina fiscale delle auto
aziendali
Numerose e importanti sono le novità in
materia di Iva e di imposte dirette in tema di auto aziendali.
Tutto prende le mosse con la manovra
d’estate che attua un primo giro di vite sui mezzi a motore.
A seguito della nota sentenza della
Corte di Giustizia Europea del 14 settembre 2006, che ha censurato le norma
italiana nella misura in cui prevedeva l’indetraibilità dell’Iva assolta sugli
acquisti di autovetture, autoveicoli, ciclomotori e motocicli da parte di
imprese ed esercenti arti e professioni, e in previsione dei problemi di
gettito erariale connessi con la possibilità di richiedere a rimborso l’Iva non
detratta per il periodo 1 gennaio 2003 – 13 settembre 2006, il legislatore
fiscale ha varato una nuova e più energica stretta sul trattamento fiscale
delle auto aziendali.
Tuttavia le nuove misure dovrebbero
essere a tempo determinato e operare fino a quando la UE non autorizzerà
l’Italia a introdurre un regime di detrazione limitata dell’Iva sugli
automezzi.
In sintesi si illustrano le nuove
regole:
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Iva
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Detraibile secondo criteri di
inerenza fino alla data in cui l’UE autorizzerà l’Italia a reintrodurre una
parziale in detraibilità
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Imposte
dirette
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Auto assegnate ai dipendenti
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Deducibile solamente fino a
concorrenza del Benefit in capo al dipendente
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Auto ad uso esclusivo aziendale
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Integralmente indeducibili salvo per
i beni che qualificano l’attività d’impresa (es. noleggio, scuola guida)
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Professionisti
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Deduzione al 25% con un costo auto
massimo di Euro 18.076
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Novità per gli agenti e
rappresentanti
In prima analisi si evidenzia
che i criteri di deducibilità prescritti per gli agenti e rappresentanti di
commercio sono applicabili anche nei riguardi dei promotori finanziari e degli
agenti di assicurazione.
Per questa categoria la norma
prevede la possibilità di detrarre integralmente l’Iva sugli acquisti delle
autovetture e di dedurre nella misura dell’80% le spese di impiego e il costo
di acquisto dei veicoli entro i seguenti limiti:
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Tipologia
veicolo
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Limite
costo di acquisto
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%
di deducibilità
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Costo
massimo deducibile
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Autovetture
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€ 25.822,84
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80%
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€ 20.658,28
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Motocicli
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€ 4.131,66
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80%
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€ 3.305,33
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Ciclomotori
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€ 2.065,83
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80%
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€ 1.652,66
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Autocaravan
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€ 18.075,99
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80%
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€ 14.460,79
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In materia di auto di agenti e
rappresentanti la novità consiste
nel venir meno della possibilità di accorciare i tempi di deduzione del costo
mediante quote di ammortamento anticipato e nel raddoppio del periodo minimo di
durata dei contratti di leasing di auto
che passa da 2 a 4 anni.
Novità per i “finti” autocarri
Con provvedimento direttoriale
del 6 dicembre 2006, sono stati individuati i veicoli che, a prescindere dalla
categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono
l’utilizzo anche ai fini del trasporto privato di persone e che, pertanto, a
partire dal 2006, sono assoggettati al regime fiscale proprio delle autovetture
e non più a quello più favorevole dei beni strumentali.
Nello specifico si tratta di
quei veicoli che pur immatricolati come
N1 ovvero veicoli progettati per il trasporto di merci abbiano le
seguenti caratteristiche:
·
carrozzeria F0;
·
4 o più posti;
·
rapporto tra la potenza del
motore - espressa in KW - e la portata del veicolo - espressa in tonnellate -
uguale o superiore a 180.
Utilizzo dell’auto privata
Le citate penalizzazioni in
materia di auto aziendali inducono a valutare la convenienza dell’utilizzo
nelle trasferte di auto proprie del dipendente o del collaboratore che permette
una deduzione integrale dei rimborsi chilometrici.
In generale, nelle società a
ristretta base familiare è opportuno riverificare le scelte aziendali in
termini di gestione delle autovetture fra l’acquisto intestato alla società e
l’acquisto privato effettuato dall’interessato con conseguente richiesta del
rimborso chilometrico.
In quest’ultimo caso, si
rammenta che il rimborso è deducibile limitatamente al costo di percorrenza o a
tariffe di noleggio relative a autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20
cavalli fiscali se con motore diesel. Il costo di percorrenza chilometrico
elaborato dall’Aci è rappresentativo oltre che del costo diretto di
utilizzazione del veicolo (carburante), del costo relativo al deperimento
fisico dello stesso nonché degli oneri relativi alle manutenzioni ordinarie. In
caso di trasferta con auto propria, quindi, al dipendente potranno essere
rimborsate oltre al costo chilometrico i pedaggi autostradali ed eventuali
spese di custodia.
Utilizzo dell’auto aziendale
Nel caso di utilizzo del veicolo
aziendale è opportuno che il conducente sia munito di apposita autorizzazione
sottoscritta, con firma autenticata dal legale rappresentante della società,
unitamente a copia di una visura camerale dalla quale sia possibile verificare
i poteri del legale rappresentante firmatario della predetta autorizzazione.
B) Risparmio
energetico: detrazione d’imposta estesa alle imprese
Con la finanziaria 2007 è
stata introdotta una specifica detrazione, da ripartire in 3 quote annuali,
pari al 55% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 per un valore
massimo di euro 100.000 cui corrisponde uno sconto d’imposta di euro 18.333
annui a valere sugli interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti che consentano un risparmio di fabbisogno energetico.
La novità di indubbio
rilievo è che anche le imprese possono
accedere a tale bonus fiscale.
L’agevolazione compete anche
quando i beni ammissibili alla detrazione sono acquisiti in leasing; in questo
caso l’utilizzatore ha diritto alla detrazione nella misura pari al costo
sostenuto dalla società di leasing.
Interventi ammessi
Riqualificazione energetica complessiva attraverso
interventi sulle strutture e sugli impianti quali ad esempio la “cappottatura”
dell’involucro esterno degli edifici con materiali isolanti, i doppi vetri,
l’installazione di caldaie a condensazione di nuova generazione, la
contabilizzazione dell’impianto centralizzato, vale a dire la possibilità di
regolare il calore di alcune zone degli edifici. Per tale tipo di interventi il
limite di spesa è di 100 mila euro.
Coibentazione delle strutture: in
sostanza solamente cappotto termico e infissi a doppi vetri con tetto di spesa
pari a 60 mila euro.
Pannelli solari installati per la
produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura
del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero
e cura, istituti scolastici e università; limite di spesa 60 mila euro.
Sostituzione delle caldaie di vecchio tipo con quelle
a condensazione; tetto di spesa 30 mila euro.
Adempimenti
Per avvalersi del bonus fiscale è
necessario:
1.
acquisire l’asseverazione di un
tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti
richiesti dalla norma;
2.
acquisire e trasmettere all’ENEA
apposita documentazione entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e,
comunque, non oltre il 29 febbraio 2008;
3.
conservare ed esibire, previa
richiesta degli uffici finanziari la documentazione di cui ai punti 1 e 2 e
copia delle fatture comprovanti le spese sostenute.
Si evidenzia, inoltre, che il
decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 non prescrive nulla in merito
all’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate,
sebbene tale ultimo adempimento sia contenuto in apposita norma della legge
Finanziaria; al riguardo si è in attesa di apposita circolare esplicativa.
Sul fronte dei pagamenti si
prevede che se questi ultimi sono eseguiti da soggetti non titolari di reddito
di impresa dovranno essere effettuati,
pena la decadenza dal beneficio fiscale, con bonifico bancario o postale
indicando la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e la
partita Iva dell’impresa esecutrice dei lavori.
Le
agevolazioni in commento non sono cumulabili con ulteriori agevolazioni fiscali
previste da altre disposizioni di legge nazionali per il sostenimento delle
medesime spese, fatti salvi eventuali contributi di natura non fiscale (ad
esempio finanziamenti) ed eventuali agevolazioni derivanti da leggi regionali o
da provvedimenti comunali.