Perugia,
6 settembre 2007
Circolare 8/2007
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Oggetto:
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A) Ulteriori novità in materia
di auto aziendali
B) Ritorno in auge del
redditometro
C) Ulteriori novità in pillole
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A) Ulteriori novità in materia
di auto aziendali
Deducibilità dei costi: retrofront del
fisco
Con
l’approvazione della legge di conversione del Dl 81/2007 del 2 luglio 2007 è
stata ripristinata la deducibilità
delle spese per i veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell’esercizio di imprese: si passa
dalla indeducibilità integrale a una soglia di deduzione del 20% per il 2006,
a regime poi del
40%.
Per le auto
assegnate in uso promiscuo ai dipendenti
per la maggior parte del periodo d’imposta, la deduzione prima fissata in
misura pari all’importo del fringe benefit, è determinata nella misura del 65%
delle spese complessive sostenute per l’anno 2006, ulteriormente elevata a
regime nella misura del 90%.
Per gli esercenti arti e professioni, la
deducibilità è ammessa limitatamente ad un solo veicolo nella misura del 30%
per il 2006, in
luogo del precedente 25%, per poi salire a regime al 40%.
Queste novità
non incidono sulla dichiarazione mod Unico 2007, da trasmettere entro il primo
ottobre, stante la previsione del recupero della deduzione relativa al 2006 in sede di versamento
della seconda o unica rata di acconto relativa al periodo d’imposta 2007.
Relativamente
al reddito di lavoro dipendente,
l'articolo 15-bis, comma 7, lettera a), del decreto in oggetto, modifica
l'articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, che disciplina la determinazione
della componente in natura della retribuzione (fringe benefit) quando tale
componente deriva dalla concessione in uso promiscuo ai dipendenti di
autoveicoli, di motocicli e ciclomotori, sia per fini personali che aziendali
(cosiddetto uso promiscuo).
In particolare,
la norma prevede che nella determinazione del reddito di lavoro dipendente si
consideri il 30% (in luogo del 50%) del costo forfetario risultante
dall'applicazione delle tabelle Aci. Quest'ultimo consiste nell'importo
corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato
sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle
nazionali elaborate dallo stesso Aci.
Nuove regole di
detrazione Iva
Sul fronte Iva,
con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione UE che autorizza
l’Italia a fissare il tetto del 40% per la detrazione dell’Iva sugli acquisti
di auto dal 27 giugno 2007 è
operativa la parziale indetraibilità dell’iva sulle autovetture. Schematicamente
si riporta la successione temporale delle norme Iva sugli acquisti di auto e
sulle relative spese di impiego:
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Data
acquisto
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Detrazione
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Dal 1 gennaio 2003 al 13 settembre 2006
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del 40% mediante istanza di rimborso
da presentare entro il 20 settembre 2007
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Dal 14 settembre 2006 a 26 giugno 2007
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In base alla effettiva quota di
utilizzo aziendale del veicolo
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Dal 27 giugno 2007
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Detrazione al 40%
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Per individuare
le operazioni soggette alle nuove regole di detrazione, che si ripete operano
dal 27 giugno 2007, si può seguire il seguente schema:
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Natura
della Spesa
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Nuove
regole di detrazione
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Acquisto di auto, pezzi di ricambio
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fatture accomp. o DDt emessi a partire
dal 27 giugno, indipendentemente dalla registrazione in contabilità
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Manutenzioni, leasing, noleggi,
fatture emesse dalle compagnie petrolifere (netting)
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fatture emesse dal fornitore a partire
dal 27 giugno a prescindere dalla competenza dell’operazione
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Schede carburanti
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emesse dal 30 giugno, non dovrebbero
rilevare le date dei singoli rifornimenti
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La nuova misura
di detrazione è di natura temporanea in quanto destinata a rimanere in vigore
fino all’adozione di norme comunitarie che armonizzeranno le regole di
detrazione dell’Iva sui veicoli e comunque fino al 31 dicembre 2010.
Le novità
introdotte avranno importanti riflessi anche sul mercato dell’usato in quanto gli operatori economici che acquistano
auto usate per le quali il cedente ha detratto il 40% dell’Iva non potranno poi
rivenderle applicando il regime del
margine.
Con molta
probabilità, i concessionari di auto e gli autosaloni d’ora in poi avranno
convenienza ad adottare la procedura alternativa della procura a vendere.
B) Ritorno in auge del
redditometro
L'Agenzia delle
Entrate, con la circolare 49/E emanata il 9 agosto scorso, ha fornito
chiarimenti in ordine all'applicazione del c.d. "redditometro", consentendo all'Amministrazione
finanziaria di effettuare controlli
approfonditi su soggetti con redditi bassi e rilevanti capacità di spesa.
La circolare
49/E contiene precise istruzioni operative ai fine della selezione dei
contribuenti da sottoporre a controllo sulla base delle segnalazioni elaborate
a livello centrale, che tengono conto dei soggetti ad elevato rischio di
evasione per aver acquistato autovetture di elevata potenza e costi ed
effettuato investimenti patrimoniali incoerenti con le proprie posizioni
reddituali.
L’Agenzia ha
preparato una lista nella quale sono segnalate le persone fisiche che risultano
aver immatricolato nel 2003 autovetture di potenza fiscale uguale o superiore a
21 CV e per le quali il reddito complessivo netto convenzionale per i periodi
d’imposta 2002 e 2003 non è coerente per almeno un quarto con il reddito
imponibile dichiarato.
Una seconda
lista elaborata dall’Agenzia riguarda le persone fisiche che hanno dichiarato
per il 2002-2003 imponibili incongruenti rispetto alla consistenza delle spese
(compravendite e conferimenti di somme di denaro eccetera) risultanti dagli
atti registrati dal 2003 al 2007 (fino al 31 marzo 2007).
Gli uffici
dovranno valutare i redditi complessivi dei componenti il nucleo familiare,
perché gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini
dell’accertamento sintetico, possono trovare giustificazione nei redditi degli
altri componenti il nucleo familiare. Occorrerà perciò ricostruire la
situazione sia del contribuente sotto osservazione sia dei suoi familiari.
E’ stabilito
che l’ufficio può procedere all’accertamento sintetico del maggior reddito
calcolato, nel caso in cui la differenza tra il reddito determinato
sinteticamente con il redditometro e quello effettivamente dichiarato risulta
superiore al 25% per un periodo di almeno due anni. Il contribuente può però
dimostrare che il maggior reddito presunto induttivamente dal redditometro è
costituito o giustificato da redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta a
titolo di imposta o da una diminuzione del patrimonio posseduto.
C ) Ulteriori novità in
pillole
Cessioni di beni immobili strumentali – dal 1 ottobre 2007 scatta il
riverse charge
Dal
1 ottobre 2007 la fatturazione invertita, meglio conosciuta come reverse
charge, si applicherà anche alla cessioni di beni immobili strumentali
imponibili per opzione esercitata dal cedente in sede di stipula dell’atto di
vendita.
Al
riguardi si precisa che il meccanismo di inversione contabile opera solo in
caso di cessione e non anche nel caso di locazione, anche finanziaria, degli
immobili per i quali il locatore manifesta l’opzione per l’imponibilità ad Iva.
Finanziaria 2007
- "Valore
normale" dei fabbricati
L'Agenzia delle
Entrate, con provvedimento pubblicato in G.U., ha stabilito i criteri per la
determinazione del "valore normale" degli immobili oggetto di
compravendita, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui
redditi e dell'imposta di registro, determinante per gli accertamenti fiscali.
In particolare, esso è determinato dal prodotto fra la superficie in metri
quadri, di regola risultante dal certificato catastale, e il valore unitario
individuato sulla base delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del
Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio e di coefficienti di merito
relativi alle caratteristiche che influenzano il valore dell’immobile,
integrati dalle altre informazioni in possesso dell’ufficio.
IVA e imposta
di registro - Trattamento
fiscale della caparra confirmatoria nel preliminare di compravendita
La caparra
confirmatoria, non rappresentando un anticipo del prezzo pattuito, ma assumendo
una funzione risarcitoria in caso di inadempimento contrattuale, non rientra
nell'ambito applicativo dell'IVA, ed è soggetta ad imposta di registro con
l'aliquota dello 0,5%. Soltanto se le parti attribuiscono espressamente anche
la funzione di anticipazione del corrispettivo pattuito, essa deve essere
trattata fiscalmente come acconto e quindi assoggetta ad IVA e tassata con
l’imposta di registro in misura fissa oppure se si tratta di un trasferimento
non soggetto all'Iva tassata con l'aliquota di registro del 3%.
(Risoluzione
Agenzia delle Entrate 01/08/2007, n. 197/E)