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Perugia, 6 settembre 2007

                       

                                                           Circolare 8/2007

 

Oggetto:

A)    Ulteriori novità in materia di auto aziendali

B)    Ritorno in auge del redditometro  

C)    Ulteriori novità in pillole

                                                                                             

A)    Ulteriori novità in materia di auto aziendali

Deducibilità dei costi: retrofront del fisco

Con l’approvazione della legge di conversione del Dl 81/2007 del 2 luglio 2007 è stata ripristinata la deducibilità delle spese per i veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’esercizio di imprese: si passa dalla indeducibilità integrale a una soglia di deduzione del 20% per il 2006, a regime poi del 40%.

Per le auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, la deduzione prima fissata in misura pari all’importo del fringe benefit, è determinata nella misura del 65% delle spese complessive sostenute per l’anno 2006, ulteriormente elevata a regime nella misura del 90%.

Per gli esercenti arti e professioni, la deducibilità è ammessa limitatamente ad un solo veicolo nella misura del 30% per il 2006, in luogo del precedente 25%, per poi salire a regime al 40%.

Queste novità non incidono sulla dichiarazione mod Unico 2007, da trasmettere entro il primo ottobre, stante la previsione del recupero della  deduzione relativa al 2006 in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto relativa al periodo d’imposta 2007.

Relativamente al reddito di lavoro dipendente, l'articolo 15-bis, comma 7, lettera a), del decreto in oggetto, modifica l'articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, che disciplina la determinazione della componente in natura della retribuzione (fringe benefit) quando tale componente deriva dalla concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, di motocicli e ciclomotori, sia per fini personali che aziendali (cosiddetto uso promiscuo).

In particolare, la norma prevede che nella determinazione del reddito di lavoro dipendente si consideri il 30% (in luogo del 50%) del costo forfetario risultante dall'applicazione delle tabelle Aci. Quest'ultimo consiste nell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dallo stesso Aci.

Nuove regole di detrazione Iva

Sul fronte Iva, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione UE che autorizza l’Italia a fissare il tetto del 40% per la detrazione dell’Iva sugli acquisti di auto dal 27 giugno 2007 è operativa la parziale indetraibilità dell’iva sulle autovetture. Schematicamente si riporta la successione temporale delle norme Iva sugli acquisti di auto e sulle relative spese di impiego:

Data acquisto

Detrazione

Dal 1 gennaio 2003  al 13 settembre 2006

del 40% mediante istanza di rimborso da presentare entro il 20 settembre 2007

Dal 14 settembre 2006 a 26 giugno 2007

In base alla effettiva quota di utilizzo aziendale del veicolo

Dal 27 giugno 2007

Detrazione al 40%

 

Per individuare le operazioni soggette alle nuove regole di detrazione, che si ripete operano dal 27 giugno 2007, si può seguire il seguente schema:

Natura della Spesa

Nuove regole di detrazione

Acquisto di auto, pezzi di ricambio

fatture accomp. o DDt emessi a partire dal 27 giugno, indipendentemente dalla registrazione in contabilità

Manutenzioni, leasing, noleggi, fatture emesse dalle compagnie petrolifere (netting)

fatture emesse dal fornitore a partire dal 27 giugno a prescindere dalla competenza dell’operazione

Schede carburanti

emesse dal 30 giugno, non dovrebbero rilevare le date dei singoli rifornimenti

La nuova misura di detrazione è di natura temporanea in quanto destinata a rimanere in vigore fino all’adozione di norme comunitarie che armonizzeranno le regole di detrazione dell’Iva sui veicoli e comunque fino al 31 dicembre 2010.

Le novità introdotte avranno importanti riflessi anche sul mercato dell’usato in quanto gli operatori economici che acquistano auto usate per le quali il cedente ha detratto il 40% dell’Iva non potranno poi rivenderle applicando il regime del margine.

Con molta probabilità, i concessionari di auto e gli autosaloni d’ora in poi avranno convenienza ad adottare la procedura alternativa della procura a vendere.

 

B) Ritorno in auge del redditometro  

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 49/E emanata il 9 agosto scorso, ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione del c.d. "redditometro", consentendo all'Amministrazione finanziaria di effettuare controlli approfonditi su soggetti con redditi bassi e rilevanti capacità di spesa.

La circolare 49/E contiene precise istruzioni operative ai fine della selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo sulla base delle segnalazioni elaborate a livello centrale, che tengono conto dei soggetti ad elevato rischio di evasione per aver acquistato autovetture di elevata potenza e costi ed effettuato investimenti patrimoniali incoerenti con le proprie posizioni reddituali.

L’Agenzia ha preparato una lista nella quale sono segnalate le persone fisiche che risultano aver immatricolato nel 2003 autovetture di potenza fiscale uguale o superiore a 21 CV e per le quali il reddito complessivo netto convenzionale per i periodi d’imposta 2002 e 2003 non è coerente per almeno un quarto con il reddito imponibile dichiarato.

Una seconda lista elaborata dall’Agenzia riguarda le persone fisiche che hanno dichiarato per il 2002-2003 imponibili incongruenti rispetto alla consistenza delle spese (compravendite e conferimenti di somme di denaro eccetera) risultanti dagli atti registrati dal 2003 al 2007 (fino al 31 marzo 2007).

Gli uffici dovranno valutare i redditi complessivi dei componenti il nucleo familiare, perché gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico, possono trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare. Occorrerà perciò ricostruire la situazione sia del contribuente sotto osservazione sia dei suoi familiari.

E’ stabilito che l’ufficio può procedere all’accertamento sintetico del maggior reddito calcolato, nel caso in cui la differenza tra il reddito determinato sinteticamente con il redditometro e quello effettivamente dichiarato risulta superiore al 25% per un periodo di almeno due anni. Il contribuente può però dimostrare che il maggior reddito presunto induttivamente dal redditometro è costituito o giustificato da redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta o da una diminuzione del patrimonio posseduto.

 

C ) Ulteriori novità in pillole

Cessioni di beni immobili strumentali – dal 1 ottobre 2007 scatta il riverse charge

Dal 1 ottobre 2007 la fatturazione invertita, meglio conosciuta come reverse charge, si applicherà anche alla cessioni di beni immobili strumentali imponibili per opzione esercitata dal cedente in sede di stipula dell’atto di vendita.

Al riguardi si precisa che il meccanismo di inversione contabile opera solo in caso di cessione e non anche nel caso di locazione, anche finanziaria, degli immobili per i quali il locatore manifesta l’opzione per l’imponibilità ad Iva.

 

Finanziaria 2007  - "Valore normale" dei fabbricati

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento pubblicato in G.U., ha stabilito i criteri per la determinazione del "valore normale" degli immobili oggetto di compravendita, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta di registro, determinante per gli accertamenti fiscali. In particolare, esso è determinato dal prodotto fra la superficie in metri quadri, di regola risultante dal certificato catastale, e il valore unitario individuato sulla base delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio e di coefficienti di merito relativi alle caratteristiche che influenzano il valore dell’immobile, integrati dalle altre informazioni in possesso dell’ufficio.

 

IVA e imposta di registro  - Trattamento fiscale della caparra confirmatoria nel preliminare di compravendita

La caparra confirmatoria, non rappresentando un anticipo del prezzo pattuito, ma assumendo una funzione risarcitoria in caso di inadempimento contrattuale, non rientra nell'ambito applicativo dell'IVA, ed è soggetta ad imposta di registro con l'aliquota dello 0,5%. Soltanto se le parti attribuiscono espressamente anche la funzione di anticipazione del corrispettivo pattuito, essa deve essere trattata fiscalmente come acconto e quindi assoggetta ad IVA e tassata con l’imposta di registro in misura fissa oppure se si tratta di un trasferimento non soggetto all'Iva tassata con l'aliquota di registro del 3%.

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 01/08/2007, n. 197/E)

A disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti, porgiamo distinti saluti.

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