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Perugia, 11 gennaio 2007

                       

                                                           Circolare 1/2008

 

Oggetto:

A)    Finanziaria 2008 - rassegna delle principali disposizioni;

 

      B)  Variazione del tasso d’interesse legale

 

 

A) Finanziaria 2008 - rassegna delle principali disposizioni;

 

Anche quest’anno la Finanziaria è ricca di novità; di seguito si riporta una rassegna delle principali modifiche normative che interessano più direttamente le imprese.

 

Novità in materia di reddito d’impresa

 

·          Riduzione dell’aliquota Ires dal 33% al 27,5% e dell’aliquota Irap dal 4,25% al 3,9%.

·          La percentuale d’esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni dotate dei requisiti per l’esenzione passa dal 84% al 95%.

A fronte di tale drastica riduzione delle aliquote d’imposta le esigenze di gettito conseguenti hanno determinato come contropartita il varo di alcune norme volte all’allargamento della base imponibile per cui sarà tutto da valutare l’impatto reale delle nuove misure.

 

Deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasing.

Tra le misure volte all’allargamento della base imponibile rientra l’abolizione degli istituti dell’ammortamento anticipato e dell’ammortamento accelerato.

Parimenti mutano le regole di deducibilità dei canoni di leasing per i contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2008.

È, infatti, previsto che la deducibilità dei contratti di leasing relativi a beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale fissato in relazione all’attività esercitata dall’impresa.

Per le auto aziendali la deducibilità dei canoni rimane invece ancorata alla durata minima di 4 anni del contratto.

Deducibilità degli interessi passivi

La nuova disciplina degli interessi passivi introdotta dalla Finanziaria impone ai soggetti Ires la verifica annuale della congruità del costo dell’indebitamento rispetto al risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

Infatti, gli interessi passivi e gli oneri assimilati diversi da quelli compresi nel costo dei beni sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi; l’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica dato dalla differenza tra valore e costi della produzione di cui al primo comma lettera A) e B) art. 2424 c.c. con esclusione delle voci relative agli ammortamenti e dei canoni di leasing risultanti dal conto economico dell’esercizio.

Per il 2008 e il 2009 il limite di deducibilità è aumentato di un importo rispettivamente pari a 10.000 e 5.000 euro.

La quota di interessi e oneri indeducibile in un periodo d’imposta è deducibile nei periodi successivi nel limite in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di competenza.

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti a requisiti di inerenza e congruità che saranno fissati da un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.

E’ innalzata a 50 euro la soglia di deducibiltà per le spese relative a beni distribuiti gratuitamente.

 

 

Novità in materia di Iva

 

Novità per auto e telefonini

L’imposta relativa all’acquisto dei “veicoli stradali a motore” è ammessa in detrazione nella misura del 40% se non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio di impresa arte o professione; parimenti il diritto di detrarre l’Iva sull’acquisto di carburanti e sulle spese di impiego è ammessa nella stessa misura. In pratica la norma nell’attuale formulazione consente la prova dell’uso esclusivo aziendale del mezzo.

La nuova disciplina si applica retroattivamente dal 27 giugno 2007.

Ulteriore novità è rappresentata dalla detraibilità dell’Iva sui pedaggi autostradali.

Anche per i telefonini è eliminata la presunzione legale d’utilizzo aziendale per il 50% poiché il diritto alla detrazione è regolato dal principio generale dell’inerenza con il non facile problema dell’onere della prova. Tuttavia, è previsto che i contribuenti che eserciteranno la detrazione in misura superiore al 50% saranno esposti ad iniziative di controllo degli organi dell’amministrazione.

Modifiche al regime del reverse charge.

·          Sanzioni meno severe in caso di errata applicazione del reverse charge che non arrechi danno all’Erario. Viene infatti prevista la riduzione della sanzione dal 100% al 3% dell’imposta (con un minimo di 258 euro) nel caso in cui l’imposta irregolarmente addebitata sia stata pagata dal cessionario o committente o dal cedente prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione.

·          Dal 1 febbraio 2008 le prestazioni edili rese nei confronti del general contractor sono escluse dal meccanismo del reverse charge. Pertanto, per meglio chiarire la portata della novità, nell’ipotesi in cui l’affidamento dei lavori sia assegnato ad un contraente generale - il quale  può eseguire i lavori direttamente o a sua volta subappaltarli a terzi - la fattura emessa da questi ultimi nei confronti del contraente generale deve contenere l’addebito dell’Iva.

·          Inoltre dal 1 marzo 2008 il meccanismo dell’inversione contabile sarà esteso alle cessioni di beni immobili strumentali effettuate nei confronti di soggetti con limitato diritto alla detrazione dell’Iva

Ulteriori novità Iva in pillole

·          Viene introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che intrattengono rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo e con gli enti pubblici. In pratica l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei confronti di tali soggetti dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica con l’osservanza del D.Lgs 20/02/2004 n. 52 e del Codice dell’amministrazione digitale.

Tale obbligo decorrerà dal termine di 3 mesi dalla data di entrata in vigore di apposito regolamento Ministeriale che fisserà le regole tecniche per il passaggio a tale procedura.

·          La stampa dei registri meccanografici può avvenire entro 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione.

·          E’ stata introdotta la responsabilità solidale tra cedente e acquirente (anche se privato) nelle cessioni di immobili per il pagamento dell’Iva se il prezzo indicato nell’atto è inferiore al reale.

·          Le società che entrano per la prima volta nella liquidazione Iva di gruppo non possono trasferire il credito iva dell’anno precedente, ma possono utilizzarlo in compensazione o trasferirlo o riprenderlo nel secondo anno successivo.

·          Gli esercizi commerciali possono essere chiusi dopo la mancata emissione di quattro scontrini (non più tre) effettuata in giorni diversi.

 

Interventi straordinari

 

Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

E prevista la riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1 gennaio 2008 mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del 4%, per i terreni e per le partecipazioni qualificate, e del 2% per le partecipazioni non qualificate, da corrispondere entro il 30 giugno 2008 (con possibilità di rateizzazione in tre rate annuali maggiorate degli interessi); entro la medesima data deve essere predisposta la perizia giurata di stima della società o del terreno.

Estromissione degli immobili dall’impresa individuale

Entro il 30 aprile prossimo l’imprenditore individuale può escludere gli immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa (con effetto sul 2008) pagando un’imposta sostitutiva di Irpef, Irap  e Iva pari al 10% della differenza tra il valore normale del bene (calcolato sulla base della rendita catastale moltiplicata per i coefficienti stabiliti dalle singole leggi d’imposta) e il costo non ammortizzato dello stesso. Per gli immobili la cui cessione è soggetta a Iva l’imposta sostitutiva è maggiorata di un importo pari al 30% dell’Iva. E’ prevista la possibilità di rateizzazione dell’imposta sostitutiva alle seguenti scadenze:

40% entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2007;

30% entro il 16 dicembre 2008;

30% entro il 16 marzo 2009.

 

B)  Variazione del tasso d’interesse legale

 

Si rammenta che con decreto Ministeriale del 12 dicembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 291 del 15 dicembre scorso, a decorrere dal 1 gennaio 2008, è stata  innalzata  la misura degli interessi legali dal 2,5 % al 3%.

A disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti, porgiamo distinti saluti.

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