Perugia,
11 gennaio 2007
Circolare 1/2008
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Oggetto:
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A)
Finanziaria
2008 - rassegna delle principali disposizioni;
B)
Variazione del tasso d’interesse legale
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A)
Finanziaria 2008 - rassegna delle principali disposizioni;
Anche quest’anno la
Finanziaria è ricca di novità; di seguito si riporta una rassegna delle
principali modifiche normative che interessano più direttamente le imprese.
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Novità in materia di reddito d’impresa
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Riduzione dell’aliquota Ires dal 33% al 27,5% e dell’aliquota
Irap dal 4,25% al 3,9%.
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La percentuale d’esenzione delle plusvalenze derivanti da
cessione di partecipazioni dotate dei requisiti per l’esenzione passa dal 84%
al 95%.
A fronte di tale drastica
riduzione delle aliquote d’imposta le esigenze di gettito conseguenti hanno determinato
come contropartita il varo di alcune norme volte all’allargamento della base
imponibile per cui sarà tutto da valutare l’impatto reale delle nuove misure.
Deducibilità degli ammortamenti
e dei canoni di leasing.
Tra le misure volte
all’allargamento della base imponibile rientra l’abolizione degli istituti
dell’ammortamento anticipato e dell’ammortamento accelerato.
Parimenti mutano le regole
di deducibilità dei canoni di leasing per i contratti stipulati a partire dal 1
gennaio 2008.
È, infatti, previsto che la
deducibilità dei contratti di leasing
relativi a beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non
sia inferiore ai 2/3 del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale fissato in relazione
all’attività esercitata dall’impresa.
Per le auto aziendali la deducibilità dei canoni rimane invece ancorata
alla durata minima di 4 anni del
contratto.
Deducibilità degli
interessi passivi
La nuova disciplina degli
interessi passivi introdotta dalla Finanziaria impone ai soggetti Ires la
verifica annuale della congruità del costo dell’indebitamento rispetto al
risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
Infatti, gli interessi
passivi e gli oneri assimilati diversi da quelli compresi nel costo dei beni
sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi; l’eccedenza è
deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione
caratteristica dato dalla differenza tra valore e costi della produzione di cui
al primo comma lettera A) e B) art. 2424 c.c. con esclusione delle voci
relative agli ammortamenti e dei canoni di leasing risultanti dal conto
economico dell’esercizio.
Per il 2008 e il 2009 il
limite di deducibilità è aumentato di un importo rispettivamente pari a 10.000
e 5.000 euro.
La quota di interessi e
oneri indeducibile in un periodo d’imposta è deducibile nei periodi successivi
nel limite in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi sia inferiore
al 30% del risultato operativo lordo di competenza.
Spese di
rappresentanza
Le spese di rappresentanza
sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti a requisiti
di inerenza e congruità che saranno fissati da un decreto del Ministro
dell’Economia e delle finanze.
E’ innalzata a 50 euro la soglia di deducibiltà per le
spese relative a beni distribuiti gratuitamente.
Novità per auto e telefonini
L’imposta relativa
all’acquisto dei “veicoli stradali a motore” è ammessa in detrazione nella
misura del 40% se non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio di
impresa arte o professione; parimenti il diritto di detrarre l’Iva
sull’acquisto di carburanti e sulle spese di impiego è ammessa nella stessa
misura. In pratica la norma nell’attuale formulazione consente la prova
dell’uso esclusivo aziendale del mezzo.
La nuova disciplina si
applica retroattivamente dal 27 giugno 2007.
Ulteriore novità è
rappresentata dalla detraibilità dell’Iva sui pedaggi autostradali.
Anche per i telefonini è eliminata la presunzione
legale d’utilizzo aziendale per il 50% poiché il diritto alla detrazione è
regolato dal principio generale dell’inerenza con il non facile problema
dell’onere della prova. Tuttavia, è previsto che i contribuenti che
eserciteranno la detrazione in misura superiore al 50% saranno esposti ad
iniziative di controllo degli organi dell’amministrazione.
Modifiche al regime
del reverse charge.
·
Sanzioni meno severe in caso di errata applicazione del reverse
charge che non arrechi danno all’Erario. Viene infatti prevista la riduzione
della sanzione dal 100% al 3% dell’imposta (con un minimo di 258 euro) nel caso
in cui l’imposta irregolarmente addebitata sia stata pagata dal cessionario o
committente o dal cedente prestatore, fermo restando il diritto alla
detrazione.
·
Dal 1 febbraio 2008
le prestazioni edili rese nei confronti del general contractor sono escluse dal
meccanismo del reverse charge. Pertanto, per meglio chiarire la portata della
novità, nell’ipotesi in cui l’affidamento dei lavori sia assegnato ad un
contraente generale - il quale può
eseguire i lavori direttamente o a sua volta subappaltarli a terzi - la fattura
emessa da questi ultimi nei confronti del contraente generale deve contenere
l’addebito dell’Iva.
·
Inoltre dal 1 marzo
2008 il meccanismo dell’inversione contabile sarà esteso alle cessioni di
beni immobili strumentali effettuate nei confronti di soggetti con limitato
diritto alla detrazione dell’Iva
Ulteriori novità Iva
in pillole
·
Viene introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per
i soggetti che intrattengono rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche
con ordinamento autonomo e con gli enti pubblici. In pratica l’emissione, la
trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei
confronti di tali soggetti dovrà essere effettuata esclusivamente in forma
elettronica con l’osservanza del D.Lgs 20/02/2004 n. 52 e del Codice
dell’amministrazione digitale.
Tale obbligo decorrerà dal termine di 3 mesi dalla
data di entrata in vigore di apposito regolamento Ministeriale che fisserà le
regole tecniche per il passaggio a tale procedura.
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La stampa dei registri meccanografici può avvenire entro 3 mesi dalla scadenza della
presentazione della dichiarazione.
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E’ stata introdotta la responsabilità solidale tra cedente e
acquirente (anche se privato) nelle cessioni di immobili per il pagamento dell’Iva
se il prezzo indicato nell’atto è inferiore al reale.
·
Le società che entrano per la
prima volta nella liquidazione Iva di
gruppo non possono trasferire il credito iva dell’anno precedente, ma
possono utilizzarlo in compensazione o trasferirlo o riprenderlo nel secondo
anno successivo.
·
Gli esercizi commerciali possono essere chiusi dopo la mancata
emissione di quattro scontrini (non più tre) effettuata in giorni diversi.
Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
E
prevista la riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle
partecipazioni posseduti alla data del 1 gennaio 2008 mediante pagamento
dell’imposta sostitutiva del 4%, per i terreni e per le partecipazioni
qualificate, e del 2% per le partecipazioni non qualificate, da corrispondere
entro il 30 giugno 2008 (con possibilità di rateizzazione in tre rate annuali
maggiorate degli interessi); entro la medesima data deve essere predisposta la
perizia giurata di stima della società o del terreno.
Estromissione degli immobili dall’impresa individuale
Entro
il 30 aprile prossimo l’imprenditore individuale può escludere gli immobili
strumentali dal patrimonio dell’impresa (con effetto sul 2008) pagando
un’imposta sostitutiva di Irpef, Irap e
Iva pari al 10% della differenza tra il valore normale del bene (calcolato
sulla base della rendita catastale moltiplicata per i coefficienti stabiliti
dalle singole leggi d’imposta) e il costo non ammortizzato dello stesso. Per
gli immobili la cui cessione è soggetta a Iva l’imposta sostitutiva è
maggiorata di un importo pari al 30% dell’Iva. E’ prevista la possibilità di
rateizzazione dell’imposta sostitutiva alle seguenti scadenze:
40%
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
2007;
30%
entro il 16 dicembre 2008;
30%
entro il 16 marzo 2009.
B) Variazione del tasso d’interesse legale
Si
rammenta che con decreto Ministeriale del 12 dicembre 2007 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 291 del 15 dicembre scorso, a decorrere dal 1 gennaio 2008, è
stata innalzata la misura degli interessi legali dal 2,5 % al 3%.