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Perugia, 8 febbraio 2008

                       

                                                           Circolare 2/2008

 

Oggetto:

ANTIRICICLAGGIO – nuove regole in materia di strumenti di pagamento

 

Dal 30 aprile 2008 muteranno radicalmente le regole sull’utilizzo del denaro contante e degli assegni al portatore.

Il decreto legislativo 231/2007 rubricato “limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore” innova in modo significativo la disciplina della lotta al riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo con riflessi generalizzati sui comportamenti dei cittadini e delle imprese che devono ben conoscere le nuove regole per non incorrere in pesanti sanzioni amministrative

Le operazioni a rischio da monitorare che interessano la generalità delle aziende sono le seguenti:

·      pagamenti di fatture;

·      finanziamenti fra soci e società;

·      distribuzioni di utili da società a soci;

·      apporti da soci verso società.

 

Preliminarmente si evidenzia che per effetto della nuova noma scende da 12.500 euro a 5 mila euro il limite per il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante, di libretti al portatore e di assegni al portatore.

Pertanto dall’importo di 5 mila euro in su non si potranno effettuare pagamenti con denaro contante e gli assegni dovranno essere muniti della clausola di non trasferibilità.

 

Operazioni frazionate

Il nuovo limite trova applicazione anche nel caso in cui un’operazione di importo unitario superiore a 5 mila euro venga artificiosamente frazionata in tante tranche inferiori a tale importo.

La legge al riguardo fornisce una definizione di operazione frazionata ossia “una operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.”

Si evidenzia come la nuova versione della norma pone a carico dei soggetti l’onere di individuare eventuali elementi idonei a ricondurre una pluralità di operazioni a unità.

Alcuni esempi possono essere di ausilio per meglio illustrare le novità in commento:

- il pagamento di una fattura di 13 mila euro effettuata in tre rate di importo unitario inferiore a 5 mila euro con rimesse a 10, 20, 30 giorni potrà continuare a essere effettuata in contanti perché non si considera frazionata.

Diversamente non è regolare, perché frazionata, l’operazione riportata nel seguente caso:

- fattura di importo pari a 8 mila euro emessa il 30 aprile con modalità di pagamento in contanti alle seguenti scadenze: 5 giugno per euro 4000 e 7 giugno per euro 4000.

Analogamente, non sono ammessi prelevamenti o finanziamenti soci se l’operazione avvenga entro il periodo infrasettimanale per importi che vadano complessivamente a eguagliare o superare i 5 mila euro.

 

Gli assegni    

Cambiano anche le regole di emissione degli assegni da parte di banche e poste:

·      I libretti di assegni bancari e postali e gli assegni circolari di importo inferiore a 5 mila euro verranno consegnati con la stampigliatura della clausola di non trasferibilità a meno che non venga richiesto, per iscritto,  il rilascio di assegni trasferibili pagando l’imposta di bollo di 1,5 euro per assegno.

·      Gli assegni bancari e postali emessi con le formule del tipo “a me medesimo” potranno essere girati per l’incasso unicamente in banca o alle poste non potendo più circolare come titoli al portatore; quest’ultima regola varrà senza alcun limite di importo.

·      Gli assegni per i quali è consentita la girata, cioè quelli trasferibili, dovranno indicare il beneficiario dell’assegno  con i relativi dati anagrafici o con la regione sociale e al momento della girata - allo scopo di meglio identificare ciascun girante - il codice fiscale dello stesso. La mancata osservanza di tale disposto comporta la nullità dell’operazione di girata e dunque  la conseguente impossibilità di incassare il titolo.

 

I libretti di deposito al portatore

Il saldo dei libretti ad oggi esistenti attualmente ammesso nei limiti dei 12.500 euro dovrà essere ridotto ad importi inferiori a 5.000 euro entro il 30 giugno 2008 o, in alternativa, essere estinto entro la medesima data.

La violazione di tale prescrizione è punita con la sanzione pecuniaria dal 10% al 20% dell’importo del saldo del libretto stesso.

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti, porgiamo distinti saluti.

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