Perugia,
8 febbraio 2008
Circolare 2/2008
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Oggetto:
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ANTIRICICLAGGIO – nuove regole in materia di strumenti di pagamento
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Dal
30 aprile 2008 muteranno
radicalmente le regole sull’utilizzo del denaro contante e degli assegni al
portatore.
Il
decreto legislativo 231/2007 rubricato “limitazioni all’uso del contante e dei
titoli al portatore” innova in modo significativo la disciplina della lotta al
riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del
terrorismo con riflessi generalizzati sui comportamenti dei cittadini e delle
imprese che devono ben conoscere le nuove regole per non incorrere in pesanti
sanzioni amministrative
Le
operazioni a rischio da monitorare che interessano la generalità delle aziende
sono le seguenti:
·
pagamenti di fatture;
·
finanziamenti fra soci e società;
·
distribuzioni di utili da società
a soci;
·
apporti da soci verso società.
Preliminarmente
si evidenzia che per effetto della nuova noma scende da 12.500 euro a 5 mila euro il limite per il
trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante, di libretti al
portatore e di assegni al portatore.
Pertanto
dall’importo di 5 mila euro in su non si potranno effettuare pagamenti con
denaro contante e gli assegni dovranno essere muniti della clausola di non
trasferibilità.
Operazioni
frazionate
Il nuovo
limite trova applicazione anche nel caso in cui un’operazione di importo
unitario superiore a 5 mila euro venga artificiosamente frazionata in tante tranche inferiori a tale importo.
La legge al riguardo fornisce una
definizione di operazione frazionata ossia “una operazione unitaria sotto il
profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in
essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti,
effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la
sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla
tale.”
Si evidenzia come la nuova versione
della norma pone a carico dei soggetti l’onere di individuare eventuali
elementi idonei a ricondurre una pluralità di operazioni a unità.
Alcuni esempi possono essere di ausilio
per meglio illustrare le novità in commento:
- il pagamento
di una fattura di 13 mila euro effettuata in tre rate di importo unitario
inferiore a 5 mila euro con rimesse a 10, 20, 30 giorni potrà continuare a
essere effettuata in contanti perché non si considera frazionata.
Diversamente non è regolare, perché
frazionata, l’operazione riportata nel seguente caso:
- fattura
di importo pari a 8 mila euro emessa il 30 aprile con modalità di pagamento in
contanti alle seguenti scadenze: 5 giugno per euro 4000 e 7 giugno per euro
4000.
Analogamente, non sono ammessi prelevamenti o finanziamenti soci se l’operazione avvenga entro il periodo
infrasettimanale per importi che vadano complessivamente a eguagliare o
superare i 5 mila euro.
Gli assegni
Cambiano anche le regole di emissione
degli assegni da parte di banche e poste:
· I
libretti di assegni bancari e postali e gli assegni circolari di importo
inferiore a 5 mila euro verranno consegnati con la stampigliatura della
clausola di non trasferibilità a meno che non venga richiesto, per
iscritto, il rilascio di assegni
trasferibili pagando l’imposta di bollo di 1,5 euro per assegno.
· Gli
assegni bancari e postali emessi con le formule del tipo “a me medesimo”
potranno essere girati per l’incasso unicamente in banca o alle poste non
potendo più circolare come titoli al portatore; quest’ultima regola varrà senza
alcun limite di importo.
· Gli
assegni per i quali è consentita la girata, cioè quelli trasferibili, dovranno
indicare il beneficiario dell’assegno
con i relativi dati anagrafici o con la regione sociale e al momento
della girata - allo scopo di meglio identificare ciascun girante - il codice fiscale dello stesso. La
mancata osservanza di tale disposto comporta la nullità dell’operazione di girata e dunque la conseguente impossibilità di incassare il
titolo.
I libretti di deposito al portatore
Il saldo
dei libretti ad oggi esistenti attualmente ammesso nei limiti dei 12.500 euro
dovrà essere ridotto ad importi inferiori a 5.000 euro entro il 30 giugno 2008 o, in alternativa,
essere estinto entro la medesima data.
La violazione di tale prescrizione è
punita con la sanzione pecuniaria dal 10% al 20% dell’importo del saldo del
libretto stesso.