Perugia,
27 marzo 2008
Circolare 3/2008
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Oggetto:
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ANTIRICICLAGGIO – i chiarimenti del Ministero dell’Economia
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Pur
richiamando integralmente la circolare n. 2/2008 del 8 febbraio dedicata
all’argomento, si ritiene utile affrontare nuovamente il tema anche in ragione
dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia lo scorso venerdì 21 marzo.
Seguendo
la schema proposto dallo stesso Ministero e limitando l’analisi ai soli aspetti
più critici, nell’immediato prosieguo si ripropongono alcuni dei passaggi
normativi nonché delle brevi note agli stessi ricollegabili, ricordando fin da
ora che le disposizioni entreranno in vigore il prossimo 30 aprile.
A. d.lgs. n. 231/2007, art. 49, c. 4 – “I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle
banche e da Poste Italiane Spa muniti della clausola di non trasferibilità. Il
cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari
e postali in forma libera”.
d.lgs. n. 231/2007, art. 49, c. 5 – “Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o
superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.
NOTE:
- I carnet già in possesso della
clientela ante 30 aprile 2008 potranno essere utilizzati anche
successivamente ma secondo le nuove regole di circolazione:
-
forma libera per importi inferiori
a euro 5.000 (su tali assegni non si pagherà la nuova imposta di bollo da
euro 1,50 – v. successivo punto C);
-
apposizione della clausola di non
trasferibilità per importi superiori.
- Assegni emessi ante 30 aprile 2008:
-
importo uguale o superiore a euro
12.500: clausola obbligatoria di non trasferibilità;
-
importo inferiore a euro 12.500,
ma uguale o superiore a euro 5.000: ove siano stati emessi in forma libera
saranno considerati regolari, anche se incassati successivamente al 30 aprile
p.v.. Eventuali titoli postdatati (con data emissione successiva al 30
aprile 2008) che dovessero essere nelle disponibilità aziendali dovranno essere
regolarizzati con l’inclusione del nome/ragione sociale del beneficiario e/o
della clausola di non trasferibilità ovvero essere sostituiti con titoli
regolari; ove venissero bancati assegni irregolari banche e poste
comunicheranno l’infrazione al ministero dell’Economia.
B. d.lgs. n. 231/2007, art. 49, c. 62 – “Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente
possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane
Spa”.
NOTE:
- Senza limitazione d’importo gli assegni intestati al traente (i cosiddetti “a me medesimo”)
non possono essere girati a terzi. Eventuali titoli postdatati
(con data emissione successiva al 30 aprile 2008) che dovessero essere
nelle disponibilità aziendali dovranno essere sostituiti con titoli
regolari; ove venissero bancati assegni irregolari banche e poste
comunicheranno l’infrazione al ministero dell’Economia. Nonostante la
segnalazione dell’infrazione gli assegni saranno comunque bancabili ove la
girata contenga l’indicazione del codice fiscale del girante (v. successivo
punto C).
C. d.lgs. n. 231/2007, art. 49,
c. 10 – “Per ciascun modulo di assegno bancario o
postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia
o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente a titolo di
imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di
nullità, il codice fiscale del girante”.
NOTE:
- Per i carnet consegnati alle clientela
anteriormente al 30 aprile p.v. vale quanto annotato al precedente punto
A, tuttavia si ravvisano possibili problemi in presenza di assegni che,
ancorché emessi anteriormente al 30 aprile p.v., contengano girate non
conformi alle nuove disposizioni. La nullità della girata non consente
di bancare l’assegno, pertanto, eventuali titoli postdatati che
dovessero essere nelle disponibilità aziendali dovranno essere sostituiti
con titoli regolari ovvero si dovrà provvedere a regolarizzare le girate
riportando nel titolo il codice fiscale del girante.
- Il codice fiscale del girante è un
elemento ineludibile, anche qualora il girante sia un soggetto sprovvisto
di codice fiscale. In sostanza un simile soggetto non potrà girare
assegni.