Turna al homepage di Consulassociati.com Homepage English version of Consulassociati.com
DOTTORI COMMERCIALISTI & CONSULENTI D'IMPRESA ASSOCIATI   Membro ACB Group
Lo Studio
-------------
I Partner
Recapiti
Come Raggiungerci

-------------
Aree di Consulenza
-------------
Area Enti Pubbici
Area Aziendale
Area Societaria
Area Fiscale
Area Contenzioso Tributario
Area Giudiziaria
Area Servizi Non-Residenti

-------------
Circolari
-------------

-------------
Quesiti Online
-------------

-------------
Siti Utile
-------------
Ministeri ed Enti
Professioni
Enti Locali
Giornali e Notizie
Altri Siti Utili

-------------
Motori di Ricerca
-------------
Google
Yahoo!
Virgilio
AltaVista
Meta Search

-------------

www.consulassociati.com

 

Perugia, 27 marzo 2008

                       

                                                           Circolare 3/2008

 

Oggetto:

ANTIRICICLAGGIO – i chiarimenti del Ministero dell’Economia

 

Pur richiamando integralmente la circolare n. 2/2008 del 8 febbraio dedicata all’argomento, si ritiene utile affrontare nuovamente il tema anche in ragione dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia lo scorso venerdì 21 marzo.

Seguendo la schema proposto dallo stesso Ministero e limitando l’analisi ai soli aspetti più critici, nell’immediato prosieguo si ripropongono alcuni dei passaggi normativi nonché delle brevi note agli stessi ricollegabili, ricordando fin da ora che le disposizioni entreranno in vigore il prossimo 30 aprile.

 

A. d.lgs. n. 231/2007, art. 49, c. 4 – “I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane Spa muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera”.

      d.lgs. n. 231/2007, art. 49, c. 5 – “Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.

 

NOTE:

  • I carnet già in possesso della clientela ante 30 aprile 2008 potranno essere utilizzati anche successivamente ma secondo le nuove regole di circolazione:

-          forma libera per importi inferiori a euro 5.000 (su tali assegni non si pagherà la nuova imposta di bollo da euro 1,50 – v. successivo punto C);

-          apposizione della clausola di non trasferibilità per importi superiori.

  • Assegni emessi ante 30 aprile 2008:

-          importo uguale o superiore a euro 12.500: clausola obbligatoria di non trasferibilità;

-         importo inferiore a euro 12.500, ma uguale o superiore a euro 5.000: ove siano stati emessi in forma libera saranno considerati regolari, anche se incassati successivamente al 30 aprile p.v.. Eventuali titoli postdatati (con data emissione successiva al 30 aprile 2008) che dovessero essere nelle disponibilità aziendali dovranno essere regolarizzati con l’inclusione del nome/ragione sociale del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità ovvero essere sostituiti con titoli regolari; ove venissero bancati assegni irregolari banche e poste comunicheranno l’infrazione al ministero dell’Economia.

 

B. d.lgs. n. 231/2007, art. 49, c. 62 – “Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane Spa”.

 

NOTE:

  • Senza limitazione d’importo gli assegni intestati al traente (i cosiddetti “a me medesimo”) non possono essere girati a terzi. Eventuali titoli postdatati (con data emissione successiva al 30 aprile 2008) che dovessero essere nelle disponibilità aziendali dovranno essere sostituiti con titoli regolari; ove venissero bancati assegni irregolari banche e poste comunicheranno l’infrazione al ministero dell’Economia. Nonostante la segnalazione dell’infrazione gli assegni saranno comunque bancabili ove la girata contenga l’indicazione del codice fiscale del girante (v. successivo punto C).

 

C.     d.lgs. n. 231/2007, art. 49, c. 10 – “Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante”.

 

NOTE:

  • Per i carnet consegnati alle clientela anteriormente al 30 aprile p.v. vale quanto annotato al precedente punto A, tuttavia si ravvisano possibili problemi in presenza di assegni che, ancorché emessi anteriormente al 30 aprile p.v., contengano girate non conformi alle nuove disposizioni. La nullità della girata non consente di bancare l’assegno, pertanto, eventuali titoli postdatati che dovessero essere nelle disponibilità aziendali dovranno essere sostituiti con titoli regolari ovvero si dovrà provvedere a regolarizzare le girate riportando nel titolo il codice fiscale del girante.
  • Il codice fiscale del girante è un elemento ineludibile, anche qualora il girante sia un soggetto sprovvisto di codice fiscale. In sostanza un simile soggetto non potrà girare assegni.

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti, porgiamo distinti saluti.

copyright © 2000-2008 Dottori Commercialisti & Consulenti D'Impresa Associati
A Media Design Production

[ Homepage | Lo Studio | Circolari | Quesiti Online ]in alto
[ Aree di Consulenza | Siti Utili | Motori di Ricerca ]
Dottori Commercialisti & Consulenti D'Impresa Associati
Via Martiri dei Lager, 65  -  I - 06128 Perugia  -  Italia  -  info@consulassociati.com
Partita IVA 02371990546