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Perugia, 4 agosto 2008

                       

                                                           Circolare 8/2008

 

Oggetto:

 

A)    Mini-proroga dei pagamenti di agosto

B)    Nuovo regime fiscale delle prestazioni alberghiere e di ristorazione

 

A)    Mini-proroga dei pagamenti di agosto

 

Anche quest’anno con decreto del presidente del Consiglio dei ministri in corso di  pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si è disposto che i pagamenti da effettuare con il modello F24, con scadenza dal 1° al 18 agosto, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto 2008 senza alcuna maggiorazione.

Il differimento dei pagamenti al 20 agosto riguarda tutti i versamenti con il modello F24: imposte sui redditi, ritenute, Iva, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva, Irap, addizionali all'Irpef, contributi e premi Inps, Inail, interessi in caso di pagamento rateale.

Rientrano nella mini-proroga gli importi dovuti in caso di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni, accertamento con adesione, conciliazione e ravvedimento.

Per quanto riguarda i modelli Intrastat mensili in scadenza nel mese di agosto sono prorogati al 6 settembre (anche se tale giorno cade di sabato).

 

B)    Nuovo regime fiscale delle prestazioni alberghiere e di ristorazione

Per effetto della soppressione della lettera e) prima parte dell’art. 19 bis 1  DPR 633 a partire dal 1° settembre 2008 l’Iva sulle spese per alberghi e ristoranti diventa pienamente detraibile se le stesse sono inerenti all’attività di impresa o di lavoro autonomo.

La novità mira a evitare nuove censure da parte della Commissione europea che ha avviato nei confronti dell’Italia una procedura di messa in mora per la limitazione alla detrazione dell’iva su tali servizi.

Tuttavia, a tale misura fa da contraltare la stretta sulla deducibiltà di tali costi, prevista nella misura del 75%, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2009.

Per espressa disposizione normativa, rimangono pienamente deducibili le spese per vitto e alloggio dei lavoratori dipendenti e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sostenute nelle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale in cui ha sede l’impresa

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti, porgiamo distinti saluti.

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