Perugia,
11 giugno 2008
Circolare Straordinaria
|
Oggetto:
|
Omessi versamenti e relative sanzioni penali
|
In relazione alla
proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, recentemente
disposta dal Governo, rammentiamo a tutti i Clienti che risultano
conseguentemente differiti anche i termini per poter procedere alla
regolarizzazione spontanea mediante l’istituto del ravvedimento operoso di
eventuali omessi versamenti riferiti all’anno 2007 di tributi e ritenute
d’acconto.
In
particolare, l’eventuali omesso versamento di ritenute fiscali d’acconto
operate all’atto della corresponsione di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, di compensi di lavoro autonomo, di provvigioni, etc, potranno
essere regolarizzate mediante versamento, ENTRO IL PROSSIMO 10/7/2008,
dell’importo omesso maggiorato degli interessi al tasso legale e di una
sanzione ridotta del 6%.
Parimenti,
eventuali omessi versamenti di tributi non versati alle scadenze di legge nel
corso del 2007 (IVA, IRES, IRPEF, IRAP, etc.) potranno essere regolarizzate
mediante versamento, ENTRO IL PROSSIMO 30/9/2008, dell’importo omesso
maggiorato degli interessi al tasso legale e di una sanzione ridotta del 6%.
***
La
regolarizzazione in esame dovrà essere valutata con particolare attenzione in
tutti i casi in cui nel corso dell’anno 2007 vi siano stati omessi
versamenti di ritenute fiscali d’acconto certificate ovvero di IVA per
importi superiori ad € 50.000; ipotesi queste ultime che configurano reato
ai sensi della normativa vigente e che vengono colpite, oltre che dalle
ordinarie sanzioni tributarie, anche da sanzioni di natura penale.
Anche
al di fuori dell’ipotesi di ravvedimento operoso, e dunque esponendosi alla
sanzione tributaria ordinaria del 30%, eventuali omessi versamenti di IVA per
importi superiori alla soglia indicata possono essere eseguiti, per non
integrare il reato di omesso versamento di IVA superiore ad € 50.000, entro il
prossimo 27/12/2008.
Per completezza informativa riportiamo
di seguito il testo delle norme che disciplinano le sanzioni penali nelle
fattispecie configurate:
ART. 10-bis,
D. Lgs n. 74/2000 – E’ punito con la reclusione da
sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta ritenute
risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, per un ammontare
superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.
ART.
10-ter, D. Lgs n. 74/2000 – La disposizione di cui
all’art. 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa
l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine per il
versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.
ART.
10-quater, D. Lgs n. 74/2000 – La disposizione di
cui all’art. 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non
versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del
D. Lgs n. 241/97, crediti non spettanti o inesistenti.
Vi
segnaliamo altresì che nei casi in cui vengano trasmesse dichiarazioni dei
redditi/IRAP/IVA ovvero dichiarazioni dei sostituti d’imposta con l’esposizione
di debiti per IVA e ritenute certificate e non versate per importi superiori ad
€ 50.000, l’Agenzia delle Entrate è obbligata a trasmettere alla competente
Procura della repubblica segnalazione di notizia di reato, con tutte le
conseguenze del caso.
Abbiamo
altresì notizia che nei casi più gravi,
e ricorrendone i presupposti, la Procura della Repubblica si attiva per
richiedere al competente Tribunale la dichiarazione di fallimento della
società debitrice.
Vi
rammentiamo che il reato sussiste anche nelle ipotesi in cui l’omesso
versamento si sia concretizzato mediante un’indebita compensazione per un importo superiore ad € 50.000.