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Perugia, 11 giugno 2008

                       

                                                           Circolare Straordinaria

 

Oggetto:

Omessi versamenti e relative sanzioni penali

 

 

In relazione alla proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, recentemente disposta dal Governo, rammentiamo a tutti i Clienti che risultano conseguentemente differiti anche i termini per poter procedere alla regolarizzazione spontanea mediante l’istituto del ravvedimento operoso di eventuali omessi versamenti riferiti all’anno 2007 di tributi e ritenute d’acconto.

 

In particolare, l’eventuali omesso versamento di ritenute fiscali d’acconto operate all’atto della corresponsione di redditi di lavoro dipendente e assimilato, di compensi di lavoro autonomo, di provvigioni, etc, potranno essere regolarizzate mediante versamento, ENTRO IL PROSSIMO 10/7/2008, dell’importo omesso maggiorato degli interessi al tasso legale e di una sanzione ridotta del 6%.

 

Parimenti, eventuali omessi versamenti di tributi non versati alle scadenze di legge nel corso del 2007 (IVA, IRES, IRPEF, IRAP, etc.) potranno essere regolarizzate mediante versamento, ENTRO IL PROSSIMO 30/9/2008, dell’importo omesso maggiorato degli interessi al tasso legale e di una sanzione ridotta del 6%.

 

 

***

 

La regolarizzazione in esame dovrà essere valutata con particolare attenzione in tutti i casi in cui nel corso dell’anno 2007 vi siano stati omessi versamenti di ritenute fiscali d’acconto certificate ovvero di IVA per importi superiori ad € 50.000; ipotesi queste ultime che configurano reato ai sensi della normativa vigente e che vengono colpite, oltre che dalle ordinarie sanzioni tributarie, anche da sanzioni di natura penale.

 

Anche al di fuori dell’ipotesi di ravvedimento operoso, e dunque esponendosi alla sanzione tributaria ordinaria del 30%, eventuali omessi versamenti di IVA per importi superiori alla soglia indicata possono essere eseguiti, per non integrare il reato di omesso versamento di IVA superiore ad € 50.000, entro il prossimo 27/12/2008.

 

Per completezza informativa riportiamo di seguito il testo delle norme che disciplinano le sanzioni penali nelle fattispecie configurate:

 

ART. 10-bis, D. Lgs n. 74/2000E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.

 

ART. 10-ter, D. Lgs n. 74/2000La disposizione di cui all’art. 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.

 

ART. 10-quater, D. Lgs n. 74/2000La disposizione di cui all’art. 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs n. 241/97, crediti non spettanti o inesistenti.

 

Vi segnaliamo altresì che nei casi in cui vengano trasmesse dichiarazioni dei redditi/IRAP/IVA ovvero dichiarazioni dei sostituti d’imposta con l’esposizione di debiti per IVA e ritenute certificate e non versate per importi superiori ad € 50.000, l’Agenzia delle Entrate è obbligata a trasmettere alla competente Procura della repubblica segnalazione di notizia di reato, con tutte le conseguenze del caso.

 

Abbiamo altresì notizia che nei casi  più gravi, e ricorrendone i presupposti, la Procura della Repubblica si attiva per richiedere al competente Tribunale la dichiarazione di fallimento della società debitrice.

 

Vi rammentiamo che il reato sussiste anche nelle ipotesi in cui l’omesso versamento si sia concretizzato mediante un’indebita compensazione per un  importo superiore ad € 50.000.

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti, porgiamo distinti saluti.

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