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Scheda di trasporto |
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| 19-10-2009
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SCHEDA DI TRASPORTO
Dal 19 Luglio 2009 scorso tutti i trasporti affidati in conto terzi devono essere accompagnati dalla Scheda di Trasporto. Restano esclusi i trasporti effettuati in conto proprio. Detta "scheda di trasporto" pụ essere sostituita da documenti equipollenti debitamente integrati (es. DDT).
E' possibile effettuare il download del fac-simile pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Contenuto minimo obbligatorio
Dati anagrafici e fiscali del:
- vettore (compreso il Numero di Iscrizione Albo Autotrasportatori)
- committente
- caricatore
- proprietario della merce
- Dati merce trasportata
- tipologia
- quantita' / peso
- luogo di carico merce
- luogo di scarico merce
- luogo e data di compilazione
- dati del compilatore ( di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente )
- eventuali dichiarazioni , osservazioni varie , istruzioni
- firma
Documenti equipollenti (Purche' integrati, dove necessita, di tutti i dati previsti dalla scheda di trasporto e dalla dicitura: "DOCUMENTO VALIDO AI SENSI DEL D.M. 30-6-2009 n. 554 Pubblicato in G.U. N° 153 del 4-7-2009 " )
- D.D.T. ( DPR 14/08/1996 n. 472 )
- Copia del contratto in forma scritta di cui all'art. 6 del D.Lvo 21/11/2005 n. 286
- Lettera di vettura internazionale CMR
- Documenti doganali
- Documento di cabotaggio ( D.M. 3/04/2009)
- Documento di accompagnamento di prodotti assoggettati ad accisa ( D.Lvo 26/10/95 n.504)
-
Ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto.
Sanzioni
- Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 a 1.800 euro.
- Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma
scritta, od altra documentazione equivalente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro.
- All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equipollente.
- In caso di mancata esibizione dei documenti entro il termine di 15 giorni successivi all'accertamento della violazione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione di una ulteriore sanzione a carico del committente , ai sensi del comma 4 dell'art. 7-bis del D.Lvo 286/2005, notificando il relativo verbale entro i 90 giorni successivi alla scadenza del predetto termine. Inoltre si applica al conducente o al vettore a cui era stato intimato di esibire il documento, le sanzioni previste dall'art. 180 comma 8 del C.d.S.
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